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1.- L’ente previdenziale che eroga prestazioni connesse all’invalidità è surrogato, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ. fino alla concorrenza del loro ammontare, nel diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
In pratica l’ente previdenziale è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, quando l’evento posto a base delle patologie accertate, dipende da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
I trattamenti previdenziali oggetto di surrogazione sono le pensioni di invalidità e di inabilità.
Con riferimento alla Cassa Forense:
- l’art. 6, comma 3, l. n. 576/1980 (ed art. 57, commi 1 e 2, Regolamento Unico della Previdenza Forense), prevede che in caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile.
- l’art. 57, commi 1 e 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense statuisce che in caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto. Il 2 comma dell’art. 57 citato statuisce, poi, che in caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c., in concorso con l’ente assicuratore ove questi abbia diritto di surroga.
2. - L’istituto della surroga ex art. 1916 cod. civ. consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione.
Il meccanismo della surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile, è applicazione del principio indennitario, in virtù del quale un sinistro non può determinare una locupletazione per chi lo subisce, neppure quando il ristoro del danno gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi: l’assicuratore e l’autore del danno. Il congegno della surrogazione “non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell’assicuratore … delle indennità eventualmente versate all’assicurato.
3. - La surrogazione da parte della Cassa consente alla stessa di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato ed impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa, con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Il meccanismo della surrogazione non può ridondare, né in danno del debitore, né a vantaggio del terzo surrogatosi nell’originario diritto di credito.
In ordine alla problematica concernente il diritto di surrogazione dell’ente previdenziale rapportato non agli importi concretamente sborsati ma alla capitalizzazione delle prestazioni erogate, la Cassazione “modificando” il precedente orientamento6 ha affermato che l’ente previdenziale (nella specie Inps) “ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato”.
Ne consegue che la surroga va rapportata a quanto l’ente previdenziale abbia erogato e non alla capitalizzazione della prestazione erogata. In ordine al rapporto ente previdenziale/soggetto assicurato, la Suprema Corte ha statuito che il giudice, prima di prendere in esame la domanda di surroga dell’ente previdenziale contro l’assicuratore del terzo responsabile, deve accertare e liquidare a favore dell’assistito danneggiato, con preferenza rispetto all’ente previdenziale stesso, tutte le somme dovute dall’assicuratore al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
4. - Nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato che ha fruito di un trattamento previdenziale di un ente previdenziale e il terzo responsabile dell’illecito, l’ente previdenziale che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni pagate, senza alcuna decurtazione della quota riferibile al concorso di colpa.
In ipotesi di concorso di colpa dell’assicurato-danneggiato nella produzione dell’evento lesivo, il diritto di surrogazione dell’ente previdenziale nei diritti dell’assistito verso il terzo responsabile non è limitato alla quota di indennità proporzionale al grado di colpa ma comprende anche la quota di indennità proporzionale all’entità della partecipazione colposa dell’assicurato; tale diritto dell’ente di integrale rimborso incontra, peraltro, come unico limite solo il fatto che la somma richiesta in via surrogatoria al civilmente responsabile, non sia di ammontare superiore al risarcimento dovuto dal terzo alla parte danneggiata in conseguenza del fatto illecito.
5. - In ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, la Suprema Corte ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva di vita dello stesso. E ciò in quanto l’indennizzo in capitale è diretto a ristorare l’effettiva menomazione dell’integrità fisica durante la vita residua dell’assicurato.
Dalle considerazioni innanzi svolte ne consegue che l’ente previdenziale potrà “esercitare la surroga per la rendita come liquidata, subentrando nel corrispondente diritto del danneggiato al risarcimento del danno anche futuro, con la possibilità di agire nei confronti dell’assicuratore privato ed il responsabile, che debbono pagare”.
6 - L’azione di surroga è esercitabile nei termini di prescrizione previsti dal codice civile. I termini prescrizionali in relazione all’esercizio del diritto di surroga sono:
- cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (artt. 2043 e 2947, comma 1, cod. civ.);
- due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947, comma 2, cod. civ.);
- il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato specifico, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3 comma, 1 capoverso, dell’art. 2947 cod. civ..
Nelle ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:
- un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico (art. 1679 e 1680 cod. civ.) o privato (art. 1681 cod. civ.), a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l’estensione prevista dal comma 2 dell’art. 2951 cod. civ.;
- due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore (art. 2043 e 2697, comma 2, cod. civ.). Nelle ipotesi di pregiudizio al diritto di surroga da parte dell’assicurato:
- un anno per l’ipotesi in cui l’ente previdenziale abbia omesso di manifestare la propria volontà di surrogarsi all’assicurato-danneggiato (art. 2692 cod. civ.);
- dieci anni nel caso in cui l’assicurato abbia compromesso l’azione surrogatoria dell’ente previdenziale (es., il caso in cui l’assicurato abbia reso la dichiarazione ex art. 42 l.n. 183/2010 e, ciò nonostante, abbia compromesso l’azione surrogatoria dell’ente previdenziale (art. 2946 cod. civ.).
Sul tema del pregiudizio al diritto di surroga da parte dell’assicurato occorre evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza 17.2.2000 n. 1770 ha affermato che il diritto di surroga, reso invalido da fatto del terzo, di ottenere dall’ente previdenziale (nella specie l’Inps) le prestazioni previdenziali previste dalla l. n. 22 del 1984, non viene meno nel caso in cui lo stesso sicurato abbia transatto con il responsabile in ordine al danno occorsogli, né sotto il profilo della rinuncia alla prestazione previdenziale, trattandosi di diritti indisponibili per i quali non sono ammessi atti abdicativi, né sotto quello della responsabilità, per aver impedito all’istituto l’esercizio dell’azione di surroga, non prevedendosi in tali disposizioni la perdita della prestazione previdenziale ove il diritto di surroga resti vanificato per fatto dell’assicurato.
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