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Il panorama delle prestazioni pensionistiche di Cassa Forense contempla una vasta gamma di misure, in ordine alle quali ciascun iscritto deve tenere alto il livello di attenzione per poter individuare, caso per caso, a quale di esse può fare ricorso. Si tratta di varie, alternative tra loro, che possono valorizzare i requisiti soggettivi e oggettivi dell’iscritto rispondendo alle più variegate esigenze.
Le prestazioni si possono così sinteticamente riepilogare, evidenziando un panorama di misure previdenziali articolato, nel quale l’avvocato può trovare, nella maggior parte dei casi, una risposta ai suoi bisogni purché in possesso dei requisiti richiesti.
- Pensione retributiva di vecchiaia. Il diritto a conseguirla matura a 70 anni con almeno 35 anni di contributi. Occorre farne domanda, ma in caso di ritardo si ha diritto ad arretrati e interessi dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.
- Pensione retributiva di vecchiaia anticipata. Al compimento dei 65 anni e fino al compimento dei 70 si può anticipare il pensionamento con almeno 35 anni di contributi. L’iscritto deve produrre domanda e l’importo della pensione verrà decurtato dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista per la normale pensione di vecchiaia, con la precisazione che chi ha maturato almeno 40 anni di contributi ha diritto alla pensione piena al compimento del 65° anno di età. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.
- Pensione contributiva di vecchiaia. Al compimento dei 70 anni a tutti gli avvocati che siano stati iscritti alla Cassa per più di 5 anni contributivi, viene riconosciuta, a domanda, una pensione calcolata col sistema contributivo. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.
- Pensione di anzianità. Può essere conseguita a domanda alla maturazione dei 62 anni con almeno 40 anni di contributi. Il conseguimento impone la previa cancellazione dagli albi di avvocato e, quindi, la cessazione dell’attività professionale.
- Pensione di invalidità. Può essere conseguita dagli iscritti in maniera continuativa anteriormente al compimento del 40° anno di età che siano stati iscritti a Cassa forense da almeno 5 anni, affetti da infermità derivante da malattia o infortunio che ne riduca in maniera permanente la capacità lavorativa a meno di un terzo. Pensione che può essere dichiarata revisionabile ogni tre anni per la verifica di persistenza della limitazione. L’importo non può essere inferiore al 70% della pensione minima prevista. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.
- Pensione di inabilità. Può essere conseguita da chi risulti iscritto alla Cassa anteriormente al compimento del 40° anno di età in maniera continuativa da almeno 5 anni, affetti da infermità derivante da malattia o infortunio che ne determini la totale incapacità. L’importo è soggetto all’adeguamento alla pensione minima. Il conseguimento comporta la previa cancellazione dagli albi.
- Pensione di reversibilità. Al coniuge dell’iscritto pensionato, anche se divorziato ma con assegno alimentare e non risposato, e ai figli in età e scolarità previste dalla norma spetta, nelle misure indicate dalla norma, la pensione di reversibilità.
- Pensione indiretta. Al coniuge, anche se divorziato ma con assegno alimentare e non risposato, dell’iscritto deceduto, che abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, in atto da data anteriore al 40° anno di età, e non abbia ancora maturato il diritto a pensione, nonché ai figli, in età e scolarità previste dalla norma, spetta la pensione indiretta. Il diritto non è riconosciuto se l’iscritto deceduto si sia cancellato più di tre anni prima del decesso. I superstiti dell’iscritto che non possano accedere alla pensione indiretta possono chiedere il rimborso dei contributi soggettivi, qualora il professionista abbia maturato almeno 5 anni di contributi e deceda senza aver maturato il diritto a pensione.
- Prestazione contributiva. Si tratta di una sorta di rimborso parziale per i pensionati di vecchiaia, retributiva e contributiva, che si cancellino dagli Albi, o per gli eredi, in caso di decesso. Ad essi spetta (dal 2013) una prestazione contributiva su una quota del reddito professionale dichiarato fino al tetto reddituale, pari al 2% fino al 2016, al 2,25% fino al 2020 sarà pari dal 2021 al 2,50%.
Spesso la posizione contributiva si presenta carente, vuoi per pregressa scarsa sensibilità al problema, vuoi per limitata diffusione della normativa regolamentare, vuoi per la crisi che ha distolto l’attenzione dal “problema” previdenziale, vuoi per altre condizioni personali. Così, molti colleghi che si aspetterebbero di approdare proficuamente al pensionamento, scoprono (tardi) di non disporre di sufficienti anni di contributi o, in altri casi, di aver dichiarato redditi bassi, che, con il sistema retributivo, danno naturalmente luogo a pensioni molto contenute. Per evitare tali spiacevoli conseguenze è opportuno:
Iscriversi prima possibile alla Cassa forense. L’attuale sistema (l. 247/12) prevede la contestuale iscrizione Albo/ Cassa; perciò chi consegue l’abilitazione professionale e vuole esercitare la professione è tenuto ad iscriversi alla Cassa. È opportuno ricordare che il praticante ha facoltà di iscriversi alla Cassa nonché fruire in sede di prima iscrizione della retrodatazione.
Dichiarare al fisco ed alla cassa redditi consistenti. In base alla vigente disciplina un iscritto che produca (e dichiari) redditi bassi, con il sistema retributivo (ma anche contributivo), percepirà una pensione di vecchiaia bassa, proporzionale a quanto dichiarato (e versato).
Pagare i contributi. Gli anni per i quali non sono stati pagati i contributi non possono essere utilizzati non possono essere utili ai fini pensionistici, con conseguente eventuale reiezione della domanda di pensione per carenza del requisito contributivo.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti alla Cassa Forense – e di cui l’avvocatura soprattutto giovane si lamenta per l’elevato importo – è opportuno ricordare sia le agevolazioni contributive previste per i giovani avvocati soprattutto per i primi anni di esercizio della professione, che le aliquote da applicare alla base retributiva, che sono di molto inferiore a quelle previste per l’Inps.
Approfondire la normativa (di legge e regolamentare) non disdegnando di esercitare il proprio diritto a partecipare ai processi di adeguamento della stessa e dell’intero sistema previdenziale. La partecipazione ed il confronto non possono che generare idee condivise utili a migliorare il sistema.
In fondo ogni iscritto vale esattamente come ciascun altro e giammai deve rinunciare all’esercizio del diritto-dovere più prezioso di cui dispone: quello di contribuire affinché la gestione della sua Cassa di previdenza sia la più virtuosa possibile.
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