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Sommario: 1. Fattori della produzione, risparmio ed investimento previdenziale – 2. Fonti normative e natura giuridica – 3. Strategie previdenziali di medio-lungo periodo ed aspettative di vita modale – 4. Pratica del risparmio – 5. Teoria dell’investimento – 6. Attualità e prospettive
1. Fattori della produzione, risparmio ed investimento previdenziale
Una riflessione sull’utilità dell’accumulo previdenziale volontario, tramite la cosiddetta quota modulare, presuppone un’analisi dell’istituto in chiave temporale, non solo di attualità ma anche prospettica, e di organizzazione del portafoglio individuale. Non è infatti consueto pensare la professione forense in termini di reddito (da lavoro), capitale, consumo, risparmio ed investimento. Tanto meno, va riconosciuto, alle giovani generazioni è onerabile un tale progetto laddove latiti o langua il reddito da lavoro sicché i fattori del risparmio e dell’investimento finiscono, a volte, per apparire loro quasi come chimere. Il punto di partenza è, tuttavia, un’analisi congiunturale, nella quale deve convenirsi che sia altamente improbabile che gli accantonamenti di risorse possano alimentare, ex se, «trattamenti pensionistici esemplati sui livelli di quelli attuali …» e ciò a causa delle plurime variabili, peraltro demografiche, economiche e politiche1.
La Riforma Previdenziale Forense, da poco in riesame per i noti rilievi ministeriali di fine anno 2023 e nella prospettiva di una futura entrata in vigore, ha considerato un differente trattamento previdenziale tra gli avvocati con almeno 18 anni di contribuzione ed i colleghi con una contribuzione inferiore. L’esigenza è assolutamente in linea con l’analisi, propria di tutte le gestioni previdenziali, del differente impatto tra le generazioni di lavoratori (e di professionisti) del rapporto (sempre più decrescente) tra pensione e reddito 2.
Per le considerazioni che seguono, quindi, la conoscenza della quota modulare rappresenta un banco di prova di indiscutibile efficacia circa le scelte di noi avvocati sui temi del risparmio e dell’investimento nel medio-lungo periodo.
2. Fonti normative e natura giuridica Nel solco del principio costituzionale dell’art. 38 della Carta fondamentale, interpretato dal Giudice delle Leggi in un’ottica solidaristica e non mutualistica3, la delineazione della contribuzione, anche volontaria, rientra nel principio di autonomia gestionale, organizzativa e contabile rinvenibile nell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 30.06.1994 n.509 nei limiti connessi alla natura pubblica dell’attività svolta 4.
In tale solco, l’art. 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense 5 riconosce la facoltà di versamento di un contributo soggettivo modulare volontario nell’aliquota dall’1% al 10% annuo del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF6 . L’aliquota è parametrata entro il limite del tetto reddituale7
La facoltà di adesione alla modulare può esser esercitata, ogni anno, in sede di dichiarazione contributiva (Modello 5) ma è modificabile, per la misura dell’aliquota, entro la data di versamento di tale quota (coincidente con la data ultima di versamento del saldo della contribuzione da Modello 5)8 .
Effettuata la scelta di aderire al versamento modulare, però, il mancato versamento nel suddetto termine implica solo, e per l’anno in questione, la decadenza dal beneficio ma, non comportando alcun obbligo sul dichiarante9, non ha conseguenze obbligazionarie né disciplinari.
E’ bene chiarire che la quota modulare non è una forma autonoma (rectius complementare) di pensione ma, sotto il profilo della natura giuridica, costituisce un’ulteriore estrinsecazione di contributo soggettivo10– con gli effetti della deducibilità di cui al paragrafo 4 che segue – di libera determinazione, senza obbligo di versamento ed a cui sono legittimati gli iscritti attivi a Cassa Forense ed i pensionati di invalidità11.
In altri termini, la quota modulare ha la mera natura di un contributo aggiuntivo12, destinato ad ampliare il montante contributivo della pensione come un «secondo salvadanaio personale»13 e giustapponendo, nel futuro pensionistico, una vera e propria rendita vitalizia aggiuntiva14 rispetto alla quota base (determinata dalla somma del soggettivo versato coi minimi col soggettivo versato per effetto del Modello 5).
Che non si tratti di una pensione complementare è peraltro confermato dalla mancata costituzione, ex artt. 1 co. 4 e 4 del d.lgs. 252/2005, di un apposito fondo o patrimonio separato15 ovvero per la carenza di tutte le caratteristiche sostanziali e formali della previdenza complementare16, tanto da non esser consentite né anticipazioni né erogazioni di capitale17.
Dunque, quota base e quota modulare costruiscono un’unica pensione, nella sommatoria di due quote, la base – determinata secondo il metodo retributivo fino all’entrata in vigore, probabilmente nel 202518, della Riforma – ed appunto quella modulare – determinata secondo il metodo contributivo19.
La quota modulare è impignorabile ed insequestrabile in fase di accumulo ed è, invece, limitatamente pignorabile e sequestrabile, nella misura di 1/5, in fase di rendita pensionistica20.
Lo strumento denota quindi flessibilità, nella scelta di avvalersene e nell’individuazione dell’aliquota da destinare al montante modulare, e convenienza economica,- giacché, operando Cassa Forense senza fini di lucro, la sua gestione è peraltro priva di costi per l’iscritto21.
3. Strategie previdenziali di medio-lungo periodo ed aspettative di vita modale
In generale, le recessioni e le crisi economiche negli ultimi trent’anni hanno evidenziato la necessità di ottimizzare l’uso delle risorse, anche in un approccio di governance degli studi legali e superando l’indifferenza, propria del modello degli anni Ottanta del Novecento, alla produttività, intesa tra l’altro come controllo dei costi, ed all’efficienza, volta peraltro alla competitività22.
Un approccio strategico deve superare comportamenti inerziali, considerando il cosiddetto endomarketing come approccio di autovalutazione della propria organizzazione23. La strategia, in tal senso, pone profonde distinzioni tra le esigenze di breve periodo rispetto a quelle di medio-lungo periodo ove le prime soffrono maggiormente delle problematiche congiunturali e le seconde devono confrontarsi con i fattori di rischio e le variabili solo parzialmente intuibili.
Permane, quindi, la necessità di attivare un meccanismo di vero e proprio feed-back tra i risultati a consuntivo e gli obiettivi nell’ottica di salvaguardare i risultati dello studio professionale e «per decidere gli interventi correttivi sulle azioni, a valle, o sugli obiettivi prestabiliti, a monte»24.
Nel lungo periodo, la difficoltà di scelta è insita nella variabilità degli input ma evidenzia una relazione tra la decrescente produttività marginale del lavoro ed i rendimenti di scala crescenti 25.
Tale osservazione va modulata, nel nostro caso, sulle peculiarità della professione forense che, in passato, comportava un picco di redditività della professione al crescere dell’età anagrafica e della notorietà del professionista, picco forse messo in crisi o, certamente, attenuato dall’impatto travolgente della tecnologia sul lavoro forense.
Certo è che ogni strategia, anche quella previdenziale che si definisce quanto meno in termini di costi medi di lungo periodo -, impone la combinazione ottimale dei fattori produttivi (in particolare da lavoro)26.
Da tempo, poi, è emersa l’esigenza di tutela di una vera e propria economia del benessere che consiste nello studio delle possibilità di effettuare confronti interpersonali di utilità ma, anche, nelle scelte di utilizzazione e di impiego del reddito, evitandone parzialmente il consumo ed approcciandosi alla suddivisione tra risparmio ed investimento27.
Ritengo diversamente descritto ma, sostanzialmente, identico il modello di vita modale che, in argomento di programmazione delle scelte previdenziali, oggi si preferisce adottare 28.
Le strategie ottimali, sebbene tutte perfettibili, per la costruzione di una pensione soddisfacente comportano quindi l’accettazione concettuale della riduzione nel tempo delle risorse, così da non poter più garantire i benefici del passato, e della necessità di strutturazione/ progettazione di correttivi d’azione continui ed adeguati.
La vita modale è certamente un concetto tendenziale, rispetto al quale le strategie possono adeguarvisi in modo migliore, in àmbito previdenziale, solo avendo una prospettiva progettuale di medio-lungo periodo.
4. Pratica del risparmio
In un tempo che eccede i dieci anni, ogni crescita si spiega anche per il fattore tasso di risparmio 29, che deve porsi in equilibrio relazionale con il fattore investimento 30.
Nella contribuzione previdenziale forense, la quota modulare consente un sensibile risparmio fiscale, laddove essa, ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e) del d.P.R. 22.12.1986 n°917, consente l’immediata ed integrale deducibilità del versamento 31.
Deduzione integrale che distingue lo strumento dalle forme di previdenza complementare e dagli altri consimili investimenti, che beneficiano di aliquote di deduzione di molto inferiori.
E, per la quota modulare, trattasi di una tipologia di deducibilità per motivi di principio, e non per motivi di valore economico sociale, per la ratio tecnico-tributaria della deducibilità dalla base imponibile 32.
Tanto vale senza limiti per i legittimati in contabilità ordinaria. Per coloro che beneficino del c.d. regime forfetario (art. 1, co. 54-89, Legge 190/2014) o di c.d. flat tax (art. 1, co. 55, Legge 145/2018), il versamento in punto di quota modulare lo ritengo indeducibile ex art. 1, co. 64, della Legge 23.12.2014 n.190 in quanto contributo volontario 33.
Per questa seconda categoria di contribuenti, tuttavia, residua la deducibilità limitatamente in relazione agli altri redditi assoggettati ad IRPEF se non derivanti dall’attività oggetto del regime agevolato34.
Al riguardo della (integrale) deducibilità in contabilità ordinaria, ci si è spinti a quantificare il beneficio economico del risparmio de quo. Considerato un livello reddituale tra € 50.000,00 ed € 60.000,00, la convenienza economica risulta addirittura del 43% sull’alternativo costo fiscale 35.
5. Teoria dell’investimento
Il tema dibattuto, invece, riguarda l’utilità della quota modulare in termini di investimento. A tal fine, è bene premettere che il versamento della modulare comporta effetti che gli specialisti distinguono in una prima fase di accumulo e nella successiva fase di erogazione della pensione, a cui corrisponde una doppia tassazione36.
Quanto alla fase di accumulo, la modulare prevede una rivalutazione annua dei versamenti garantita dal riconoscimento di un tasso composto, pari al 90% della variazione media quinquennale del rendimento netto del patrimonio di Cassa Forense, tasso comunque non inferiore allo 1,5%37. Tale è il c.d. coefficiente di rivalutazione, altrimenti detto tasso di capitalizzazione, determinato secondo il metodo di calcolo contributivo 38.
L’accredito in fase di accumulo è tassato al 26% dopo l’incremento per il 201539. Nei primi dodici anni di applicazione dell’istituto, gli accumuli netti sono stati sempre superiori di misura al tasso minimo anzidetto, come nella tabella che segue.
Contrariamente a quanto affermato in dottrina 40, tale rendimento mostra un vantaggio obiettivo per l’investitore.
Infatti, il tasso riconosciuto è stato superiore all’andamento dei prezzi per ben undici anni su dodici e non ha subito alterazioni significative in due periodi di grave deflazione (il 2016 ed il 2020).
Inoltre, per otto anni su dodici, anche il tasso minimo garantito sarebbe stato comunque di molto superiore all’andamento dei prezzi.
Circa il fenomeno inflattivo del 2022 – e sebbene in minor misura del 2023 –, forse un maggiore controllo dei competenti organi pubblici sarebbe stato auspicabile – e lo sarebbe tuttora – perché tale fenomeno ha riguardato e riguarda ancora costi cresciuti a dismisura e solo parzialmente giustificabili nei loro aumenti: il che, però, non sembra che influisca su una valutazione complessiva circa l’utilità della modulare.
In una prospettiva di medio-lungo periodo, infatti, ed in attesa di verificare il rendimento per il 2023 della modulare, che considereremo nel 2025, un anno su dodici non giustifica un giudizio negativo sull’accumulo della modulare.
Il grafico che segue rende ancora più chiara l’evidenza: In fase di erogazione della pensione, la modulare, che incrementa l’assegno secondo il metodo contributivo puro 41, è attualmente tassata, per la seconda volta quindi, in forma ordinaria ed in base alle aliquote IRPEF individuali (dal 23% al 43%).
A tale argomento di svantaggio, però, occorre evidenziare in contrario che la seconda tassazione avviene su un fondo modulare rivalutato e, quindi, arricchito nel tempo degli interessi riconosciuti in fase di accumulo.
In generale, quindi, la tassazione della modulare è meno conveniente rispetto alle pensioni complementari ed ai fondi pensione ma ciò deve bilanciarsi con il maggior beneficio di deduzione della modulare come nel paragrafo che precede42.
Non sembra dubitabile, quindi, che la modulare sia definibile come un investimento garantito, a rendimento concretamente costante ed a basso rischio economico 43
6. Attualità e prospettive
L’argomento che rende, per ultimo, indiscutibile la convenienza del versamento della modulare è infine il vecchio adagio economico della diversificazione del portafoglio, anche a livello previdenziale 44.
Non vi è dubbio infatti che la scelta della modulare sia una strategia di basso rischio, così come è indiscutibile che, ad essa e sussistendo le risorse, possano abbinarsi ulteriori strumenti, anche di previdenza complementare.
In vista della Riforma previdenziale forense del 2024- 2025, tali strategie sono utili ed opportune per tutti ma divengono indispensabili per gli avvocati con anzianità contributiva minore di 18 anni.
Sarebbe auspicabile che le Casse private, in un disegno organico vòlto a creare economie di scala, procedessero al più presto alla creazione di una previdenza complementare, come peraltro è da tempo consentito dall’art. 1, co. 35, della Legge 23.08.2004 n.24345.
Ciò che occorre respingere è, in ogni caso, il ragionamento deteriore ed errato che adombra politiche recessive in materia pensionistica a vantaggio di rischiose ed antisolidaristiche logiche dell’economia46.
La solidarietà intergenerazionale è certamente un’espressione polisemantica, che non può alterare i diritti quesiti degli anziani e, nell’attualità, di noi stessi ma che deve tutelare, secondo un criterio di equità, anche i giovani avvocati nonché le generazioni future di figli e nipoti 47.
E credo che l’equità stia nel coltivare nel presente l’intramontabile efficiente combinazione delle risorse 48, consapevoli delle evoluzioni dei tempi, memori delle crisi economiche nell’attuale e fluido mondo globalizzato e mantenendo «rigore, visione a lungo termine, capacità progettuali» in una prospettiva di equilibrio tra «oneri sproporzionati» e «prestazioni incongrue»49.
Il risparmio, il rischio basso d’investimento - con le garanzie di Cassa Forense – e l’esiguo aumento dell’assegno pensionistico rendono, ex se, generalmente conveniente il versamento della modulare.
Altro è pensare ed attuare, con sacrifici ennesimi di risparmio ed in aggiunta alla quota base ed alla quota modulare nei versamenti previdenziali, ulteriori e consistenti forme di implementazione della propria previdenza.
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