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Natura civile delle sanzioni accessorie ai contributi previdenziali e termini di prescrizione applicabili

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Silvia Caporossi

Come noto, le sanzioni irrogate a seguito dell’inosservanza degli obblighi dichiarativi (mancato o ritardato invio del Mod. 5) di cui agli artt. 7 ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense e quelle originate da omissioni di carattere contributivo differiscono, oltre che per l’oggetto, anche in ragione della natura e del regime prescrizionale applicabile.

In proposito, mentre le prime hanno natura ammini- strativa, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale, diversamente deve affer- marsi per le sanzioni scaturenti dal mancato o ritarda- to versamento dei contributi previdenziali, le quali, in virtù di un rapporto di dipendenza funzionale, condi- vidono la medesima natura civilistica dei crediti con- tributivi cui ineriscono e l’assoggettamento allo stesso termine di prescrizione decennale.

A tal riguardo, giova rammentare che l’art. 66 L. n. 247/2012, escludendo l’applicazione alla Cassa Foren- se dell’art. 3 L. n. 335/1995 – il quale aveva ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni – ha comportato la reviviscenza del primo comma dell’art. 19 L. n. 576/1980, secondo cui «la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni». Al secondo comma è invece previsto che «per i contributi, gli accessori e le san- zioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23» (ex multis: Cass. n. 6729/2013; Corte Appello Roma, n. 2518/2020).

Ciò posto, giova fare menzione del contrasto emerso originariamente in seno alla giurisprudenza in merito alla natura, civilistica o meno, delle sanzioni discen- denti dalla violazione delle obbligazioni contributive, ad oggi risolto dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 5076/2015. Secondo un primo orientamento, «le somme aggiuntive costituiscono una sanzione civile per i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi entro il termine 1 Art. 66 L. 247/2012: «La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense» stabilito (vedi D.L. n. 688 del 1985, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 1986). Tale obbligo aggiuntivo, ragguagliato all’ammontare dei contributi omessi o ri- tardati, sorge automaticamente alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei contributi e si somma a tale obbligo originario. Al riguardo, questa Corte ha stabilito che “l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pa- gamento dei contributi (c.d. sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, legalmente predeterminata” (vedi Cass. n. 8644/2000)» (cfr. Cass. n. 8814/2008). Ne consegue che, con particolare riferimento alle «omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono».

In senso contrario si è espresso un opposto filone giurisprudenziale – peraltro minoritario –, il quale, muovendo dal presupposto che «l’obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l’ente gestore della provvista necessaria all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre la sanzione civile ha lo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva mediante l’irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore», ha concluso che le sanzioni aggiuntive discendenti dall’inosservanza dell’obbligazione contributiva previdenziale hanno natura diversa da quest’ultima, ancorché assolvano ad una funzione accessoria. Ne discenderebbe, conseguentemente, l’inapplicabilità del medesimo regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive (cfr. Cass. n. 14864/2011).

Come già menzionato, il contrasto è stato composto dall’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 5076/2015, le quali, chiamate a pronunciarsi sull’estensibilità o meno al credito per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva, hanno aderito al primo dei sopracitati orientamenti. Hanno infatti osservato che «è ricorrente, nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, l’assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, l’applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all’ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997)». Dunque, «le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sulrapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica».

Del resto, anche il legislatore ha riconosciuto la natura civilistica delle sanzioni di cui trattasi, qualificando chiaramente, all’art. 35, comma 2, L. 689/1981, le somme aggiuntive dovute per l’omesso versamento totale o parziale dei contributi e dei premi come sanzioni civili. Parimenti, l’art. 116, comma 8, L. 388/2000 6 prescrive a carico dei soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, il pagamento di una sanzione civile. Stante quanto sopra, deve ritenersi oramai consolidato il principio secondo cui, mentre le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali condividono la medesima natura civilistica dell’obbligazione principale cui ineriscono e, pertanto, il relativo diritto della Cassa di farne richiesta si prescrive nello stesso termine decennale previsto per la riscossione dei crediti contributivi.


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