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La riforma del processo civile: i diritti delle persone e della famiglia *

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Ida Grimaldi

* Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a revisione scientifica.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il nuovo processo per le famiglie e per i minori. Le tre fasi di attuazione della riforma – 3. Fase 1: Le norme immediata- mente precettive entrate in vigore il 22 giugno 2022 – 3.1. Minori – 3.2. Famiglia – 3.3. Consulente Tecnico d’Ufficio – 4. Fase 2: Il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie. – 5. Fase 3: Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie – 6. Conclusioni. – 7. Appendice. Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

1. Premessa: la legge delega n. 206/2021

Il 24 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge delega 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 9.12.2021.

La legge ha quale obiettivo la semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

I principali ambiti operativi della riforma riguardano: la mediazione civile e commerciale, la negoziazione assistita, il processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale in composizione monocratica, il processo di cognizione di primo grado davanti al Giudice di Pace, il giudizio di Appello, il giudizio di Cassazione, il processo di esecuzione, i procedimenti in camera di consiglio, l’arbitrato, le disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, la disciplina dell’ufficio per il processo istituito presso i Tribunali e le Corti d’Appello, i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi, il rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

All’interno degli ambiti operativi sopra delineati, le principali novità riguardano:

• l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, con la creazione di un rito unico per la materia della famiglia;

• l’introduzione di termini intermedi che seguono gli atti introduttivi, finalizzati a definire domande, ecce- zioni, richieste di prova;

• l’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni;

• la strutturalità delle udienze a trattazione scritta e udienze da remoto;

• i primi scritti difensivi dovranno già essere com- pleti di tutti gli elementi di fatto e di diritto, unitamente a richieste e allegazioni istruttorie;

• la previsione del pagamento di un’ammenda per le impugnazioni infondate;

• l’abolizione della sezione filtro in Cassazione, con contestuale attribuzione a ciascuna sezione di un potere di filtro; introduzione del c.d. rinvio pregiudiziale in Cassazione;

• maggiori incentivi fiscali per mediazione, negozia- zione assistita, arbitrati; le prove qui raccolte potranno essere usate in sede processuale.

La l. 206/2021 si compone di un unico articolo con 44 commi. Essa prevede al primo comma la delega al Governo per adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile e, al comma 37, l’entrata in vigore delle disposizioni dai commi 27 al 36 relativamente ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022.

In particolare, le modifiche normative di cui ai commi 27-36, entrate in vigore il 22 giugno 2022, hanno novellato i seguenti articoli di legge:

• 403 c.c.;

• 38 disp. att. c.c.;

• 26-bis c.p.c.;

• 78 c.p.c.;

• 80 c.p.c.;

• 543 c.p.c.;

• 709-ter c.p.c.;

• 13 disp. att. c.p.c.;

• 15 disp. att. c.p.c.;

• 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

• 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Tante sono le novità introdotte, ma in questa sede si offrirà una breve disamina relativa allo specifico tema del nuovo processo per le persone, per i minori e per le famiglie.

2. Il nuovo processo per le famiglie e per i minori. Le tre fasi di attuazione della riforma

La legge di riforma della giustizia civile ha disciplinato, unitamente alla revisione del processo civile, un impianto normativo volto a creare un “rito unico” per i procedimenti relativi ai diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e, a tal fine, ha previsto l’istituzione di un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Detto intervento normativo prevede la sua attuazione in tre diversi momenti temporali:

• il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le norme immediatamente precettive, che apportano, tra le altre, novità di rilievo alla disciplina dell’allontanamento dei minori dall’ambito familiare e alle funzioni del curatore speciale del minore;

• entro il 24 dicembre 2022 entreranno in vigore i decreti legislativi per la creazione del rito unico denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (art.1 commi 1 e 23 l.206/2021);

• entro il 31 dicembre 2024 entreranno in vigore le norme necessarie per il coordinamento tra le norme istitutive del Tribunale unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie (art. 1, commi 24 e 25).

3. Fase 1: Le norme immediatamente precettive entrate in vigore il 22 giugno 2022

3.1. Minori

La procedura di allontanamento del minore ex art. 403 c.c. (Art. 1, comma 27, L. 206/2021)

Di immediata applicazione è il nuovo testo dell’art.403 del Codice Civile in materia di allontanamento del minore. La norma, rubricata “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, nella sua formulazione antecedente la l. 206/2021 prevedeva che, quando il minore fosse moralmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone incapaci di provvedere alla sua educazione per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia (servizi sociali), lo collocasse in luogo sicuro fino a quando fosse possibile provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Vi è da dire che tale norma risaliva al codi- ce civile del 1942 e, quindi, ad un contesto normativo dove i diritti relazionali delle persone non erano ancora tutelati come diritti fondamentali, tutela che verrà successivamente garantita dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

E così, in considerazione sia dell’ampia discrezionalità lasciata alla pubblica amministrazione nel valutare la situazione del minore, sia dell’assenza di una previsione dell’intervento del Giudice volto a confermare, anche a posteriori, la necessità di allontanamento del minore dalla propria famiglia, l’art. 403, a causa anche della sua abnorme interpretazione e applicazione, troppo spesso minava il diritto del minore alla vita privata e familiare.

Come è stato giustamente osservato in Dottrina “nella pratica, in assenza di termini perentori sanciti ex lege, i collocamenti temporanei, effettuati a norma dell’articolo 403 c.c., spesso duravano per un periodo molto lungo, con la conseguenza che eventuali provvedimenti giudiziari che revocassero o modificassero il collocamento effettuato dai servizi sociali generalmente giungevano quando l’interesse del minore si era ormai irreparabilmente compromesso.

È noto, infatti, che l’elemento tempo è di primaria importanza nelle vicende che coinvolgono i minori, in quanto il loro sviluppo psicofisico può venire compromesso da una decisione sbagliata; in ogni caso i periodi eventualmente trascorsi dal minore lontano dai suoi affetti, in forza di una de- cisione errata, non possono essere mai restituiti, cosicché il pregiudizio subito dal minore è irreparabile”.

La legge 206/2021 è dunque intervenuta a circoscrivere la portata dell’art. 403 c.c. “in un’ottica di massima tutela per il minore e di garanzia del diritto di difesa dei genitori e di coloro che eserciteranno la responsabilità genitoriale sul minore (affidatari, tutore)”.

Il testo novellato prevede una modifica dei presupposti per l’adozione della misura che diventano i seguenti: minore moralmente o materialmente abbandonato, minore esposto a grave pregiudizio per la sua incolumità psico-fisica, emergenza di provvedere.

Vengono, inoltre, introdotti nuovi commi volti a disciplinare un articolato controllo giurisdizionale sul procedimento, che prevedono tempi d’azione adeguati e stringenti e la previsione dell’ascolto delle parti e del minore.

Sono previsti, inoltre, termini, a pena di nullità, entro i quali il Pubblico Ministero prima e il Tribunale per i Minorenni poi, devono fissare udienza (prima non prevista), ascoltare i soggetti interessati e convalidare, modificare o revocare l’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine disposto dalla “pubblica autorità” (organi di P.S., autorità amministrati- va).

È prevista, infine, la possibilità di reclamo e viene disposto che, in caso di allontanamento del minore dall’ambiente familiare, il collocamento in una comunità familiare deve essere considerato un’ipotesi residua, alla quale ricorrere solo se non sono disponibili soluzioni alternative.

Il curatore speciale del minore ex artt. 78 e 80 c.p.c. (Art. 1, commi 30 e 31, L. 206/2021)

Come noto, la tradizionale visione del minore, quale emergeva dai nostri codici del 1940, come soggetto debole e bisognoso di protezione, è stata superata con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e, successivamente, con la parallela Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, con le quali si è definitivamente passati all’affermazione del minore come vero e proprio soggetto di diritto, meritevole di tutela per la peculiarità della sua condizione.

Anche le Linee Guida sulla giustizia a misura di minore del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 delineano che “gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono e li riguardano”.

A seguito della spinta da parte della normativa inter- nazionale, si sono succeduti nel nostro ordinamento importanti interventi legislativi (legge 149/2001, l. 2019/2012, D.lgs. 154/2013), volti ad affermare una nuova visione della prole, non più concepita quale “oggetto del contendere” nell’ambito del conflitto familiare, bensì quale vero e proprio “soggetto” e centro di imputazione di diritti ed interessi, da far valere in via autonoma all’interno delle relazioni familiari.

Restava tuttavia aperto il dibattito, alimentato sia dalla ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, sia dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, relativo alla questione del minore come “parte processuale” e non “parte minore” nei procedimenti che lo riguardano.

Invero, fin dal 1990, la nostra Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità che il nostro legislatore interno adottasse modelli processuali tali da consentire il pieno esercizio dei diritti fondamentali del minore-parte processuale e, con sentenza n. 83/2011, ha ribadito che il minore, nei procedimenti che lo riguardano, assume un ruolo di “centro autonomo di imputazione giuridica”.

Anche la Corte di Cassazione, con sent. n. 27729 del 2013, ha ribadito i concetti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 83/2011.

Nel corso degli anni, dunque, la giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità si sono fatte carico di meglio adattare il nostro ordinamento ai principi espressi dalla normativa sovranazionale; e quindi la l. 206/2021 all’art. 1 commi 30 e 31, facendo eco a detta giurisprudenza, ha inteso, con modifiche immediate, dare ordine e tipizzare le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore, prevedendo casi in cui tale figura debba essere nominata a pena di nullità degli atti del procedimento.

Le modifiche apportate dall’art. 1, comma 31 l. 206/2021, riguardano l’art. 78 c.p.c. e attribuiscono al Giudice la facoltà di procedere alla nomina del curatore speciale laddove i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, nonché prevedendo casi in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento, ovvero quando:

- il P.M. abbia chiesto la decadenza di entrambi i geni- tori o un genitore abbia chiesto la decadenza dell’altro;

- in caso di allontanamento del minore dall’ambiente familiare ex art. 403 cc o quando sia in atto un procedimento di adozione o affidamento di minore;

- sia ravvisato pregiudizio per il minore tale da non garantirgli la rappresentanza da parte da entrambi i genitori;

- il minore che abbia compiuto gli anni quattordici ne faccia richiesta. Tali previsioni obbligatorie fanno salva la facoltà di nomina in tutti gli altri casi, ed in particolare laddove sussista inadeguatezza temporanea dei genitori a rappresentare il minore.

Le modifiche apportate dalla l. 206/2021 al comma 31 modificano l’art. 80 c.p.c. e disciplinano il provvedimento di nomina del curatore speciale attraverso:

- la specificazione dei poteri del Giudice che procede alla nomina;

- l’attribuzione al curatore di specifici poteri di rappresentanza sostanziale;

- l’obbligo dell’ascolto del minore;

- la disciplina della revoca del curatore speciale. L’istituto della curatela viene “ampliato” anche dal comma 26 8 dell’art. 1 l.206/2021 laddove, nel disporre la modifica dell’articolo 336 del codice civile, prevede che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato.

La vis attractiva del Tribunale Ordinario ex art. 38 disp. att. c.c. (Art. 1, comma 28, l. 206/2021)

La legge di riforma, con il dichiarato intento di risolvere buona parte dei problemi interpretativi dati dall’attuale situazione normativa che ha generato concrete e, a volte, insuperabili difficoltà applicative, ha riscritto l’intero art. 38 disp. att. c.c., introducendo nuovi criteri di riparto della competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni.

Ferma restando la competenza del Tribunale per i Minorenni per i procedimenti cosiddetti “de potestate”, la stessa è sottratta in favore del Tribunale Ordinario quando i procedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della capacità genitoriale, siano connessi a un procedimento di separazione, divorzio o di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, già pendente o instaurato successivamente.

Altra novità è l’estensione al Tribunale per i Minorenni della competenza per i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. (risoluzione delle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale) qualora sia pendente o sia instaurato successivamente un giudizio de potestate.

Ovviamente trattasi di modifiche “medio tempore” per offrire una disposizione “ponte” che garantisca certezza di regole, in presenza di contestuale esistenza di Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, in attesa delle norme attuative ed istitutive del Tribunale Unico della famiglia.

3.2. Famiglia

Soluzione delle controversie insorte tra i genitori (Articolo 1, comma 33, l. 206/2021)

L’art. 709 ter c.p.c., recante la disciplina relativa alle soluzione delle controversie insorte tra i genitori in caso di inadempimento o violazioni relativamente all’eser- cizio della responsabilità genitoriale, vede novellato il numero 3) del secondo comma prevedendo che il giudice, che intenda condannare uno dei genitori al risarcimento dei danni a favore dell’altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti, richiamando a tal fine espressamente l’art. 614-bis cpc sull’attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare.

Modifiche alla disciplina della negoziazione assistita (articolo 1, comma 35, l. 206/2021)

L’art. 1, comma 35 della L. 206/2021 rende possibile, con immediata applicazione, l’utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, procedura che sino a questo momento era stata di appannaggio esclusivo dei coniugi per giungere a una pronuncia di separazione, divorzio o correlate modifiche.

Nello specifico, la nuova legge modifica l’art. 6 del DL 132/2014 (convertito il L. 162/2014) attraverso l’estensione dell’applicazione della conven- zione di negoziazione assistita anche ai procedimenti volti a disciplinare le modalità di affidamento e mante- nimento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economi- camente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, gli alimenti.

3.3. Consulente Tecnico d’Ufficio

La Legge n. 206/2021, all’ articolo 1 comma 34, modifica gli articoli 13 e 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in merito a qualifiche e competenze specifiche per la disciplina delle relazioni familiari.

A tal fine viene aggiunta nell’albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. cpc, la categoria degli neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell’età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi; inoltre viene aggiunto un comma all’art. 15 disp. att. cpc ove si dispone che, per l’iscrizione all’albo dei CTU, occorre una speciale competenza tecnica che sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

4. Fase 2: Il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie

Il pilastro della riforma è rappresentato dalla previsione di un rito unico unificato per la famiglia, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge (e quindi entro il 24 dicembre 2022), tramite l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», i cui principi e criteri direttivi sono dettagliatamente normati nel comma 23 dell’art. 1 l.206/2021 11 .

Il nuovo rito riguarderà non solo le controversie di fami- glia e dei minori, ma anche quelle in materia di persone e, quindi, tutti i procedimenti “relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie”, attualmente di competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni.

Rimarranno esclusi i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all’immigrazione, di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale. Il nuovo rito si applicherà, pertanto, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti de potestate.

È prevista la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega al Giudice relatore in ordine alla trattazione e all’istruzione; l’introduzione del giudizio avverrà con ricorso.

Le norme che delineano il procedimento prevedono tre diversi interventi: sulle misure di prevenzione e protezione, sui rapporti genitori e figli, sulle valutazioni peritali. Particolare attenzione viene mostrata ai temi della violenza domestica e di genere e diritti dei minorenni: nel primo caso, andranno assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione, mentre, qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, verranno assunti i provvedimenti necessari a tutela del suo superiore interesse e, nella determinazione dell’affidamento e degli incontri, si dovrà tener conto di eventuali episodi di violenza.

La riforma pare prendere anche espressa posizione contro la c.d. “‘alienazione parentale” laddove afferma che, in caso di nomina di un CTU, questi dovrà attenersi ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica, senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei.

Come correttamente osservato in dottrina, troppo spesso, infatti, nei procedimenti in materia di affidamento dei figli, i consulenti hanno utilizzato il costrutto dell’alienazione parentale 13 come vera e propria sindrome, con un’impostazione fuori asse rispetto alle scelte della comunità internazionale; da qui il monito della Corte di Cassazione che ha invitato “il giudice a confrontarsi con i rilievi del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare” (Cassazione civile, sent. n.13217 del 2021).

Sempre in dottrina è stato constatato che ormai il giudice della famiglia deve avere conoscenze ulteriori rispetto a quelle meramente giuridiche e in questa direzione è la strategia europea per la formazione giudiziaria, presentata dalla Commissione europea nel 2021 “per acquisire il Know-how, gli atteggiamenti e i comporta- menti necessari, tutti gli operatori della giustizia necessitano inoltre di una formazione sulle conoscenze e competenze non giuridiche, ad esempio quelle fornite dalle scienze comporta- mentali, dalla psicologia, dall’antropologia, dall’economia e dalla linguistica cognitiva”.

5. Fase 3: l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie

L’articolo 1, comma 24 della l. 206/2021, detta i princi- pi e i criteri direttivi per l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, da attuarsi entro il 31 dicembre 2024.

Tale unico organo giurisdizionale – che avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado – consentirà di porre fine all’annoso dibattito in tema di ripartizione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni che affligge da anni il nostro sistema. Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale dei Minori e del Giudice Tutelare.

Il nuovo “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le fami- glie” si diramerà, dunque, in due articolazioni principali:

• la Sezione Distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte d’Appello o di Sezione di Corte d’Appello;

• le Sezioni Circondariali, costituite presso ogni sede di Tribunale Ordinario, collocata nel distretto di Corte d’Appello o di Sezione di Corte d’Appello in cui ha sede la sezione distrettuale. Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni verranno trasferite alle sezioni distrettuali del Tribunale della Famiglia, ad eccezione di alcune competenze civili in materie più “delicate” che verranno trasferite alle sezioni circondariali (ad es. le cause su stato e capacità delle persone, tutti i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e quelli aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare).

I Giudici assegnati al Tribunale della Famiglia saranno scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all’istituendo Tribunale e i magistrati saranno ivi assegnati in via esclusiva.

6. Conclusioni

Va senz’altro salutata con favore la riforma in commento, con la quale è stato fatto un grande sforzo sia per unificare tutti i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie in unico rito, sia per fornire una miglior tutela dei diritti.

Per la prima volta si fa espresso riferimento (comma 23 dell’art. 1 l.206/2021) alla necessità di misure relative alla protezione delle vittime di violenza domestica o di genere, al rifiuto del minore ad incontrare un genitore, con l’obbligo del Giudice di accertare le cause del rifiuto e di tenere conto di eventuali episodi di violenza assistita nel determinare le modalità di affidamento.

Tale previsione, tuttavia, è stata preceduta, nella sua attuazione, da alcune norme di immediata applicazione, collocate tra il comma 27 e il comma 36 sopra esaminati, che concernono la figura del curatore speciale, l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e le nuove sanzioni pecuniarie giornaliere.

È stato al proposito osservato che trattasi di norme che parrebbero in contrasto con la previsione del comma 23 e, per questo, hanno creato allerta circa la loro possibile efficacia lesiva di detta norma.

Con riferimento, in particolare, agli ampi poteri di natura sostanziale attribuiti al curatore speciale, è stato osservato che “nella prima parte della legge viene delegato il Governo a riformare radicalmente il processo di famiglia (commi 23 e 24), mettendovi al centro due protagonisti, per realizzare una vera interlocuzione tra il Giudice e il Minore, ma appena qualche pagina dopo si stravolge tutto con pochi colpi d’ascia bene assestati. Così, nella seconda parte del provvedimento, al posto della centralità del Giudice si inventa ex novo una figura di curatore speciale, concepito come “gestore della crisi” familiare, onnipotente ed onnisciente (commi 30-31)”.

Sempre con riferimento alla figura del curatore speciale del minore, altro rilievo fatto in dottrina, riguarda la tematica della sua formazione, che costituisce la mancanza più grave della riforma: non è stata prevista né una norma né una specifica disciplina che indichi i requisiti per poter es- sere nominati Curatori speciali.

Sul punto di fondamentale importanza sono le Linee Guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010, le quali richiedono la necessità di una specifica formazione interdisciplinare per il professionista che operi con il minore e del tutto trascurate.

Poiché in molti casi il curatore speciale è individuato in un professionista che riveste la qualifica di Avvocato, a tale grave lacuna sopperiscono, solo in parte, le “Raccomandazioni” del Consiglio Nazionale Forense rivolte agli avvocati chiamati a svolgere il nuovo incarico di curatore speciale dei minori, a seguito dell’entrata in vigore della l. 206/2021.

Dette “raccomandazioni” forniscono indicazioni deontologiche, raccomandano l’acquisizione di formazione e aggiornamento professionale nelle materie della famiglia, persone e minori e pongono un particolare accento sul dovere, da parte del professionista, di ricerca e cura degli interessi del minore.

La maggior valorizzazione attribuita dalla l. n. 206/2021 alla figura del curatore speciale dei minori, riconosce, dunque, un ruolo molto importante all’avvocato chiamato ad intervenire direttamente per la protezione dell’infanzia: la sua formazione professionale e interdisciplinare riveste, pertanto, un ruolo fondamentale dal momento che il suo operato andrà ad incidere sui diritti fondamentali delle generazioni del futuro.

Sarà compito degli avvocati chiamati a rivestire questo delicato ruolo assicurare che, sia gli intendimenti della riforma, sia la normativa e le raccomandazioni internazionali a tu- tela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, a Convenzione di Strasburgo del 1996, Linee Guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010), trovino, nella pratica quotidiana, reale e concreta attuazione.

7. Appendice. Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 21

Nella seduta del 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi volti all’attuazione della Legge delega di riforma del processo civile e dell’Ufficio per il processo (Legge n. 206/2021).

Il primo schema di decreto legislativo è stato emanato in attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alter- nativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Dal punto di vista temporale, lo schema di decreto legislativo è stato presentato nel rispetto delle tempistiche imposte dal comma 2 della legge delega, e in conformità a quanto stabilito nel PNRR, al quale la riforma è strettamente correlata all'articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo tende a perseguire gli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge delega “quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento”.

Con riferimento precipuo al diritto processuale della famiglia, lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi assegnati dal legislatore delegante, prevede il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni), introducendo più tutele processuali a difesa di minori e donne vittime di violenza; viene introdotto, altresì, un immediato coordinamento tra autorità giudi- ziarie civili e penali e con le forze dell’ordine.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo viene specificato che “in attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è quindi inteso realizzare, secondo un’inversione di tendenza rispetto al passato, un modello unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni) (comma 23, l. n. 206/2021).

Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minori- li, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni”.

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2022, lo schema di decreto legislativo è passato all’esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato per il parere consultivo da esprimere entro i successivi 60 giorni. L’ultima data utile per licenziare i decreti attuativi per la riforma civile è previ- sta per il 27 novembre.

Dal punto di vista delle finalità, come previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo elaborato dal Governo tende a perseguire gli obiettivi di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge delega “quale sovraordinata e complessiva linea direttrice di riferimento”. Con riferimento precipuo al diritto processuale della famiglia, lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi assegnati dal legislatore delegante, prevede il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni), introducendo più tutele processuali a difesa di minori e donne vittime di violenza; viene introdotto, altresì, un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e con le forze dell’ordine.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo viene specificato che “in attuazione ai principi assegnati dal legislatore delegante e nel concreto esercizio della delega si è quindi inteso realizzare, secondo un’inversione di tendenza rispetto al passato, un modello unitario e organico valevole per la generalità dei procedimenti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni) (comma 23, l. n. 206/2021). Accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate da
decenni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, così da evitare i non indifferenti problemi determinati dall’attuale sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni”.

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2022, lo schema di decreto legislativo è passato all’esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato per il parere consultivo da esprimere entro i successivi 60 giorni. L’ultima data utile per licenziare i decreti attuativi per la riforma civile è prevista per il 27 novembre 23 .


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