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Continua, anche in questo numero, l’approfondimento dedicato ai sistemi previdenziali dei liberi professionisti.
Dopo le tematiche relative alla contribuzione e alle prestazioni previdenziali erogate ai liberi professionisti dalle loro Casse di previdenza, in questo numero l’analisi è dedicata alle modalità con le quali sorge il rapporto previdenziale tra Ente e professionista, e dunque all’iscrizione. Naturalmente anche con riferimento alla nascita del rapporto previdenziale, per ovvie ragioni di coerenza sistematica, lo studio ha riguardato i medesimi Enti previdenziali già oggetto dei precedenti approfondimenti.
Pertanto l’analisi ha preso in esame i seguenti enti:
L’iscrizione alla Cassa Geometri è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione anche senza carattere di continuità ed esclusività.
L’esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo fino a prova contraria che l’interessato deve fornire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/2003, integrata dalla successiva delibera n. 123/2009.
In particolare l’interessato deve:
a) sottoscrivere una specifica autocertificazione con la quale deve attestare:
- di non esercitare l’attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;
- di non essere titolare di partita I.V.A. per l’esercizio della professione di geometra o similare.
b) L’interessato deve altresì dichiarare nella predetta autocertificazione di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora si verifichi successivamente la circostanza dell’esercizio dell’attività professionale di geometra o diventi titolare di partita IVA per l’esercizio della professione o similare, di darne comunicazione alla Cassa Geometri entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività stessa, tramite compilazione del mod.2/03 da inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente alla Cipag ovvero tramite il Collegio di appartenenza.
Per i periodi di iscrizione successivi al 31.12.2005, nell’ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno, la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione per effetto dell’introduzione, a far data dal 1.1.2006, del principio della frazionabilità dei contributi. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.
Le modalità dell’istaurazione del rapporto previdenziale tra i veterinari e il proprio Ente previdenziale sono caratterizzate da automatismo, in quanto gli iscritti agli Albi professionali sono contestualmente iscritti all’Ente Nazionale di previdenza e Assistenza Veterinari.
Tuttavia i regolamenti dell’Ente prevedono una deroga per i veterinari che si iscrivono agli Albi professionali (successivamente al 27 aprile 1991) e che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Infatti, per tali professionisti l’iscrizione all’Enpav è facoltativa. Anche i veterinari che al compimento dei 68 anni di età non hanno maturato 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, possono, facoltativamente, iscriversi all’Ente previdenziale.
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano i seguenti requisiti:
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 6 mesi dalla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti, pena l’applicazione delle sanzioni. In caso di omissione della domanda la Cassa procede con l’iscrizione d’ufficio.
L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui coesistono i requisiti richiesti.
Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta con decorrenza dal 2018 godono per i primi 5 anni di iscrizione di un regime contributivo agevolato. Il dottore commercialista iscritto a più Albi professionali deve optare, entro sei mesi dalla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti, per l’iscrizione ad una delle Casse di riferimento professionale.
L’iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti. Questi requisiti sono:
L’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps – ivi compresa la Gestione Separata qualora l’attività in concreto esercitata non sia riconducibile a quella professionale – sia da Enti Previdenziali Privatizzati (Dl. 509/1994) o da Enti Previdenziali Privati (L.103/1990), comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa.
La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta quando:
Per i consulenti del lavoro l’iscrizione all’Ente Previdenziale avviene in modo automatico, in conseguenza della notifica all’Ente dell’avvenuta iscrizione all’Albo Provinciale.
L’iscrizione all’Enpacl è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro, ad eccezione di coloro che optano per altro Ente di previdenza obbligatoria per liberi professionisti.
Peraltro poiché è riconosciuta la possibilità di iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro anche ai lavoratori dipendenti, gli stessi (in quanto iscritti all’Albo) sono obbligatoriamente iscritti all’ENPACL, anche se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti e sono tenuti al versamento dei contributi in misura intera. I regolamenti dell’Ente, inoltre, consentono di proseguire il rapporto previdenziale anche dopo la cancellazione dall’Albo (e conseguentemente dall’Ente), purché il richiedente abbia maturato presso l’Enpacl almeno 2 anni di contribuzione, anche non continuativa. In tal caso i versamenti volontari sono validi solo ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
L’iscrizione all’Ente previdenziale è obbligatoria quando sussistono le seguenti condizioni: - Iscrizione all’Albo degli Psicologi. - Riscossione di un compenso economico per attività libero professionale come Psicologo, anche occasionalmente.
Pertanto, non vi è obbligo di iscrizione finché il Professionista, anche se iscritto all’Albo e titolare di Partita IVA, non incassi compensi. Qualora si verifichi tale circostanza, al fine di non incorrere in sanzioni, l’iscrizione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di incasso del primo compenso.
Poiché la titolarità di Partita IVA è irrilevante ai fini dell’iscrizione all’Ente Previdenziale, anche il professionista che abbia una collaborazione coordinata e continuativa come psicologo è tenuto ad attivare la propria posizione previdenziale (con conseguente adempimento dell’obbligo contributivo) presso l’ENPAP. Anche lo psicologo che sia dipendente pubblico e svolga attività intramoenia, è tenuto ad assoggettare alla contribuzione ENPAP i compensi derivanti dalle prestazioni effettuate in tale regime.
Al termine della analisi condotta relativamente alle modalità attraverso le quali nasce il rapporto previdenziale tra il professionista e l’Ente di previdenza, possiamo evidenziare quale tratto comune, la circostanza che per tutti gli Enti esaminati, l’iscrizione all’Albo, in alcuni casi da sola (Geometri Veterinari e Consulenti del Lavoro), in altri casi (Commercialisti, Ingegneri e Architetti, Psicologi) con la sussistenza di altri requisiti (titolarità di Partita IVA, non assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatorie, incasso di un compenso) determina, automaticamente, l’iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria.
Come è noto, tale automatismo, trova applicazione anche con riferimento alla nostra Cassa di Previdenza.
Infatti, la legge professionale n. 247/2012, modificando il precedente regime per il quale l’obbligo di iscrizione alla Cassa sorgeva per gli iscritti all’Albo degli Avvocati solo con il superamento di determinate soglie reddituali, ha introdotto il principio per il quale “l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense” (art. 21 comma 8). Come è altrettanto noto, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9 dell’art. 21 che imponeva alla Cassa Forense di determinare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento reddituali” è stato adottato il regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.
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