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Il nuovo regolamento dell’assistenza tra impulso allo sviluppo economico dell’avvocatura e sostegno alla salute e alla famiglia *

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Lucio Stenio de Benedictis

Sommario:

1. Premessa 2. La struttura del nuovo regolamento 3. Le scelte di fondo e le innovazioni più rilevanti 4. Gli otto titoli 5. Considerazioni finali

1. Premessa

Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo Regolamento dell’Assistenza 1 che prevede un sistema più duttile ed efficiente di aiuti, procedure più snelle e trasparenti, interventi idonei a favorire il processo di rinnovamento e modernizzazione della professione e ad assicurare una migliore protezione della salute e della famiglia.

Il tutto nel rispetto delle finalità dell’assistenza e non dell’assistenzialismo, secondo criteri di corretta gestione delle risorse disponibili che presuppongono un leale rapporto dei beneficiari con Cassa Forense.

La Commissione Riforma Assistenza che ha svolto i lavori preparatori si è posta un triplice obiettivo: superare le criticità registrate dall’entrata in vigore del vigente regolamento; proporre uno strumento meno rigido per migliorare le risposte alle esigenze di una classe forense sempre più eterogenea; adeguare il testo alle norme statali medio tempore intervenute sulle unioni civili, sulla convivenza di fatto e sulle calamità naturali.

2. La struttura del nuovo regolamento

L’intera struttura del regolamento è stata ridisegnata, senza intenti demolitori, in modo da renderla più organica e razionale. Costituiscono il risultato di quanto segnalato:

- la modifica del titolo: non più Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ma Regolamento dell’assistenza;

- l’inserimento di un indice che rende più agevole la consultazione e semplifica la ricerca delle singole prestazioni;

- la suddivisione degli articoli in otto titoli, senza ulteriori ripartizioni in capi e sezioni;

- l’introduzione dei Principi generali che individuano, in coerenza con le disposizioni statutarie, i beneficiari delle prestazioni;

- l’inversione dell’ordine delle prestazioni nel senso di dare precedenza, secondo le oggettive esigenze della classe forense, a quelle “a sostegno della professione”, seguite da quelle “a sostegno della salute” e “a sostegno della famiglia”;

- la sostituzione delle Prestazioni in caso di bisogno con i Contributi straordinari, sia pure con presupposti parzialmente diversi;

- l’eliminazione delle Prestazioni per spese funerarie come tipologia autonoma e il loro inserimento fra quelle “a sostegno della famiglia”;

- un sistema di stabilità di alcune prestazioni e di flessibilità di altre: le prime, individuate in modo specifico per le finalità cui sono connesse, assicurano con regolarità annuale l’assistenza c.d. “passiva” mentre le seconde, erogate tramite bandi che prevederanno graduatorie reddituali o erogazioni a sportello, sono per lo più distinte per tipologia in modo da consentire ogni anno, nel loro ambito, nuovi ed elastici interventi di welfare “attivo” a sostegno del reddito e della professione 2.

Il regolamento si compone di ventisette articoli raccolti in nove titoli:

il primo (artt. 1-2) individua i principi generali e le tipologie delle prestazioni;

il secondo (artt. 3-6) disciplina le prestazioni a sostegno della professione;

il terzo (artt. 7-9) quelle a sostegno della salute; il quarto (artt. 10-12) quelle a sostegno della famiglia;

il quinto (artt. 13-15) è riservato ai contributi straordinari;

il sesto (art. 16) si occupa delle risorse finanziarie; il settimo (artt. 17-20) riguarda la tutela della maternità e della paternità;

l’ottavo (artt. 21-25) attiene al procedimento;

il nono (artt. 26-27) contiene le norme finali e le disposizioni transitorie.

3. Le scelte di fondo e le innovazioni più rilevanti

Prendendo atto di un’esigenza sempre più diffusa nella categoria, il Comitato ha scelto di prevedere tra i principi generali oltre alla regolarità dichiarativa anche la regolarità contributiva3, sia pure con alcune deroghe.

La soluzione adottata impegna gli iscritti a un corretto rapporto con Cassa Forense nel reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Non potendo l’evasione contributiva avere una risposta premiale, viene dato rilievo negativo alle omissioni che spesso si riflettono sfavorevolmente su quanti, puntuali nei propri adempimenti, vengono postergati o non utilmente collocati nelle graduatorie dei bandi.

Nel rispetto di un irrinunciabile principio solidaristico la regolarità contributiva non è prevista per le coperture sanitarie assicurative a carico della Cassa e per l’erogazione dei contributi straordinari, di nuova previsione, riconosciuti in situazioni di particolare gravità.

I principi generali prevedono inoltre:

- l’equiparazione, ai sensi della L. n.76/2016, della parte dell’unione civile al coniuge e quella del con- vivente di fatto al convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia eliminando ogni possibile discriminazione;

- la non cumulabilità delle singole prestazioni di assi- stenza con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri enti;

- l’impossibilità per l’iscritto di usufruire, nello stesso anno, di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.

Si favorisce così l’ampliamento del numero dei beneficiari evitando la concentrazione delle risorse sui medesimi soggetti, spesso con redditi negativi o pari a zero, in una forma di assistenzialismo senza controllo.

Il regolamento non ripropone:

- le erogazioni in caso di bisogno degli iscritti all’albo e a favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità. In loro sostituzione vengono previsti, ove ricorrano situazioni di particolare gravità e in deroga alla regolarità contributiva, “contributi” per spese straordinarie documentate;

- gli interventi di medicina preventiva che potranno rientrare fra le prestazioni con copertura assicurativa a carico della Cassa;

- le erogazioni per le spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea. Lo scarsissimo interesse per tale misura non ne giustifica un’autonoma previsione mentre le relative esigenze potranno comunque esse- re soddisfatte con i “contributi straordinari”.

Per gli iscritti con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992 e che non siano titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa sono previsti contributi, erogati tramite bandi annuali, finalizzati all’acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell’attività professionale.

L’assistenza indennitaria viene diversamente regolamentata con riguardo sia al presupposto sia all’entità dell’erogazione.

Infatti:

- la condizione di impossibilità di “esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per almeno due mesi” prevista dal regolamento vigente è sostituita dalla “totale inabilità all’esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi per lo stesso evento”.

Il dettato regolamentare è stato così adeguato alle modalità di redazione delle certificazioni mediche in cui la durata della malattia/infortunio viene sempre indicata in giorni;

- l’entità dell’erogazione viene ridotta all’80% della media dei redditi professionali degli ultimi tre anni al fine di contenere i costi complessivi, notevolmente lievitati, senza gravi ripercussioni per i beneficiari in quanto difficilmente si verifica il totale abbattimento del reddito in conseguenza dell’infortunio o della malattia. Altra novità è rappresentata dall’accertamento della natura della malattia o dell’infortunio demandato a un medico legale per avere criteri di valutazione il più possibile corretti e uniformi.

Gli eventi calamitosi, anche alla luce delle recenti esperienze, trovano:

- una più corretta definizione in coerenza con l’art.7, comma 1, lettera c) del d.lgs. n.1 del 2.1.2018 4 ;

- una diversa disciplina che prevede un contributo economico a titolo di ristoro del danno incidente sull’attività professionale e non più solo del danno ai beni strumentali e agli immobili atteso che, almeno il danno a questi ultimi, è in genere coperto dall’intervento pubblico.

Sono confermate le forme di assistenza “attiva” a sostegno della professione, rivolte sia alla generalità degli iscritti sia ai giovani fino al quarantacinquesimo anno di età. Queste potranno essere modulate in modo dinamico con un piano elaborato annualmente dal Consiglio di Amministrazione individuando di volta in volta le nuove esigenze e valutando gli indici di utilizzo delle risorse negli esercizi precedenti.

Sarà così possibile sostenere il necessario processo di cambiamento e non solo di modernizzazione della professione incentivando le aggregazioni non meramente logistiche tra avvocati, l’organizzazione degli studi legali, l’utilizzazione di strumenti sempre più avanzati e l’acquisizione di nuove e specifiche competenze.

Potranno derivarne opportunità di crescita economica soprattutto per le componenti più deboli della categoria e, di conseguenza, un maggior gettito contributivo utile per la sostenibilità del sistema.

L’importo massimo del contributo per le spese funerarie, previsto tra le prestazioni a sostegno della famiglia, viene ridotto a 3.000 euro in considerazione dell’aumento di spesa stimato. La prestazione non è dovuta in caso di copertura assicurativa TCM (temporanea caso morte) garantita da polizza collettiva stipulata dalla Cassa.

Per il finanziamento dell’assistenza, le cui risorse vegono attinte dal contributo integrativo, il Comitato si è adeguato alle indicazioni dei Ministeri vigilanti 5 confermando l’attuale sistema di calcolo che determina lo stanziamento annuale moltiplicando il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente per l’importo di euro 2906, con il limite comunque del 12,50% del gettito contributivo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato.

Con riferimento ai fondi straordinari, considerato che le risorse derivanti dal fondo di intervento di cui all’art. 22 del vigente regolamento sono esaurite, vengono istituiti due fondi di riserva: uno ordinario di euro 10.000.000 per eventuali maggiori oneri relativi all’esercizio e uno straordinario di euro 20.000.000 per eventi calamitosi.

Tali fondi potranno essere reintegrati anno per anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, con gli eventuali residui dei fondi di assistenza.

Recependo le disposizioni legislative a tutela e sostegno della genitorialità, il regolamento disciplina l’indennità di maternità e quella di paternità. Il procedimento per l’erogazione dell’assistenza trova, infine, una più snella disciplina ispirata a criteri di efficienza e trasparenza, anche in coerenza con la normativa statale in materia.

4. Gli otto titoli

Il titolo I, come già ricordato, detta i Principi generali identificando i beneficiari e i requisiti per accedere alle prestazioni ordinarie (a sostegno della professione, della salute e della famiglia) disciplinate nei successivi tre titoli.

II titolo II è dedicato alle Prestazioni a sostegno della professione, distinte fra quelle a favore della generalità degli iscritti e quelle riservate agli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno d’età.

Fra le iniziative a favore della generalità degli iscrit-ti, l’assistenza indennitaria, come già detto, trova una nuova regolamentazione. È stato meglio definito anche il divieto di cumulo con altre prestazioni erogate dalla Cassa, limitandolo a quelle assistenziali o assicurative riconosciute per lo stesso evento e all’indennità di maternità e paternità riferita al medesimo periodo.

Un’anticipazione sulla prestazione finale può essere riconosciuta una sola volta nelle ipotesi di infortunio o patologia di estrema gravità, ove siano trascorsi almeno sessanta giorni continuativi di totale inabilità all’esercizio della professione.

Tuttavia, al fine di andare incontro a particolari necessità dell’iscritto, è prevista la possibilità per la Giunta Esecutiva di concederla con urgenza, all’esito degli accertamenti sanitari, tenuto an- che conto della situazione economica del beneficiario.

Sono confermate le misure di assistenza “attiva”, erogate tramite bandi, dirette a favorire lo sviluppo economico dell’Avvocatura, la formazione professionale di elevato livello, l’accesso al credito e la conciliazione tra attività professionale e impegni familiari. Dei corsi di alta formazione possono beneficiare anche gli iscritti con più di 45 anni poiché è opportuno favorire il raggiungimento, da parte di tutti, di un’elevata competenza che da un lato assicuri adeguata qualità del servizio reso e dall’altro favorisca espansione e consolidamento professionale con effetti positivi sul reddito.

Con l’eccezione dell’assistenza in caso di eventi calamitosi, assicurata anche ai pensionati attivi, tutte le prestazioni a sostegno della professione sono riconosciute solo agli iscritti non pensionati e ai titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.

A quanto già detto nel paragrafo 3. sull’assistenza in caso di eventi calamitosi può aggiungersi che la misura, come tipizzata, consente l’erogazione di un contributo economico in caso di impossibilità o difficoltà di esercizio dell’attività professionale senza dover ricorrere a prestazioni straordinarie.

Agli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno d’età sono invece riservate iniziative per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento, all’acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e di società tra avvocati nonché per l’acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali.

Il sostegno economico previsto può agevolare il raggiungimento di standard qualitativi elevati anche da parte di giovani iscritti a ordini minori e di quanti non abbiano sufficienti risorse da investire nella professione.

II titolo III è riservato alle Prestazioni a sostegno della salute che, rispetto al vigente regolamento, garantiscono la copertura assicurativa anche per interventi e accertamenti di medicina preventiva e non solo per gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici7.

Permangono la copertura assicurativa a carico della Cassa per lungodegenza, premorienza e infortuni e il contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti. In deroga al principio generale della regolarità contributiva, di tali coperture assicurative beneficiano gli iscritti in regola con le comunicazioni reddituali nel decennio che precede l’indizione della gara.

La prestazione che prevede un contributo per spese di ospitalità in istituti è disciplinata da bandi ed è riservata agli iscritti e ai titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.

Le prestazioni con copertura assicurativa sono erogate con polizza collettiva mentre il contributo per spese di ospitalità in istituti viene erogato a condizione che le spese non siano oggetto di rimborso parziale o totale da parte di altri enti o del Servizio sanitario nazionale.

Il titolo IV disciplina le Prestazioni a sostegno della famiglia:

a) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità8;

b) borse di studio per gli orfani degli iscritti;

c) borse di studio per i figli degli iscritti;

d) provvidenze a sostegno della genitorialità;

e) erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni;

f) erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%;

g) contributo per spese funerarie.

Trovano così nuova collocazione le misure a favore di pensionati ultraottantenni e di pensionati invalidi civili al 100% che abbiano un ISEE non superiore a euro 30.000 nonché il contributo per spese funerarie.

Le prestazioni previste sub b), c) e d) restano disciplinate da bandi. Rispetto al regolamento vigente la platea dei beneficiari viene ristretta in quanto si riconoscono:

- ai soli iscritti non pensionati le erogazioni per l’assistenza a familiari non autosufficienti con gravi disabilità;

- ai soli iscritti non pensionati e ai titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa le provvidenze a sostegno della genitorialità, non cumulabili con prestazioni erogate dallo Stato per il medesimo evento;

- ai soli titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa, cancellati dagli albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici, le erogazioni a favore degli ultraottantenni, reiterabili anno per anno.

Viene invece ampliata la platea dei potenziali beneficiari delle erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%, che siano titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa, essendo stato eliminato il limite minimo di settanta anni ora previsto.

La modifica ha un’evidente portata solidaristica riguardando soggetti particolarmente deboli, non sostenuti da redditi adeguati.

Del contributo per spese funerarie, riconosciuto per il decesso dell’iscritto e del titolare di pensione diretta o di inabilità erogate dalla Cassa, possono beneficiare oltre ai soggetti già menzionati dal regolamento vigente anche quelli “ritenuti legittimati dalla Giunta esecutiva”.

Quest’ultima previsione rappresenta una novità per il caso in cui, in mancanza di un intervento da parte di parenti o affini, le spese funerarie vengano sostenute da altri.

II titolo V è riservato alla nuova previsione di Contributi straordinari per situazioni di particolare gravità, da erogarsi una sola volta per evento.

La disciplina di tali prestazioni, previste come residuali e in deroga alla regolarità contributiva, consente di superare le criticità generate dall’attuale formulazione dello stato di bisogno9 e si adegua all’indirizzo della Giunta Esecutiva che riconosce solo il rimborso delle spese straordinarie documentate.

Della prestazione possono beneficiare oltre agli iscritti e ai titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità e di inabilità erogata dalla Cassa anche i loro superstiti conviventi, i conviventi more uxorio e i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.

Ne sono esclusi i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro ente potendo questi contare su altre risorse. L’entità massima dell’erogazione è differenziata:

quella a favore dell’iscritto non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno antecedente la domanda mentre quella a favore degli altri soggetti non può superare l’ammontare di detta pensione minima.

II titolo VI disciplina il finanziamento dell’assistenza al quale, come già anticipato nel paragrafo 3., viene destinato un importo non superiore al 12,50% del gettito del contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato.

Lo stanziamento viene ripartito dal Comitato fra le va- rie prestazioni in occasione della formazione del bilancio preventivo, così assicurando anno per anno una flessibilità idonea a garantire maggiore rispondenza alle mutabili esigenze dell’Avvocatura.

Una ulteriore flessibilità è prevista in corso di esercizio potendo il CdA operare la compensazione tra gli stanziamenti per le varie prestazioni che si trovassero in eccesso o in difetto.

Il titolo VII è dedicato alla Tutela della maternità e della paternità. In particolare, l’inserimento della disciplina dell’indennità di maternità ha la finalità di adeguare il regolamento alla normativa statale dettata dal D.Lgs. n.151/2001 e successive modifiche. Ai fini della corresponsione dell’indennità viene poi definito lo status di “iscritta alla Cassa”.10 

In coerenza con le disposizioni dello stesso decreto legislativo è inoltre prevista l’indennità di paternità in favore del padre iscritto a Cassa Forense sia nel caso in cui la madre non ne abbia usufruito per non averne diritto sia in conseguenza di suo decesso o di suo grave infortunio ovvero in caso di abbandono del bambino o di affidamento esclusivo al padre.

Sulla base di dati statistici elaborati dall’Ufficio attuariale di Cassa Forense, l’ampliamento di tutela ai padri dovrebbe comportare un costo massimo di circa 4 milioni di euro l’anno, compatibile con una quota delle somme complessivamente destinate all’assistenza.

Ovviamente, i costi per l’indennità di paternità restano a totale carico della Cassa senza il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali previsto dal d.lgs. 151/2001 e successive modifiche in quanto riferito alla maternità.

Il titolo VIII raccoglie le norme sul Procedimento che trovano un assetto coerente con l’iter procedimentale, assicurando trasparenza e maggiore efficienza del sistema.

II titolo IX contiene le Norne finali e disposizioni transitorie che consentono al Comitato dei delegati, con delibera da sottoporre ad approvazione ministeriale, di modificare i requisiti reddituali indicati nel regolamento e che prevedono, con un’essenziale norma di chiusura, l’applicazione del regolamento stesso a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a eventi anteriori, secondo il principio tempus regit actum.

5. Considerazioni finali

Con il nuovo regolamento, che sotto il profilo sostanziale introduce significative innovazioni senza un aggravio di costi per l’Ente, viene messo a disposizione della categoria uno strumento che meglio potrà soddisfarne le ordinarie e straordinarie esigenze di assistenza.


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