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Le origini
Molti anni fa, con l’entrata in vigore della L. 20 settembre 1980 n. 5761, venne introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento previdenziale forense il sistema dell’autodichiarazione (art. 17) e dell’autoliquidazione (art. 18) per il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.
La prima autodichiarazione doveva anche contenere la rideterminazione di quanto dovuto per il periodo 1975/1979 (art. 23). Da qui nasceva la conseguenza di denominare il relativo modulo “autodichiarazione ai sensi degli artt. 17, 18 e 23 della L. 20 settembre 1980, n. 576”. La lunghezza della dicitura impose, però, la ricerca di un acronimo più breve e di immediato impatto nei confronti degli iscritti. Ma perché la scelta ricadde proprio su “Mod.5”? Questa è una cosa che solo in pochi sanno.
Tutto nasce dal fatto che la L. 576/1980 impose una completa revisione della modulistica dell’ente. L’ordine di approvazione della nuova modulistica riguardò prima quella per le iscrizioni (all’epoca a domanda) e poi quella per le pensioni. Nel mezzo, come quinto modulo approvato, ci fu il modello di autodichiarazione reddituale che, proprio da questo ordine cronologico, prese l’acronimo “Mod.5”.
Da allora “Mod. 5” è entrato nel gergo previdenziale della Cassa e degli iscritti, fino a trovarlo ormai istituzionalizzato nei passaggi regolamentari più recenti2.
Fin dalla sua istituzione l’invio dell’autodichiarazione reddituale rappresenta il più importante obbligo dell’avvocato e del praticante iscritto nei confronti del loro Ente Previdenziale. Questo perché esso rappresenta il modo più rapido ed efficace per conoscere, da parte della Cassa, reddito e volume d’affari dell’iscritto e determinarne i suoi obblighi contributivi, che dovranno essere onorati tramite l’autoliquidazione ovvero, maggiorati di interessi e sanzioni, recuperati coattivamente da parte della Cassa.
Per questo motivo, l’omesso invio del Mod.5 costituisce inadempimento più grave e viene sanzionato sia sotto il profilo economico che sotto quello disciplinare. Tale modulo, ovviamente, si è trasformato nel tempo, sia nella forma (telematica anziché cartacea) sia nei contenuti (calcolo automatizzato dei contributi dovuti) sia, infine, nelle scadenze, originariamente agganciate ai termini delle dichiarazioni dei redditi, poi a date fisse, sia pur differenziate, per l’invio della dichiarazione (30 settembre) e per il pagamento dei contributi in autoliquidazione (31 luglio e 31 dicembre).
Proprio su quest’ultimo fronte ha operato una importante novità la Riforma del 2024. Il nuovo Regolamento, infatti, elimina una evidente complicazione operativa, presente da diversi anni, unificando al 30 settembre di ciascun anno sia il termine per l’invio del Modello 5 sia il termine per il pagamento della prima rata in autoliquidazione, se e in quanto dovuta.
Contenuti del Modello 53
Oggetto dell’obbligo è la comunicazione, da effettuarsi in via telematica tramite la sezione “accesso riservato” presente nel sito di Cassa Forense, del reddito professionale IRPEF e del Volume d’affari IVA prodotti nell’anno solare precedente.
Questo obbligo oltre a riguardare tutti gli avvocati iscritti all’Albo, anche per frazione di anno, nell’anno precedente a quello in cui va fatta la comunicazione, investe anche i praticanti che abbiano esercitato la facoltà di iscrizione alla Cassa a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.
La dichiarazione deve essere fatta anche se non fossero state presentate dichiarazioni fiscali o in caso di reddito professionale pari a zero o negativo o, infine, in assenza di partita IVA. Unica eccezione all’obbligo di invio del Modello 5 è rappresentata dalla rara ipotesi di un iscritto all’Albo Forense che sia contemporaneamente iscritto in un altro Albo Professionale e alla relativa Cassa, laddove sia espressamente previsto un diritto di opzione (es. avvocato che sia anche iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed abbia optato per l’iscrizione alla relativa Cassa di categoria).
In questi casi gli obblighi contributivi e dichiarativi faranno capo a quest’ultima Cassa sull’intero reddito professionale prodotto. Se l’esercizio della professione avviene prevalentemente all’estero ma viene conservata l’iscrizione in un albo italiano, il Modello 5 dovrà essere inviato con riferimento alla sola parte di reddito e volume d’affari soggetti a tassazione in Italia.
Il reddito da dichiarare a Cassa Forense, ovviamente, è solo quello fiscalmente dichiarato come professionale nel corso dell’anno precedente, tenendo presente che rientrano in tale nozione non solo i proventi derivanti da attività professionale “tipica” ma anche quelli riconducibili a tale attività in quanto richiedano “le stesse competenze” tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale4.
Bisogna anche ricordare il decimo comma dell’art. 21 della L. 247/2012 (nuova legge professionale) il quale stabilisce che, per l’avvocato, “non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”5.
Da segnalare, infine, che l’obbligo di comunicazione alla Cassa riguarda anche eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi e riferiti ad anni precedenti. A questi è dedicata, ricorrendone i presupposti, una apposita sezione del Modello 5 telematico.
Per individuare correttamente il rigo della dichiarazione IRPEF da prendere a riferimento a seconda del regime fiscale adottato dal professionista (ordinario, forfetario, agevolato, etc.) e delle modalità di esercizio della professione (individuale, in associazione, etc.) è comunque opportuno consultare le note illustrative per la compilazione che la Cassa, ogni anno, mette a disposizione degli iscritti sul proprio sito internet con tutte le indicazioni del caso.
Il concordato preventivo biennale, di cui al D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, non produce effetti previdenziali nei confronti delle Casse di Previdenza private. Tale principio è stato ribadito anche in sede ADEPP, con un comunicato che precisa come l’art. 30 del citato decreto, se applicato alle Casse, si rivelerebbe lesivodell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ciò anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare la sostenibilità di lungo periodo mediante provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 7/2017.
Gli avvocati, quindi, come gli altri liberi professionisti, continuano a pagare i loro contributi sulla base del reddito effettivo6.
Modello 5 bis e Modello 5 Ter
Le regole dichiarative illustrate per gli avvocati che esercitano la professione in forma individuale valgono anche per coloro che esercitano la professione in forma associata. In questi casi dovranno essere indicati i redditi e i volumi d’affari imputati ai singoli associati sulla base delle stesse percentuali con cui vengono distribuiti gli utili.
Qualora un avvocato eserciti sia singolarmente sia in associazione professionale, i dati reddituali da dichiarare nel Modello 5 individuale dovranno essere costituiti dalla somma dei proventi dichiarati per le due attività. Le associazioni tra professionisti, inoltre, dovranno inviare, sempre entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione integrativa (Modello 5 bis) riferita alla Associazione stessa, indicando componenti, quote di partecipazione agli utili, sede, etc.
Il Modello 5 bis, tuttavia, ha eminentemente funzioni di controllo e non comporta il pagamento diretto di contributi alla Cassa, come invece avviene per il Modello 5 individuale, né prevede applicazione di sanzioni in caso di omissione o ritardo. Per le Società tra Avvocati, viceversa, vigono norme specifiche e molto diverse7 .
La disciplina degli aspetti previdenziali delle STA prevede, innanzitutto, un obbligo di invio, per via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, di un Modello 5 TER che deve contenere una serie di indicazioni relative alla composizione della società e alla ripartizione dei compensi tra i soci. A valle di tale compilazione, il sistema informatico provvede in automatico al calcolo dei contributi integrativi dovuti a carico della Società tra Avvocati.
In questo caso, infatti, il pagamento del contributo integrativo deve essere fatto direttamente dalla STA, entro il 30 settembre di ciascun anno, in unica soluzione, con obbligo solidale a carico dei componenti dell’Organo di gestione iscritti a Cassa Forense.
Per quanto riguarda, invece, il reddito prodotto dalle STA attribuibile ad ogni socio iscritto a Cassa Forense (ivi compresi i compensi e le indennità ricevuti quali componenti l’Organo amministrativo), esso è equiparato a reddito professionale, indipendentemente dalla sua qualificazione fiscale.
Di conseguenza, tale reddito andrà inserito nel Modello 5 individuale e sommato all’eventuale reddito professionale prodotto in forma autonoma, con pagamento del contributo soggettivo nei termini ordinari. Va precisato, infine, che ai fini del calcolo del contributo soggettivo dovuto dai singoli soci iscritti alla Cassa, vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci. Le sanzioni per omesso e/o ritardato invio del Modello 5 TER e/o per l’omesso o ritardato pagamento del contributo integrativo dovuto sono speculari a quelle previste dal regime sanzionatorio relativo al Modello 5 individuale e all’autoliquidazione dei contributi, di cui si tratterà in seguito.
Modalità di pagamento dei contributi
Naturalmente lo scopo principale dell’obbligo di invio del Modello 5 rimane il corretto e tempestivo pagamento dei contributi alla Cassa, se e in quanto dovuti.
A tal fine la procedura telematica è estremamente efficiente e di grande aiuto per il professionista. Una volta inseriti nel Modello 5 Telematico, i dati reddituali relativi al reddito netto professionale IRPEF e al volume d’affari IVA, il sistema informatico elabora in tempo reale il conteggio di quanto dovuto tenendo conto dello specifico “status previdenziale” del professionista (iscritto Cassa, pensionato, etc.).
A partire dal Mod.5/2025, grazie alla riforma previdenziale, il pagamento di quanto dovuto potrà avvenire, sia per il contributo soggettivo (calcolato sull’IRPEF), sia per il contributo integrativo (calcolato sull’IVA) in una unica soluzione, entro il 30 settembre, ovvero in due rate, di pari importo, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 31 dicembre di ciascun anno. Occorre precisare, con riferimento al Mod5/2025, che il calcolo dei contributi soggettivi dovuti avvengono con le aliquote previste dalla previgente normativa (15% per gli iscritti e 7,5% per i pensionati sino al tetto reddituale di € 121.900,00 e 3% oltre tale tetto).
Il Mod5/2025, infatti, riguarda i contributi dovuti per l’anno 2024. Sarà il Mod5/2026 ad utilizzare le nuove aliquote stabilite con la riforma e relative al reddito prodotto per l’anno 2025.
Tutto ciò premesso, va precisato, che i pagamenti dei contributi in autoliquidazione vanno effettuati esclusivamente tramite:
• Modello F24, anche con possibilità di compensazione fra crediti erariali e onorari dovuti dallo Stato per gratuito patrocinio e contributi previdenziali;
• Piattaforma PagoPa.
Qualora dal calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione emerga un’eccedenza contributiva inferiore a euro 10, su base annua, sia con riferimento al contributo soggettivo, sia con riferimento al contributo integrativo, il pagamento non è dovuto (art. 41, secondo comma, del Nuovo Regolamento Unico) e la posizione contributiva risulterà, comunque, regolare. Va, infine, sottolineato, come i ritardi nel pagamento di contributi dovuti in autoliquidazione, se contenuti entro otto giorni dalla scadenza, non sono soggetti a sanzione (art. 87, comma 1 Nuovo Regolamento Unico).
Nel Mod5/2025 non è più prevista, a seguito della Riforma, una specifica opzione per il versamento del contributo modulare volontario, tuttavia deve essere comunque indicata la quota di tale contribuzione che si intenda versare entro il 31 dicembre del medesimo anno (trattandosi di contribuzione volontaria si può anche indicare zero).
Tale indicazione può essere modificata, sempre in corso d’anno, sia in aumento che in diminuzione e prima della generazione del bollettino per il versamento, con apposita procedura telematica messa a disposizione dalla Cassa.
Va inoltre evidenziato che la Riforma del 2024 ha ampliato la possibilità di aderire alla quota modulare volontaria alzando il tetto massimo dal 10% al 20% del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto annuale previsto (questa modifica si applica già dal Mod5/2025 con riferimento al reddito professionale prodotto nel 2024).
In ogni caso il mancato versamento di tale contribuzione, anche se indicata nel Mod5/2025, non genera sanzione alcuna essendo, per l’appunto, un contributo volontario. Ricordiamo, però, l’importanza dei versamenti della contribuzione modulare volontaria ai fini del conseguimento di una ulteriore quota di pensione, calcolata con un sistema contributivo più conveniente rispetto a quello con il quale è calcolata la pensione di base8.
Eventuali sanzioni9
Per l’omesso invio del Modello 5 la sanzione economica, con riferimento al Mod. 5/2025, ammonta a euro 450,00.
Alla sanzione economica, per questo inadempimento, da ritenersi particolarmente grave, si aggiunge una segnalazione fatta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, dopo una prima diffida notificata dalla Cassa a mezzo pec o raccomandata A.R.
Tale segnalazione, in caso di perdurante omissione, comporta l’apertura di un procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell’avvocato dall’esercizio professionale a tempo indeterminato.
La sospensione viene revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto alla trasmissione del Modello 5 precedentemente omesso. Sanzioni più lievi e graduate riguardano invece il ritardato invio del Modello 5 secondo il seguente schema relativo al Mod. 5/2025:
Ritardato invio Mod. 5/2025 entro 30 giorni dalla scadenza del termine euro 89,00
Ritardato invio Mod. 5/2025 oltre il 30° giorno ma entro il 31 dicembre euro 179,00
Ritardato invio Mod. 5/2025 oltre il 31 dicembre ma prima della formale contestazione da parte della Cassa euro 271,00
Questo schema di sanzioni amministrative è mitigato nei seguenti casi particolari, ma solo con riferimento al ritardo nell’invio del Modello 5 (l’omissione non può essere mai giustificata né comportare riduzione nelle sanzioni):
• Primi due anni di iscrizione all’Albo e anni di iscrizione alla Cassa da praticante: la sanzione per il ritardato invio del Modello 5 non si applica.
• Modello 5 inviato in ritardo ma con dati reddituali IRPEF e IVA pari a zero: la sanzione per il ritardato invio del Modello 5 si applica nella misura ridotta prevista per i ritardi contenuti entro 30 giorni.
Le medesime sanzioni per il ritardo nella comunicazione si applicano anche per il caso di rettifica della comunicazione effettuata in ritardo rispetto al termine del 30 settembre. In questi casi, tuttavia, la sanzione amministrativa per il ritardo della comunicazione non si applica se la rettifica è operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali precedentemente comunicati.
Per quanto riguarda l’omissione totale dei versamenti annualmente dovuti è prevista una sanzione del 24% rispetto all’importo degli stessi. Tale percentuale si riduce al 12% nel caso siano stati effettuati parziali versamenti in misura di almeno il 20% del dovuto. Per i ritardati versamenti le sanzioni sono graduate come segue:
• Pagamenti eseguiti in ritardo ma entro otto giorni dalla scadenza: nessuna sanzione.
• Pagamenti eseguiti in ritardo tra il 9° e il 30° giorno dalla scadenza: sanzione del 4% sul ritardato pagamento.
• Pagamenti eseguiti dal 31° giorno al 150° giorno dalla scadenza: sanzione del 6% sul ritardato pagamento.
• Pagamenti eseguiti oltre il 150 giorno dalla scadenza: sanzione del 10% sul ritardato pagamento
Per tutti gli omessi e/o ritardati pagamenti sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora nella misura del 2.75% annuo, ovvero quelli legali se superiori.
Va sottolineato, infine, che la mancanza di regolarità dichiarativa e/o contributiva, oltre a comportare l’applicazione di sanzioni economiche, impedisce l’accesso a tutte le prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa, nonché, dal 1° gennaio 2024, a quasi tutti i trattamenti assistenziali (art. 1, comma 2, Nuovo Regolamento dell’Assistenza). La mancanza della regolarità contributiva può rilevare, inoltre, anche sotto il profilo deontologico10.
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