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Obblighi e prestazioni dei pensionati in attività

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di Francesco Maione

Non c’è bisogno della sfera di cristallo per comprendere che anche l’avvocatura, come tutta la popolazione italiana, tende all’invecchiamento. Nei prossimi anni assisteremo all’aumento del numero dei pensionati di vecchiaia in attività, ossimoro cui è dedicato quest’articolo, che intende fare una sintesi riguardo ai relativi obblighi (dichiarativi e contributivi) ed alle prestazioni. Sotto l’aspetto dichiarativo il pensionato che risulta iscritto all’Albo o agli Albi professionali, anche per una frazione di anno, deve inviare telematicamente entro il 30 settembre di ogni anno la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della Legge 576/1980, come modificato dalla Legge 141/1992 (Modello 5), indicando il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF, nonché il volume di affari dichiarato ai fini IVA nel corso dell’anno precedente.

Per quanto riguarda i contributi bisogna distinguere le pensioni contributive da quelle retributive. Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva (ossia coloro che, maturata l’età pensionabile, non abbiano raggiunto 35 anni di anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione) se decidono di rimanere iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo, restando dovuto il contributo di maternità e la contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione. In particolare, devono versare il contributo soggettivo nella misura pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto, nonché il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato.

Gli avvocati pensionati di vecchiaia retributiva iscritti alla Cassa, a decorrere dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo, restando dovuto fino alla maturazione dell’ultimo supplemento, il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità e in sede di autoliquidazione (modello 5):

il contributo soggettivo nella misura pari al 14,5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto; il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato. Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento, fermo restando il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari IVA dichiarato, il contributo soggettivo in sede di autoliquidazione (modello 5) si riduce al 7,25% del reddito professionale fino al previsto tetto pensionistico, mentre rimane immutato il 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto. Un discorso a parte va fatto per i contributi dovuti in caso di invalidità e inabilità. Nel primo caso, i pensionati di invalidità, ossia coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per malattia o infortunio a meno di 1/3, sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati, fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Nel secondo caso, i pensionati di inabilità, la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo totale e permanente a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, essendo cancellati dagli albi e quindi non potendo svolgere alcuna attività professionale, non sono tenuti ad alcuna contribuzione. Veniamo ora alle prestazioni assistenziali in favore dei pensionati.

In base al Nuovo Regolamento per l'Assistenza - art. 2, comma 1, lett. a) possono beneficiare dell’assistenza in caso di bisogno individuale gli avvocati iscritti all’albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, in regola con l’invio dei “Modelli 5” che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica. Il trattamento assistenziale consiste nell’erogazione di una somma di denaro che non può superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda, ed è determinato autonomamente dalla Giunta Esecutiva in ordine alla sussistenza dei requisiti, e potrà essere reiterato una sola volta.

Il Nuovo Regolamento per l’Assistenza all’art. 6, lett. b) prevede in favore degli iscritti alla Cassa in regola con l’invio dei “Modelli 5”, che assistano in via esclusiva un familiare (coniuge, figlio o genitore), non ricoverato a tempo pieno, con invalidità grave prevista dall’art. 3, comma 3, Legge 104/92, l’erogazione di un importo non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda. La norma in esame non esclude i pensionati in attività.

Cassa Forense inoltre assicura a tutti gli iscritti con onere a totale carico dell’Ente, una polizza sanitaria di base a copertura di gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici (Reg. Assistenza – art. 10, lett. a). Anche i pensionati ancora iscritti agli Albi beneficiano di tale prestazione assistenziale, nonché delle convenzioni con le case di cura, gli istituti termali e cliniche odontoiatriche (Reg. Assistenza – art. 10, lett. b), degli interventi di medicina preventiva (Reg. Assistenza – art. 10, lett. c) e delle polizze per assistenza per lunga degenza (LCT), premorienza e infortuni (Reg. Assistenza – art. 10, lett. a).

Il Regolamento per l’Assistenza all’art. 10, lett. f) prevede in favore degli iscritti e dei titolari di pensione l’erogazione di un contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti a mezzo di concorso pubblico. E’ inoltre erogabile un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito l’iscritto o il pensionato (Reg. Assistenza – art. 10, lett. g), purché l’ultimo reddito imponibile dichiarato dal richiedente non sia superiore al limite di € 30.000,00. Il C.d.A. stabilisce annualmente l’importo complessivo dei contributi erogabili mentre la Giunta Esecutiva dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso della spesa sostenuta, determinandone l’importo e disponendone il pagamento in unica soluzione. In ambito più strettamente economico, i pensionati possono beneficiare di convenzioni per la concessione di prestiti vitalizi ipotecari previsti dall’art. 11 quaterdecies, comma 12, del D.L. n. 203/2005, convertito in legge 2.12.2005 n. 248 (Reg. Assistenza – art. 10, lett. e). Inoltre i titolari di pensione diretta, indiretta e reversibilità possono ottenere agevolazioni per l’accesso al credito mediante cessione di un quinto della pensione (Reg. Assistenza – art. 14, lett. a6), purchè in regola con l’invio dei “Modelli 5”. 


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