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Sommario:
1. La pensione di inabilità “forense”. 2. La domanda amministrativa e decorrenza della pensione di inabilità. 3. I requisiti per il diritto alla pensione di inabilità. 4. (segue) Capacità all’esercizio professionale esclusa in modo permanente e totale. 5. (segue) Cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. 6. (segue) Iscrizione alla Cassa Forense da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. 7. Pensione di inabilità ed «attualità» dell’iscrizione alla Cassa Forense. 8. Pensione di inabilità e posizione reddituale del professionista. 9. Modalità di accertamento dello stato di inabilità. 10.Revisione e revoca della pensione di inabilità. 11. Modalità di calcolo della pensione di inabilità. L’importo minimo. 12. Trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia o di anzianità. 13. Pensionato di inabilità e proseguimento dell’attività professionale (o altre attività). 14. Cumulo della pensione di inabilità con altro trattamento previdenziale.
1. - La pensione di inabilità “forense”.
La l. 20.9.1980 n. 576 (che disciplina la previdenza forense) prevede un doppio grado di tutela dell’invalidità, a seconda che la capacità di esercitare la professione sia ridotta parzialmente o totalmente. Sono previste, infatti, la pensione di invalidità e la pensione di inabilità; tale disciplina anticipa la riforma della tutela dell’invalidità dettata per l’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps dalla l. 12.6.1984 n. 2221. La disciplina della pensione di inabilità nella previdenza forense, dettata dall’art. 5 l. n. 576/80, non si discosta in linea di massima da quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps.
2. - La domanda amministrativa e la decorrenza della pensione di inabilità.
La Cassa Forense eroga, a domanda, ai propri iscritti, in base all’art. 1, comma 2, l. n. 576/1980 (ed art. 52 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) la pensione di inabilità. La l. n. 576/1980 rimette al soggetto interessato la scelta del momento dal quale il diritto alla pensione di inabilità deve trovare soddisfazione (anche perché la erogazione della prestazione è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale). Per ottenere la pensione di inabilità l’avvocato, quindi, deve inoltrare alla Cassa Forense apposita domanda, al fine di mettere la stessa in condizione di accertare il diritto alla prestazione previdenziale richiesta (non esiste un obbligo della Cassa di accertare d’ufficio il diritto alla pensione di inabilità).
Nel vigente sistema previdenziale il diritto alla prestazione è subordinato, ai fini della validità e dell’efficacia, all’assolvimento di oneri di comportamento da parte dell’interessato ed, in particolare, ad un atto di iniziativa dell’assicurato, in mancanza del quale l’ente non può provvedere. L’atto di impulso, anche se condiziona la decorrenza della pensione di inabilità, resta tuttavia estrinseco alla fattispecie generatrice del diritto e non ha altra rilevanza giuridica che quella di determinare il sorgere dell’obbligo di certazione a carico dell’ente previdenziale.
La domanda di pensione all’ente previdenziale non rappresenta, quindi, un elemento costitutivo della fattispecie della pensione di inabilità. Il provvedimento (nella specie della Cassa Forense) di riconoscimento della prestazione pensionistica non è un atto costitutivo del diritto dell’assicurato a percepire la pensione, ma è un atto di certazione, che non ha come scopo una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione bensì una semplice verifica di fatti o situazioni; il diritto alla prestazione preesiste all’emanazione del provvedimento di riconoscimento.
Nella previdenza forense si applica il principio della c.d. mobilità dell’efficacia della domanda amministrativa, in base al quale, qualora la domanda di pensione venga presentata senza che si sia verificata la fattispecie completa (es. stato di inabilità), la domanda presentata è idonea a fare acquisire il diritto alla pensione con il verificarsi dei requisiti e presupposti richiesti, senza necessità di ripresentare la domanda.
Nel caso di maturazione di uno dei requisiti per la pensione di inabilità successivamente alla domanda, la pensione va concessa, quindi, con decorrenza dal momento della sua maturazione6. Si evidenzia, peraltro, come anche nelle controversie pensionistiche relative alla previdenza forense, trova applicazione l’art. 149, disp. att. c.p.c., in base al quale nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. In ipotesi di successione di leggi nel tempo, trova applicazione la legge vigente al momento della presentazione della domanda, perché è in quel momento che si perfeziona la complessa fattispecie alla quale è legato il diritto alla prestazione.
La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda amministrativa alla Cassa Forense (art. 1, comma 3, l. n. 576/1980), sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge. La concessione della pensione di inabilità è subordinata, però, alla cancellazione dall’albo professionale (art. 4, comma 3, l. n. 576/1980), cancellazione che costituisce solo una condizione per la materiale erogazione della pensione ma non per il conseguimento del diritto.
3. - I requisiti per il diritto alla pensione di inabilità.
In base all’art. 5, l. n. 576/1980 ed art. 52 Regolamento Unico della Previdenza Forense, il diritto alla pensione di inabilità è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni e requisiti: - capacità dell’iscritto all’esercizio professionale esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale; - cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione; - iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età (art. 14, l. n. 141/1992); - cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
4. (segue) - Capacità all’esercizio professionale esclusa in modo permanente e totale.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, la capacità dell’avvocato all’esercizio professionale, deve essere ridotta a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione in modo assoluta e permanente (per la pensione di invalidità, invece, la riduzione della stessa deve essere a meno di un terzo)9. Per il diritto alla pensione di inabilità è necessario che la causa dell’inabilità risieda in una malattia (intesa come processo morboso in evoluzione) o in un infortunio (inteso come lesione psicofisica conseguente ad una causa violenta).
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, è necessario fare riferimento alla riduzione della capacità all’esercizio della professione. Deve trattarsi di idoneità psicofisica all’esercizio della specifica professione forense (e cioè capacità specifica all’esercizio della professione e non capacità generica); occorre considerare non la capacità di guadagno ma unicamente la capacità di lavoro e quest’ultimo in senso non generico, bensì in specifica relazione all’attività professionale. Occorre fare riferimento alla capacità all’esercizio professionale dell’avvocato, senza assegnare rilievo alla possibilità di ricavare guadagni dallo svolgimento di altra attività lavorativa cui egli sia eventualmente idoneo10: per il diritto alla pensione di inabilità è necessaria, per l’avvocato, l’esclusione permanente e totale della capacità all’esercizio professionale.
Nei casi di inabilità derivante da infortunio, la Cassa, in base all’art. 6 l. n. 576/1980 (ed art. 57, comma 2, Regolamento Unico della Previdenza Forense), è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c., in concorso con l’ente assicuratore ove questi abbia diritto di surroga.
Qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, vengono revocate. Nel caso in cui il risarcimento sia inferiore alla suddetta capitalizzazione, le pensioni, di inabilità e di invalidità, sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.
Il problema del c.d. rischio precostituito per il diritto alla pensione di inabilità nella previdenza forense, è stato “risolto” dal comma 2, dell’art. 5 l. n. 576/1980, che prevede che sussiste il diritto alla pensione di invalidità (e, quindi, anche per la pensione di inabilità), anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
Né può essere di ostacolo a tale interpretazione la formulazione letterale dell’art. 4, comma 1, lett. a) l. n. 576/1980, che fa riferimento a “malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione”, atteso che un’interpretazione diversa sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale e le stesse pronunce della corte costituzionale in tema di rischio precostituito; sarebbe, peraltro, ingiustificabile una diversa disciplina sul rischio precostituito per la pensione di inabilità e di invalidità.
La preesistenza all’instaurazione del rapporto assicurativo di infermità che limitino le capacità lavorative dell’assicurato, quindi, non concreta di per sé un’ipotesi di rischio precostituito, e non preclude l’erogazione della pensione di inabilità allorché tali capacità siano venute ulteriormente riducendosi, in pendenza del rapporto stesso, fino a raggiungere, per effetto di aggravamento dell’originaria condizione patologica, il grado di percentuale necessario per il pensionamento.
5. (segue) - Cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. Nella previdenza forense, per il diritto alla pensione di inabilità, non è previsto alcun requisito minimo contributivo ed assicurativo nel periodo immediatamente precedente la domanda alla Cassa (differenziandosi dall’assicurazione generale obbligatoria di cui agli artt. 4 e 10, l. 12 giugno 1984, n. 222).
In base al comma 1 dell’art. 4 l. n. 576/1980, è necessario, però, che l’avvocato abbia compiuto almeno cinque anni (anche se l’inabilità è causata da infortunio), di effettiva iscrizione e di integrale contribuzione alla Cassa Forense13, requisito quest’ultimo previsto dall’art. 52 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Sulla nozione di “effettiva iscrizione e contribuzione” alla Cassa per il diritto alle prestazioni, si evidenzia come la Suprema Corte14 ha affermato che il significato attribuibile alla locuzione “effettiva iscrizione e contribuzione” non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere “integrale”; il termine “effettivo” non può interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere “integrale”, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla “misura” della contribuzione.
Ne consegue che in mancanza di una norma specifica, disciplinante i riflessi dell’inadempienza contributiva parziale sulla anzianità di iscrizione alla Cassa, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva, ma la pensione va calcolata solo sulla base del reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
Il Regolamento Unico della Previdenza Forense (che è entrato in vigore a decorrere dal 2021) prevede all’art. 52 che, per il diritto alla pensione di inabilità, “b) l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla cassa”. È evidente che con la riportata formulazione della norma regolamentare della Cassa, è da ritenersi “superato” il riportato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in merito alla interpretazione della espressione “effettiva iscrizione e contribuzione”. Per il diritto alla pensione di inabilità, dopo la riportata modifica regolamentare, è necessario, quindi, il requisito di cinque anni di effettiva e integrale contribuzione.
6. (segue) - Iscrizione alla Cassa Forense da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. Per gli avvocati già ultraquarantenni che si iscrivono alla Cassa Forense ed, in quanto tali, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 1, (ed art. 52 lettera b del Regolamento Unico della Previdenza Forense), sono esclusi dal diritto alla pensione di inabilità (ed invalidità), l’art. 14 l. n. 141/1992 consente, in caso di iscrizione di professionista ultraquarantenne, di considerare l’iscrizione come avvenuta in data anteriore al compimento del 40° anno di età ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità “utilizzando” la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa.
L’esercizio della menzionata facoltà di “retrodatazione”, è subordinata al pagamento di una contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell’anno di presentazione della domanda, per ciascuno anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione, entrambi inclusi.
La pensione di inabilità non spetta a chi sia stato iscritto alla Cassa Forense dopo il 40° anno di età, neppure se l’iscrizione sia avvenuta prima della l. n. 576/1980, che ha posto la suddetta limitazione.
La Corte costituzionale16, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, l. n. 576/1980 e di ogni altra norma ad essa collegata, nella parte in cui, prevedendo l’assoggettamento agli obblighi previdenziali per gli iscritti di qualunque età, esclude il conseguimento delle pensioni di inabilità e invalidità da parte degli iscritti ultraquarantenni.
7. - Pensione di inabilità ed «attualità» dell’iscrizione alla Cassa Forense.
Tra i requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, non rientra quello della permanenza dell’iscrizione alla Cassa Forense al momento in cui viene richiesta la prestazione.
In mancanza di espressa previsione normativa di «attualità » di iscrizione alla Cassa, per il diritto alla pensione di inabilità non è necessaria l’attualità dell’iscrizione all’ente al momento di presentazione della domanda di pensione, ma solo al momento del verificarsi dell’evento protetto, quale è l’inabilità.
8. - Pensione di inabilità e posizione reddituale del professionista.
Ai fini del diritto alla pensione di inabilità nella previdenza forense, è irrilevante l’attualità di redditi di qualsivoglia natura in capo al professionista. La disciplina si differenzia, quindi, da quella in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps dove, in aggiunta ai requisiti fisici e di assicurazione, è prevista una particolare posizione reddituale dell’assicurazione invalido perché possa avere titolo alla prestazione (art. 8, l. 11 novembre 1983, n. 638).
9. - Modalità di accertamento dello stato di inabilità.
In base all’art. 6, comma 1, l. n. 576/1980, le modalità per l’accertamento dell’inabilità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con d.m. Lavoro di concerto con il Ministro di giustizia.
Per l’accertamento dello stato di inabilità, in base all’art. 56 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, il professionista viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario o da un primario ospedaliero o dal medico provinciale, ed inoltre è composta da altri due sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è di competenza, però, della Cassa. Infatti, la Giunta esecutiva delibera in merito alla concessione della pensione (art. 56, comma 5, del Regolamento Unico della Previdenza Forense), con provvedimento di concessione della pensione di inabilità comunicato all’interessato.
Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione, da parte della Giunta esecutiva, in base all’art. 56, comma 7, Regolamento Unico della Previdenza Forense, l’interessato può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con il ricorso l’interessato può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione medica di appello).
Nel caso di decesso dell’avvocato, intervenuto prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e, sempre che lo stato di invalidità o di inabilità possa essere accertato inequivocabilmente, attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione a pensione potrà comunque essere adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite e dei figli minori e/o equiparati.
I superstiti, aventi diritto alla reversibilità della pensione, possono proporre ricorso, in base al regolamento per l’accertamento della inabilità e della invalidità.
10. - Revisione e revoca della pensione di inabilità.
La Cassa Forense, entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità (art. 4, comma 5, l. n. 576/1980, come modificato dall’art. 2 l. n. 141/1992).
L’avvocato pensionato di inabilità, è soggetto, quindi, a controllo periodico al fine di accertare la persistenza o meno del suo stato di inabilità, con eventuale “revoca” della pensione20. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione (art. 4, comma 5, l. n. 576/1980). La pensione di inabilità viene revocata anche nel caso in cui la pensione di inabilità derivi da infortunio imputabile al terzo, nel caso in cui il danno sia stato integralmente risarcito ed il risarcimento eccede la capitalizzazione della pensione annua dovuta; la prestazione deve, invece, essere proporzionalmente ridotta nelle ipotesi in cui il risarcimento sia inferiore (art. 57 Regolamento Unico della Previdenza Forense).
In caso di infortunio, quindi, la pensione di inabilità non è concessa, o, se concessa, è revocata o proporzionalmente ridotta (art. 6, comma 2, l. n. 576/1980; art. 57 Regolamento Unico Previdenza Forense). Occorre evidenziare che in caso di inabilità dovuta ad infortunio, la Cassa Forense è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c., in concorso con l’assicuratore privato del professionista, ove questi abbia diritto alla surroga (art. 6, comma 3, l. n. 576/1980).
11. Modalità di calcolo della pensione di inabilità.
L’importo minimo. Per la misura della pensione di inabilità l’art. 52, comma 2, del Regolamento Unico della Previdenza Forense, prevede che «Per il calcolo della quota base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 1»; la norma rinvia, quindi, ai criteri di calcolo dettati per la pensione di vecchiaia. Per il calcolo della pensione di inabilità, è previsto un aumento dell’anzianità contributiva di dieci anni. Infatti, la normativa (art. 52, comma 3, Regolamento Unico della Previdenza Forense) statuisce che gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di anni: - trentanove dall’1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020; - quaranta dall’1 gennaio 2021.
Ove la liquidazione avvenga per quote, gli anni aggiunti vengono calcolati nell’ultima quota. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni che disciplinano la determinazione della quota modulare della pensione di vecchiaia. Per l’importo minimo della pensione di inabilità si evidenzia che la misura della pensione di inabilità non può essere inferiore all’importo minimo fissato dall’art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, importo annualmente rivalutato (l’importo minimo della pensione nel 2021 è di € 12.009,00).
Qualora la pensione annua sia inferiore al menzionato importo, è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo, e ciò a prescindere dal reddito “posseduto” dall’avvocato unitamente al coniuge (per il trattamento minimo della pensione di inabilità, si prescinde, quindi, dal requisito reddituale, previsto invece per la pensione di vecchiaia ed anzianità).
12. - Trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia o di anzianità.
La problematica della trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia o di anzianità non si pone in quanto, come già illustrato in precedenza, la concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale (con conseguente impossibilità di iscrizione alla Cassa e, quindi, di “incremento” di anzianità contributiva). L’avvocato pensionato di invalidità (e non di inabilità), invece, che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di quest’ultima pensione, in sostituzione della pensione di invalidità (art. 4, comma 5, l. n. 576/1980).
La pensione di invalidità può mutare anche in pensione di inabilità in caso di perdita della capacità residua di lavoro in costanza di iscrizione all’albo professionale. Infatti, qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute, tale da comportare un’incapacità totale e permanente all’esercizio della professione, il pensionato di invalidità può chiedere la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di inabilità, a condizione che lo stesso provveda alla cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso l’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.
13. - Pensionato di inabilità e proseguimento dell’attività professionale (o altre attività).
L’avvocato titolare di pensione di inabilità non può proseguire l’esercizio della professione forense, in quanto la concessione di tale pensione è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale (la pensione di inabilità si differenzia dalla pensione di invalidità, atteso che l’avvocato pensionato di invalidità può mantenere, invece, l’iscrizione all’albo professionale ed alla Cassa forense).
L’art. 52, comma 5, del Regolamento Unico della Previdenza Forense statuisce infatti che la concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione.
Il professionista, però, può esercitare attività lavorativa autonoma o dipendente anche dopo avere ottenuto la pensione di inabilità dalla Cassa Forense, atteso che l’unica condizione posta dalla legge (oltre alla perdita totale della capacità specifica di lavoro), è la cancellazione dall’albo professionale ma non l’esercizio di altre attività.
14. - Cumulo della pensione di inabilità con altro trattamento previdenziale.
La pensione di inabilità erogata dalla Cassa Forense, atteso il disposto degli artt. 13 l. 25 febbraio 1963, n. 289 e 6 l. 5 luglio 1965, n. 798, è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione Inps, con le pensioni a carico dello Stato, e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale.
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