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La riforma della Previdenza Forense

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Leonardo Carbone

Sommario: 1. La “ratio” della riforma della previdenza forense – 2. Gli “interventi” della riforma sulla pensione: modifica del sistema di calcolo; 2.1. I nuovi requisiti per l’accesso alla pensione; 2.2. La liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, retributivo e misto; 2.3. La quota modulare della pensione; 2.4. Reintroduzione dei supplementi di pensione; 2.5. La nuova disciplina dell’integrazione al trattamento minimo della pensione – 3. Le nuove regole sulla contribuzione: revisione aliquote contributive (anche per i pensionati attivi), riduzione contributi minimi; 3.1. Riduzione contributi minimi e agevolazioni per i primi anni di iscrizione da avvocato

1. La “ratio” della riforma della previdenza forense

Nei prossimi anni per la professione legale (ma anche per gli altri liberi professionisti) sono previsti mutamenti epocali; ai cambiamenti determinati da una globalizzazione inarrestabile, altri se ne aggiungeranno conseguenti all’innovazione tecnologica ma anche in relazione all’evoluzione della domanda delle prestazioni professionali, domanda che esige elevati standard di efficienza, diversificazione dei servizi ed una impostazione di tipo multidisciplinare.

L’avvocato dovrà necessariamente adeguarsi a questi “mutamenti” della società, cercando però di salvaguardare i valori fondanti della professione.

L’attuale fase di trasformazione delle professioni può essere agevolata ed “assistita” da un efficiente e moderno sistema previdenziale; è necessario affiancare alla riferita “mutazione” della professione, una “nuova” previdenza, ed in particolare come strumento per tutelare i nuovi bisogni conseguenti alla trasformazione della professione, oltre che accompagnare e favorire i processi di trasformazione, La “nuova” previdenza forense deve interpretare e guidare la fase di trasformazione della professione, garantendo non solo l’assistenza nelle situazioni di bisogno (personali e familiari), ma assicurando anche una assistenza sulla capacità lavorativa del professionista, con un sostegno economico per fare superare all’avvocato il momento critico.

È necessaria, quindi, una “previdenza” capace di adattarsi e conformarsi con duttilità alle trasformazioni economiche, legislative e finanziarie che riguardano la categoria professionale: un sistema previdenziale dotato di meccanismi di flessibilità che lo rendono facilmente e tempestivamente adattabile ai mutamenti degli scenari demografici ed economico-finanziari nel medio e lungo termine.

Nell’attuale fase storica particolarmente delicata per l’avvocatura, soggetta agli effetti sinergici di varie dinamiche, il Comitato dei delegati della Cassa Forense, con delibera 23.5.2024, approvato con ministeriale del 27.9.2024, ed in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10.10.2024 ha approvato la riforma della previdenza, con lungimiranza e insieme con particolare cautela, affinché anche le nuove leve di avvocati possano guardare con sufficiente fiducia al proprio futuro pensionistico.

La finalità della riforma è infatti quella di migliorare in forma stabile la sostenibilità finanziaria di lungo periodo, salvaguardare il livello di adeguatezza delle prestazioni, oltre che di armonizzazione con le altre forme di previdenza.

Con il presente scritto verranno illustrate più in dettaglio le principali novità della riforma sulle pensione e contribuzione.

2. Gli “interventi” della riforma sulla pensione: modifica del sistema di calcolo

La riforma ha introdotto modifiche importanti in ordine ai criteri di calcolo della pensione forense. Le principali novità della riforma è prevista nell’art. 68 che prevede per i nuovi iscritti a partire dal 2025 che la pensione sia calcolata totalmente con il sistema contributivo.

La platea degli iscritti alla cassa si divide in due gruppi:

a) iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024 a cui si applicherà il calcolo della prestazione secondo il sistema contributivo.

b) iscritti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024 per i quali è previsto un calcolo della pensione misto: calcolo reddituale per gli anni di anzianità già maturati al 31.12.2024, e calcolo contributivo per gli anni di anzianità dal 1.1.2025.

2.1. I nuovi requisiti per l’accesso alla pensione

I requisiti per l’accesso alla pensione sono diversi a secondo della anzianità contributiva al 31.12.2024.

Soggetti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Pensione di vecchiaia

70 anni di età ed almeno 35 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Pensione di anzianità

62 anni di età e almeno 40 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia contributiva

70 anni di età ed almeno 5 anni di contributi.

I requisiti per ottenere la pensione restano quindi invariati per i professionisti già iscritti alla cassa al 31.12.2024.

Soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Pensione unica di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Pensione di vecchiaia contributiva anticipata 65 anni di età e almeno 35 anni di contributi a condizione che l’importo a calcolo della pensione risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo. 

I requisiti per ottenere la pensione sono stati quindi modificati per gli iscritti alla cassa a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2.2. La liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, retributivo e misto.

Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, l’importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento secondo la tabella A allegata alla l. n. 335 del 1995 (art. 69 Regolamento).

Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano (art. 69 Regolamento):

a) i contributi soggettivi versati dall’iscritto entro il tetto reddituale;

b) i contributi introitati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.

La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione annuo1.

Sistema di calcolo misto

Si illustrato i tre sistemi di calcolo della pensione.

Sistema di calcolo contributivo

L’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati, rivalutati di anno in anno ad un tasso di capitalizzazione predefinito che rappresenta la redditività riconosciuta al contributo versato.

Al momento del pensionamento la somma dei contributi versati e rivalutati (detto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita che si incrementano all’aumentare dell’età di pensionamento.

P = MC* CT

dove

P = importo di pensione annua

MC = montante contributivo

CT = coefficiente di trasformazione Sistema di calcolo reddituale

La pensione è commisurata alla media dei redditi e all’anzianità lavorativa maturata dall’iscritto.

P = R * B * Anz

dove

P = importo di pensione annua

R = reddito medio pensionabile

B = percentuale di rendimento attribuito ad ogni anno di anzianità Anz = anzianità contributiva

Sistema di calcolo misto

Combinazione del sistema di calcolo reddituale e del sistema di calcolo misto. Il sistema reddituale, che si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2024, prevede che la pensione sia funzione della media dei redditi del professionista e dell’anzianità contributiva maturata.

2.3. La quota modulare della pensione

La quota modulare della pensione costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, grazie alla costituzione di un montante contributivo individuale, alimentato da una contribuzione accessoria che si trasforma al momento del pensionamento, in una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

Gli iscritti alla Cassa possono versare (art. 33 Regolamento Unico), in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall’1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini irpef sino al tetto reddituale, destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

Sono esclusi dalla possibilità di versamento del contributo soggettivo modulare volontario i pensionati della cassa, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità.

La quota di contributo modulare versata è deducibile fiscalmente dall’ammontare dell’imponibile.

L’adesione alla modulare non esclude la possibilità di aderire ad una forma pensionistica di previdenza complementare (assicurazioni e/o banche)

La quota modulare della pensione di vecchiaia, in base all’art. 70 del Regolamento del 2024 è determinata secondo il metodo contributivo definito dalla l. n. 335 del 1995.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall’iscritto a titolo di quota modulare2.

Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%.

Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all’iscritto.

La quota modulare della pensione non sarà soggetta ad alcuna riduzione in caso di pensione di vecchiaia anticipata disciplinata dall’art. 62 del Regolamento.

Non sono previste anticipazioni né la restituzione del capitale in alternativa alla rendita pensionistica.

Reintroduzione dei supplementi di pensione.

A partire dal 1° gennaio 2025 i pensionati di vecchiaia che proseguono nell’esercizio della professione, hanno diritto a supplementi triennali di pensione (art. 30 Regolamento).

Tali supplementi sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla l.n. 335/1995, in rapporto ad un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale (euro 130.000,00 per il 2025), con l’aliquota ridotta del 12%.

Per i titolari di pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di vecchiaia contributiva, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della prestazione contributiva maturata.

Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2.5. La nuova disciplina dell’integrazione al trattamento minimo della pensione.

Il Regolamento Unico della Previdenza Forense è intervenuto, con l’art. 72, sulla disciplina dell’integrazione al trattamento minimo.

Differenziandosi da quanto statuisce la legge n. 335 del 1995 (che esclude espressamente la pensione minima), il Regolamento prevede invece l’integrazione al trattamento minimo anche sulla pensione liquidata con il sistema contributivo, ma solo per chi a 70 anni abbia almeno 35 anni di iscrizione ed integrale contribuzione.

La nuova disciplina prevede che qualora la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l’anno 2029, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

L’importo per l’integrazione al trattamento minimo è fissato:

- in euro 12.500,00 per le pensioni il cui diritto matura dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;

- in euro 11.400,00 per le pensioni il cui diritto matura dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028;

- in euro 10.250,00 per le pensioni il cui diritto matura dal 1° gennaio 2029.

L’importo di euro 10.250,00 è rivalutato annualmente, a partire dal 2030, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall’ISTAT per l’anno precedente.

L’integrazione al trattamento minimo compete solo nell’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo3.

La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integrazione al trattamento minimo della pensione.

L’integrazione compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo. Ai fini del reddito massimo non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate.

Per l’integrazione al trattamento minimo si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l’integrazione al trattamento minino (art. 72, comma 5).

In caso di pensione di vecchiaia anticipata, l’importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (art. 72, comma 10).

Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l’integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, al pagamento di una sanzione pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite.

3. Le nuove regole sulla contribuzione: revisione aliquote contributive (anche per i pensionati attivi), riduzione contributi minimi

Il nuovo regolamento della previdenza forense è intervenuto anche sulla contribuzione in ordine alle percentuali da applicare, sul massimale contributivo e sui contributi minimi.

L’art. 30 del Regolamento statuisce che ogni iscritto alla cassa è tenuto a versare un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell’anno, ovvero risultante dalla relativa dichiarazione ai fini Irpef (nei limiti di un tetto reddituale)4 contributo determinato con:

- aliquota del 16% per reddito per l’anno 2025, fino al tetto di euro 130.000,00;

- aliquota del 3% per reddito per l’anno 2025 eccedente il tetto di euro 130.000,00;

- aliquota del 17% per l’anno 2026 fino al tetto ed aliquota del 3% oltre il tetto;

- aliquota del 18% a partire dall’anno 2027 fino al tetto ed aliquota del 3% oltre il tetto.

Il contributo integrativo sul volume di affari IVA è del 4%.

Non sono state introdotte “novità” in ordine alla disciplina del contributo integrativo (art. 31 del Regolamento), che è rimasto all’aliquota del 4% sul volume di affari IVA.

Infatti, gli avvocati iscritti agli Albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA (Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all’Irpef).

Novità sono previste anche per i pensionati della Cassa che restano iscritti agli albi ed esercitano la professione.

Infatti il comma 3 dell’art. 30 del Regolamento statuisce che a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo soggettivo sul reddito professionale netto, dichiarato ai fini Irpef, nella misura del 12% sino al tetto reddituale di euro 130.000,00.

Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale, l’aliquota è del 3%.

3.1. Riduzione contributi minimi e agevolazioni per i primi anni di iscrizione da avvocato

La nuova disciplina della previdenza forense (art.37 del Regolamento) è intervenuta sui contributi minimi riducendoli, e confermato le agevolazioni per i primi anni di iscrizione.

In particolare:

- il contributo minimo soggettivo per il 2025 è fissato in euro 2.750,00;

- il contributo minimo integrativo per il 2025 è fissato in euro 350,00;

- il contributo soggettivo minimo e il contributo integrativo minimo, qualora la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del 35° anno, sono ridotti alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa 5.

È previsto espressamente (art. 37, comma 2, del Regolamento Unico) che il contributo soggettivo versato nella misura ridotta comporta il riconoscimento dell’intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

Ai fini dell’incremento del montante individuale, è data facoltà, entro i 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del restante 50 per cento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità.


Note

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