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L’integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo

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Paola Ilarioni

L’ integrazione volontaria del contributo

Con l’ultima riforma previdenziale, gli avvocati iscritti alla Cassa versano un contributo minimo soggettivo che, già in alcuni miei scritti, ho chiamato a “formazione progressiva”.

L’art. 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012, ora art 26 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2021 prevede, che a decorrere dal 2014, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, è data facoltà di versare il contributo minimo soggettivo in misura pari alla metà di quello dovuto (già ridotto al 50% per i primi sei anni per chi si iscrive prima del compimento dei 35 anni di età) ai sensi dell’art. 26, comma 1 per coloro i quali percepiscono un reddito professionale inferiore a € 10.300,00.

Il contributo così ridotto garantisce una copertura assistenziale per l’intera annualità mentre ai fini previdenziali per solo 6 mesi. Nel caso di dichiarazione di reddito professionale pari o superiore a € 10.300,00, il contributo viene rideterminato nella misura intera e il professionista, in sede di autoliquidazione, deve versare l’intero contributo soggettivo nella misura prevista dall’art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, con garanzia di copertura previdenziale per l’intera annualità.

Per l’anno 2023, il contributo minimo soggettivo è pari ad € 3.185,00 ed è dovuto per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, con esclusione del periodo del praticantato, nella misura di:

- € 796,25 per i primi 6 anni nel caso di decorrenza della iscrizione prima dei 35 anni;

- € 1.592,50 per i successivi 2 anni nel caso di decorrenza della iscrizione prima dei 35 anni;

- € 1.592,50 per tutti gli 8 anni nel caso di decorrenza della iscrizione dopo i 35 anni.

La valenza previdenziale, come detto, è pari a 6 mensilità, ne segue che, se per l’intero periodo il versamento viene sempre effettuato in misura ridotta, in luogo di otto risulteranno contributi previdenziali per soli 4 anni.

Il professionista può, comunque, integrare il versamento del contributo minimo soggettivo provvedendovi annualmente - in occasione dell’invio della comunicazione obbligatoria, modello 5 (mod 5/2023 per anno 2022) ed in tal caso non saranno dovuti gli interessi - o successivamente ma sempre entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa, nel quale caso saranno dovuti anche gli interessi.

Alcuni esempi possono essere utili per meglio definire l’integrazione al minimo del contributo soggettivo che si ricorda è sempre su base volontaria:

Avvocato con meno di 35 anni con decorrenza iscrizione 2022 con obbligo di pagamento del contributo minimo soggettivo di € 796,25 e reddito professionale inferiore a € 10.300,00:

- matura 6 mesi di anzianità contributiva;

- può maturare gli ulteriori 6 mesi pagando il restante 50%, senza interessi, entro il 31 dicembre 2023 (anno di presentazione del modello 5/2023);

- può maturare gli ulteriori 6 mesi pagando il restante 50% in un tempo successivo  - maggiorato di interessi del 2,75% o del tasso legale se superiore (nel 2023 5%) calcolati semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre.

Avvocato con meno di 35 anni con decorrenza iscrizione 2015 e con reddito professionale inferiore a € 10.300,00 che non ha versato il 50% del contributo minimo per l’intero periodo degli otto anni:

- matura 4 anni di anzianità contributiva (6 mesi per ciascun anno);

- per recuperare l’intero periodo dovrà versare entro il 31 dicembre 2023 l’integrazione del contributo minimo previsto per ogni singolo anno maggiorata degli interessi. Dopo tale termine non è possibile integrare le annualità.

La riforma previdenziale di cui si attende l’approvazione ha ampliato da 8 a 12 anni il periodo riservato ai giovani iscritti per integrare i propri versamenti fino a raggiungere il limite annuo del contributo minimo.

Tale previsione è stata introdotta per consentire agli iscritti di fruire di un periodo temporale più lungo entro il quale esercitare tale facoltà; difatti proprio i giovani, nel tempo, potrebbero avere una maggiore disponibilità di risorse economiche da destinare a tale istituto.

Una maggiore lungimiranza oggi consentirebbe, infatti, di accedere con anticipo, un domani, ai trattamenti pensionistici di Cassa Forense.


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