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Nuove disposizioni in materia di maternità/paternità alla luce dell’entrata in vigore della Legge n. 234/2021: liquidazione di ulteriori tre mensilità

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Fiammetta Petrosini e Santino Bonfiglio

L a Legge nr. 234 del 30 dicembre 2021, riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - supplemento ordinario, all’art 1, comma 239, dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiara- to nell’anno precedente l’inizio del periodo tutelato di maternità sia inferiore ad euro 8.145.

Le tre mensilità ulteriori, pertanto, verranno aggiunte ai 5 mesi già spettanti, ossia due prima del parto e sei dopo il parto, mentre per le adozioni le otto mensilità andranno cor- risposte per le otto mensilità successive all’ingresso in casa del minore.

La circolare INPS del 3 gennaio 2022, n. 1, ha tempestivamente fornito le prime indicazioni amministrati- ve sulle nuove disposizioni introdotte dalla richiamata Legge di Bilancio del 2022. In conseguenza della novella legislativa, viene specificato nella circolare che sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi oggetto di indennizzo di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della succitata legge.

Nella circolare Inps, all’art.2.4, si evidenziano le seguenti indicazioni:

• a) sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente e o successiva al I° gennaio 2022;

• b) sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati secondo i medesimi presupposti qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data antecedente il I° gennaio 2022 e siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge;

• c) non sono indennizzabili gli ulteriori tre mesi di maternità/paternità nel caso di periodi di maternità o paternità’ conclusi prima del 1/01/2022. Il reddito da prendere in considerazione, per l’ammissione al contributo della nuova misura, è quello dichiarato nell’anno solare antecedente l’inizio del periodo di maternità indennizzato, che quasi sempre coincide con l’annualità del reddito di riferimento per il calcolo del dovuto a titolo di indennità di maternità, come disciplinato dall’art. 70 del D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.. (reddito professionale prodotto nel secondo anno antecedente l’evento).

Nelle disposizioni contenute al richiamato art. 1, comma 239, della legge n. 234/2022, non sono contemplati i casi di interruzione di gravidanza (aborto), in quanto, nella normativa INPS, tale fattispecie viene considerata quale malattia, a differenza della tutela prevista per le libere professioniste, i n cui per tale evento viene corrisposto un indennizzo pari ad una mensilità, laddove l’interruzione di gravidanza si sia verificata non prima del terzo mese di gestazione, come stabilito art. 73 del D.Lgs n.151/2001 e s.m.i.

Tenuto conto, inoltre, della accezione generica contenuta nella disposizione legislativa in ordine all’individuazione del limite reddituale per ottenere l’erogazione dell’ulteriore beneficio indennitario, l’Associazione degli Enti Previdenziali privati (Adepp) con nota del 26.1.2022, ha formulato ai Ministeri Vigilanti una richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità applicative dell’art. 1, comma 239.

Il riscontro di chiarimento è pervenuto con comunicazione del 25/5/2022 in cui viene stabilito che “in assenza di apposita specificazione da parte del legislatore, il reddito da prendere a riferimento non possa che essere quello fiscalmente dichiarato”, per cui il parametro di riferimento è costituito dal reddito complessivo annuo ai fini fiscali, come riportato in dichiarazione dei redditi, relativo all’anno precedente l’inizio della maternità.

Si precisa, infine, che nei primi sei mesi di applicazione di tale nuovo istituto, le domanda che hanno trovato accoglimento, con conseguente estensione di ulteriori tre mesi nella erogazione del trattamento per reddito inferiore alla soglia sopra indicata, risultano allo sta- to essere state n. 150 su n. 1565 domande complessivamente presentate nell’anno 2022 per l’erogazione dell’indennità di maternità.


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