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Il Processo Civile Telematico che verrà

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Maurizio Reale

Il Consiglio dei Ministri, il 28 luglio 2022, ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021di riforma del processo civile.

La riforma prevede, tra l’altro, la modifica delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, cui viene aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.

Le norme in esso contenute e, più in generale, quelle presenti in tutto lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 206/2021di riforma del processo civile, hanno il duplice scopo di confermare, da una parte, gli interventi presi durante la pandemia COVID-19 e, dall’altra, quella di introdurre ulteriori novità.

A seguire, le novità più rilevanti relative alla giustizia digitale.

Obbligo deposito telematico di atti e provvedimenti.

L’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, era contenuta nell’art. 16 bis del DL 179/2012; lo stesso, adesso risulterà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento e la disposizione sarà trasfusa nell’art. 196 quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

La norma prevede che l’obbligatorietà del deposito telematico è inerente ai procedimenti dinanzi il Giudice di Pace, il Tribunale, la Corte di Appello e la Corte di Cassazione.

Tale obbligo riguarda i difensori e i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria mentre, per il magistrato, come nella formulazione dell’art. 16 bis DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento), l’obbligo di depositare telematicamente i provvedimenti, è relativo solo al procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice, escluso il giudizio di opposizione (procedimento di ingiunzione).

In assenza di norma, l’obbligatorietà del deposito telematico non potrà applicarsi ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente. Il comma secondo dell’art. 196 quater dispone poi che: il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.

Nei casi sopra indicati quindi è fatto obbligo al capo dell’ufficio giudiziario comunicare sul sito istituzionale dell’ufficio la citata autorizzazione e con la medesima forma dovrà comunicare la riattivazione del sistema. [Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche e per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4]

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-sexies (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.

L’art. 196-sexies, andrà invece a sostituire l’art. 16 bis comma 7 del DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento); in tale comma il riferimento, quanto al perfezionamento del deposito telematico degli atti, è quello del momento di ricezione della ricevuta di consegna PEC.

Adesso, con l’art. 196-sexies, non si farà più esplicito riferimento alla ricevuta di consegna ma al “momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione”.

Applicando la logica e il buon senso, fino a quando rimarrà in vigore la modalità di deposito telematico in riferimento a quanto disposto dalle vigenti regole e specifiche tecniche del PCT, non potrà che essere la ricevuta di consegna ad attestare il momento nel quale il deposito telematico si intende perfezionato; infatti, a parere di chi scrive, l’art. 196-sexies è stato formulato in maniera generica stante quanto disposto dall’art. 1 comma 17 lettera b della L. 26.11.2021 n. 206 (legge delega della riforma del processo civile) con il quale doveva essere previsto che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte potesse avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata. [Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la me- desima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche e per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

L’art. 196-septies andrà a prendere il posto dell’art. 16 bis comma 9 del DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento):

Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la gestione e la conserva- zione delle copie cartacee.

Con il decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell’articolo 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.

A parere di chi scrive i destinatari delle citate misure organizzative saranno i componenti dell’ufficio del processo. [Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

L’art. 196-octies, inerente il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria, andrà a prendere il posto dell’art. 16 bis comma 9 bis del DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) e l’unica novità è che il potere di attestazione è attribuito anche al liquidatore giudiziale il quale potrà esercitarlo anche in riferimento agli atti allegati alle comunicazioni telematiche. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

L’art. 186-novies andrà a prendere il posto dell’art. 16 decies del DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) rispetto al quale si trasferisce (e ribadisce) nella nuova norma il medesimo potere del difensore allorquando, nei procedimenti di espropriazione forzata, in fase di iscrizione a ruolo del procedimento, deve depositare le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518 c.p.c., sesto comma (processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto), 543 c.p.c., quarto comma (atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto), e 557 c.p.c., secondo comma (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione).

Prima dell’art. 196-novies, il potere (dovere) di attestare la conformità in riferimento ai procedimenti di espropriazione forzata era contenuta nell’art. 16 bis comma 2 DL 179/2012 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) e negli articoli 518 c.p.c., sesto comma, 543 c.p.c., quarto comma e 557 c.p.c., secondo comma. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

L’art. 196-decies rappresenta una novità vera e propria in quanto il potere dell’avvocato (del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale) di attestare la conformità, viene esteso anche all’ipotesi in cui venga trasmessa all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Art. 196-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità)

L’attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L’attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

I soggetti di cui agli articoli 196-novies e 196-decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Verrà poi abrogato, ex art. 11 schema decreto legislativo in commento, anche l’art. 16 undecies del DL 179/12, il cui posto verrà preso dall’art. 196-undecies senza che il legislatore abbia introdotto modifica alcuna. Ciò significa che le modalità per attestare le conformità rimarranno esattamente quelle già previste dalla prece- dente norma.

Il legislatore, con qualche sforzo in più, avrebbe potuto superare i formalismi e i tecnicismi per attestare la conformità delle copie informatiche; ciò avrebbe potuto fare semplificando la modalità con cui attestare la conformità ritenendo, allo scopo, sufficiente l’apposizione di sottoscrizione digitale alla copia informatica.

In pratica, sottoscrivendo digitalmente la copia informatica (da depositare telematicamente, o da notificare tramite PEC) il difensore ne avrebbe attestato implicitamente la conformità. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

L’articolo 196-duodecies dispone che l’udienza di cui all’articolo 127-bis (ulteriore novità normativa di cui si dirà in seguito) del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’effettiva partecipazione delle parti e, se l’udienza non è pubblica, la sua riservatezza, prevedendo altresì l’applicazione delle norme contenute nell’articolo 84 delle medesime disposizioni di attuazione, in tema di svolgi- mento delle udienze.

Prevede altresì che nel verbale si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

È altresì disposto che i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell’udienza e che agli stessi è vietata la registrazione dell’udienza. Si specifica che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti (in tal modo consentendo al giudice la possibilità di collegarsi anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario) e che l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.

Il quinto comma prevede che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell’udienza e le modalità attraverso le quali è garantita la pubblicità dell’udienza in cui si discute la causa sono individuati e regolati con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Con riferimento a tali provvedimenti, il decreto legislativo contiene una disposizione transitoria con la quale è disposto che nelle more della loro adozione i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall’articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

MODIFICHE ALL’ART. 127 C.P.C.

È stato introdotto un nuovo terzo comma nell’articolo 127 c.p.c., al fine di dettare una disposizione di principio ai sensi della quale il giudice può disporre che l’udienza si svolge mediante collegamenti audiovisi- vi a distanza o è sostituita dal deposito di note scritte, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 127-bis e 127-ter, che regolamentano nel dettaglio tali modalità alternative rispetto all’udienza in presenza.

Il terzo comma dell’articolo 127 subordina la possibilità di svolgimento dell’udienza con collegamenti audio- visivi a distanza e della sostituzione dell’udienza con il deposito telematico di note scritte ad una decisione del giudice, in coerenza con il potere di direzione dell’udienza a quest’ultimo attribuito dal medesimo articolo 127. [Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

INTRODOTTI GLI ARTICOLI 127-BIS E 127-TER C.P.C.

Codice di procedura civile Art. 127-BIS (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)

Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza.

Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati. [Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

Codice di procedura civile Art. 127-TER (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)

L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. [Disposizione in vigore dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione mentre la medesima disposizione si applicherà, anche ai procedimenti civili pendenti, dal 30 giugno 2023 davanti al Giudice di Pace, al tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli appena indicati, la disposizioni si applicherà a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi (art. 35 commi 2, 3 e 4)]

MODIFICHE ALL’ART. 137 C.P.C.

Saranno introdotte dall’art. 3 comma 11 lettera b) il quale, al secondo comma, dopo le parole «L’ufficiale giudiziario» vedrà l’inserimento delle seguenti: «o l’avvocato» e aggiungerà due commi dopo il quinto comma; questo il futuro art. 137 c.p.c..

Le modifiche apportate all’art. 137 c.p.c., unitamente a quelle con le quali lo schema di decreto legislativo n. 407 in commento apporterà, come vedremo, alla Legge n. 53/94 con l’aggiunta dell’art. 3-ter, l’avvocato potrà, per la notifica, far ricorso all’ufficiale giudiziario solo se non avrà l’obbligo di notifica telematica, a meno che non dichiari, nella relata di notifica, che la notifica telematica non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Vedremo però che tale disposizione opera solo nel caso in cui la notifica telematica sia destinata a un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi mentre, ove destinatario della stessa, sia un soggetto che, pur non essendo obbligato, spontaneamente, ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto, si potrà procedere alla notifica tramite ufficiale giudiziario.[Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

MODIFICHE ALL’ART. 147 C.P.C.

Saranno introdotte dall’art. 3 comma 11 lettera d) il quale aggiungerà due commi. Si precisa che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari mentre, con il secondo comma, viene recepito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 75/2019.

Con tale decisione veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione fosse stata generata dopo le 21 ed entro le 24 si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

MODIFICHE ALL’ART. 149-BIS C.P.C. 

Saranno introdotte dall’art. 3 comma 11 lettera e) dello schema di decreto legislativo n. 407 in commento, il quale sostituirà il primo comma. Con la modifica di tale articolo anche l’ufficiale giudiziario dovrà fare ricorso alla notifica telematica nei casi in cui il destinatario della notifica è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi (ad es. impresa o professionista) oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INAD); l’ufficiale giudiziario potrà quindi procedere alla notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi).

L’articolo è stato modificato in attuazione del criterio di delega del comma 20, lettera d), che richiede di “adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall’ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l’uso di strumenti informatici e telematici”.

La disposizione inoltre attua la delega sull’implementazione del processo civile tele-matico disponendo la notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l’introduzione del processo esecutivo. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e da tale data si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

MODIFICHE ALLA LEGGE N. 53/1994

L’art. 3 bis della L. 53/94 risulterà modificato a seguito delle novità introdotte dall’art. 12 dallo schema del decreto legislativo in commento, così come l’art. 4 e verrà altresì aggiunto l’art. 3 ter; a seguire la nuova formula- zione e le novità dell’art. 3 bis, del nuovo art. 3 ter e delle modifiche apportate all’art. 4:

Legge n. 53/94 Art. 3-bis

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall’articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.

4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su docu- mento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

La novità:

Il nuovo comma 1 bis dell’art. 3 L. 53/94, reintroduce definitivamente IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell’individuazione dell’indirizzo PEC delle PA.

Si ricorda che IPA, dal 17 luglio 2020, con l’art. 28 DL 76/2020, era tornato pubblico elenco valido per le notifiche PEC L. 53/94 ma a condizione che nel registro PP.AA., situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non risultasse presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione.

La modifica apportata al comma 2 si è resa necessaria sostituendo il legislatore l’art. 16 undecies DL 179/12 (che verrà abrogato ex art. 11 schema decreto legislativo in commento) con l’art. 196-undecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

La modifica apportata al comma 3, inerente il momento in cui si perfeziona la notifica per il notificante e per il destinatario, precisa e richiama il contenuto dei commi 2 e 3 dell’art. 147 c.p.c. i quali, come detto, sono stati introdotti dallo schema del decreto legislativo in commento e ciò al fine di recepire inequivocabilmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sen- tenza n. 75/2019.

Legge n. 53/94 Art. 3-ter

1. L’avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 6-quater del medesimo decreto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell’indice INI-PEC di cui all’articolo 6- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l’avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.

Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.

3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Le novità:

La norma in questione, nel recepire i criteri di cui all’art. 1, co. 20, lett. da a) a c) legge delega n. 206/2021, introduce per l’avvocato l’obbligo di notifica mediante PEC (o mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quanto agli atti giudiziali i materia civile e degli atti stragiudiziali nel caso in cui il destinatario:

1) sia obbligato ad avere un domicilio digitale risul- tante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese);

2) abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 (INAD: Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei profes- sionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese).

Ove la notifica al soggetto obbligato ad avere un domi- cilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio, professionisti, imprese) non dovesse andare a buon fine per causa imputabile al destinatario o comunque non desse esito positivo, l’avvocato dovrà eseguirla, a spese del richiedente, nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento ed in tal caso la notifica si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui l’inserimento è stato eseguito.

Se invece la notifica è riferita a soggetto che abbia volontariamente registrato un proprio domicilio digitale, si dovrà procedere con le modalità ordinarie, così come si dovrà procedere con le modalità ordinarie nel caso di notifica non andata a buon fine per cause non imputabili al destinatario a soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

Tale norma deve leggersi in relazione alle modifiche apportate all’art. 137 c.p.c., come più sopra evidenziate.

Legge n. 53/94

Art. 4

1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa estragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. [Disposizione in vigore dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti civili instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 comma 1)]

Le novità:

L’articolo 4 L. 53/94 fa riferimento alla notifica in proprio dell’avvocato effettuata in modalità cartacea mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

Il nuovo comma 2 specifica che il detto modo di notifica (cartacea) potrà essere esercitato, per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 3-ter; più precisamente la norma dispone e chiarisce che la facoltà di notificare l’atto mediante consegna a mani nel domicilio del destinatario, è possibile solo se l’avvocato non sia obbligato ad eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nell’area web prevista dall’art. 359 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.


Note

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