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Riforma previdenziale forense: tempora mutantur

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Andrea Bonifati

1. Premessa

Negli ultimi quindici anni, l’ordinamento previdenziale dell’Avvocatura ha avuto novellazioni normative significative che, sotto un profilo socio-demografico, è indiscutibile che abbiano avuto concausa in alcuni fenomeni quali «… il processo di invecchiamento della popolazione, l’ingresso massiccio delle donne nelle professioni liberali, la circolarità nelle occupazioni» 1 .

Nel contempo, è stato altresì evidenziato come, in generale, l’aumento degli anni necessari per la quiescenza e la quantità sempre minore delle pensioni siano causati da fattori come «… l’aumento della speranza di vita, la bassa natalità, l’alta disoccupazione e l’indebitamento dello Stato» 2 .

Ciò mentre è in atto un profondo cambiamento nella professione forense, del quale le riforme Cartabia (d.lgs. 149/2022, d.lgs. 150/2022) costituiscono uno degli indici rivelatori. Lo sforzo dell’Ente, quindi ed a tutela di tutti, è e deve essere duplice nel senso di garantire sia gli equi- libri finanziari (e gestionali) dell’ente che le prestazioni 3 .

Per conseguenza, già la riforma del 2009 attenuò la natura completamente retributiva del calcolo della prestazione previdenziale. Oggi, la riforma approvata dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha scelto la regola del calcolo contributivo, con tutele per i professionisti con una determinata anzianità previdenziale forense. Tanto determina una necessaria riorganizzazione degli assets dello studio professionale, in generale, e, in particolare, dei singoli avvocati.

Con l’ulteriore conseguenza che una vera e propria pianificazione previdenziale diviene non solo un progetto sul futuro post lavorativo ma anche uno strumento di tutela e protezione della persona 4 .

2. Inflazione e deflazione dal 2009 all’attualità

L’andamento economico del costo della vita, tra il 2009 (anno della citata riforma) ed oggi, riflette un significativo oscillare di inflazione e, addirittura, deflazione che ritengo siano un ulteriore momento di riflessione importante, per ogni avvocato, nell’affrontare l’onere ed il risparmio previdenziale. Ho considerato, in tale arco di tempo ed escludendo l’attuale congiuntura del 2023, soltanto l’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo ed i saggi d’interesse legale5.

Risulta quanto segue: Una lettura di tali dati evidenzia, già sui saggi d’interesse legale (notoriamente ed in tale arco di tempo non alla pari con il costo della vita), una perdita rilevante di valore. Infatti, per quel che concerne l’indice dei prezzi al consumo, su base annua, è una media per anno dello 1,5857%, laddove, in ordine ai saggi d’interesse legale, la media annua scende allo 1,0507%.

Ciò nel succedersi anche di più crisi economiche, della crisi da pandemia da Covid-19 e, da ultimo, della crisi energetica derivata dalla guerra in Ucraina, che hanno diversamente impattato sui prezzi, con variazioni inflattive ed anche deflattive, rispetto alle quali la risposta previdenziale diventa vieppiù necessaria a protezione delle prestazioni in essere ma, anche, future.

3. Il trend di diminuzione degli Avvocati in Italia e la crisi del criterio di solidarietà tra le generazioni forensi È noto che gli Avvocati attivi sono inizialmente incrementati in modo assolutamente considerevole tra la fine degli anni Novanta e pochi anni fa mentre, nel contempo, ad una stabilizzazione numerica del 2020 è seguito un decremento dal 2021 6 . Non sono disponibili, al momento, i dati relativi al 2022 ed agli inizi del 2023 ma la flessione è continua ed evidente senza eccezioni territoriali.

Tanto comporta la crisi del criterio di solidarietà tra le generazioni che ha consentito, per molto tempo, il mantenimento del criterio di calcolo retributivo con un più che favorevole rapporto, per gli iscritti, tra versato (quota minore) e pensione fruita (quota più che maggiore).

4. La riforma previdenziale

La Riforma previdenziale vuol dichiaratamente considerare l’analisi dell’andamento demografico e reddituale 7 .

In un quadro nel quale la professione forense registra una pressocché costante flessione negativa dei redditi dichiarati con una media del 2,2166% annuo 8 . Da ciò, quindi, si pone la necessità di una riflessione circa il migliore e rinnovato approccio strategico anche previdenziale, con particolare interesse per i professionisti con anzianità minore oppure per coloro che si avviano o si avvieranno alla nostra nobile professione 9 .

5. Organizzazione dello studio professionale La rivoluzione copernicana della Riforma previdenziale comporta poi una ripianificazione del modello organizzativo gestionale della professione per il raggiungimento del miglior risultato previdenziale dell’avvocato 10 .

Non è innanzi tutto più fruibile né il modello dello studio individuale, in quanto la suddivisione dei costi tra una pluralità di professionisti riverbera effetti evidenti e benefici sulla conservazione di risorse economiche da pensare anche in termini previdenziali.

Le specializzazioni all’interno di un’unica struttura costituiscono un’ulteriore ineliminabile prospettiva, anche perché esse possono ottimizzare i rendimenti del lavoro a fronte di un legislatore compulsivo, sempre emergenziale e tutt’altro che parsimonioso nella produzione normativa e/o nella selezione tra abrogazione e novellazione normative.

La pianificazione dell’organizzazione dello studio, quindi, costituisce un’opportunità proficua in vista della costruzione del montante contributivo previdenziale e, per conseguenza, di un’attesa accettabile di futura prestazione pensionistica.

In particolare, la pianificazione previdenziale costituisce un vero e proprio rendimento nel lungo periodo senza comportare i rischi delle pianificazioni finanziarie 11 .

6. Risparmio previdenziale e nuove sfide

La Riforma previdenziale, per concludere, comporta un ripensamento del risparmio dell’Avvocato in un’ottica di incremento della contribuzione, in parte non determinabile dal singolo per la quota legata al reddito ma, in parte, programmabile per la quota modulare.

La prima da implementare, tuttavia, con modelli organizzativi più efficienti. La seconda di libera scelta è la c.d. “pensione modulare” alimentata dall’avvocato con una aliquota percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini irpef.

D’altronde, il rendimento della pensione complementare forense è stato molto favorevole se si consideri che, considerando solo gli ultimi anni (2019, 2020 e 2021) e nonostante le criticità degli ultimi anni, per il 2019 il montante modulare è stato rivalutato del 2,40% (a fronte, come dicevasi, di un indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo pari allo 0,6% e di un saggio d’interesse legale allo 0,8%) mentre, per l’annus horribilis 2020, il montante modulare è stato rivalutato del 2,31% (indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo pari al – 0,2% e saggio d’interesse legale allo 0,05%).

Identico trend per il 2021, per cui il montante modulare è stato rivalutato del 2,79% (a fronte, come dicevasi, di un indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo pari allo 1,9% e di un saggio d’interesse legale allo 0,01%).

Inoltre, l’incremento dei versamenti volontari, tipici anche della c.d. modulare nella previdenza forense, è orientato verso il modello c.d. di vita modale, preferibile sotto un profilo tecnico economico all’altro modello della vita media perché teso alla ricerca conservativa del benessere 12 . In un sistema che è stato osservato abbia convenienza inversamente proporzionale e progressiva rispetto al reddito 13 .

La professione forense è in evoluzione.

Ciò richiede nuove prospettive “previdenziali”, da studiare, da accettare e da affrontare. È quindi il caso di concludere: tempora mutantur, nos et mutamur in illis.


Note

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