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Il modello 5/2021

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Paola Ilarioni

Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il “Regolamento Unico della Previdenza Forense” testo normativo che – approvato con Ministeriale del 21 luglio 2020 – armonizza le previgenti disposizioni previdenziali contenute in diversi Regolamenti e le cui norme sono state recepite in un testo unico di più agevole lettura e facile consultazione. Considerato che il modello 5/2021, pur se riferito all’anno 2020, regolamenta gli adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie da rendere al Fisco e alla Cassa nel 2021, i richiami normativi sono quelli del Regolamento Unico della Previdenza Forense. La comunicazione obbligatoria, più sinteticamente “modello 5”, deve il suo titolo alla numerazione progressiva dei vari modelli elaborati dopo l’entrata in vigore della “Legge 20 settembre 1980 n. 576”, legge che all’art. 17 “Comunicazioni obbligatorie alla Cassa” ha introdotto l’obbligo e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni. Con successiva “Legge 11 febbraio 1992 n. 141” è stata poi prevista, anche, una penalità (in aggiunta alla segnalazione all’Ordine Forense di appartenenza) pari alla metà del contributo soggettivo minimo dovuto nell’anno della dichiarazione. Il sistema previdenziale, adeguandosi all’esigenze culturali, sociali ed economiche della categoria, è stato necessariamente ridisegnato e adeguato alla realtà dei tempi.

Anche il modello 5 nel tempo ha subito trasformazioni pur mantenendo le caratteristiche e le finalità originarie.

Obbligo di invio del mod. 5/2021

L’articolo 1 del predetto Regolamento Unico della Previdenza Forense, “Iscrizione obbligatoria alla Cassa”, al comma 4, prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti gli avvocati, iscritti in un albo forense, anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali, e, in quanto tali, tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi per la parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori dovuti da tutti gli iscritti.

Si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 10 dell’art. 21 della legge 247/2012 “Non è ammessa l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”.

Tale previsione ha, di fatto, abrogato l’istituto dell’opzione, salvo che tale facoltà sia stata esercitata dagli avvocati iscritti a più Albi entro la data dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, ovvero entro la data del 1.02.2013 (parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 3.07.2015 prot. 36/0010827/MI004.A013). Termine di invio del mod. 5/2021 Il termine di invio dei dati relativi al reddito netto professionale e al volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA relativi all’anno 2020 è fissato alla data del 30 settembre 2021 (art. 7 Regolamento Unico della Previdenza Forense).

Oltre ai contributi minimi obbligatori dell’anno 2021, nello specifico contributo soggettivo e di maternità, ordinariamente dovuti entro il 30 settembre, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, per il secondo anno consecutivo e seppure per motivazioni diverse, ha differito al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione, normalmente previsto alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre 2021.

La misura della contribuzione

Il contributo minimo soggettivo è dovuto nella misura ordinaria in € 2.890,00, che si riduce a € 1.445,00 e infine ad € 722,5 a seconda dello status previdenziale dell’iscritto alla Cassa. La misura della contribuzione sul reddito netto professionale è pari al 14,50% fino al tetto di € 100.700,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%. Il contributo integrativo è dovuto in misura percentuale del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la misura della contribuzione è invece ridotta alla metà, ovvero il 7,25% sul reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 100.700,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%. Per gli stessi il contributo integrativo è dovuto nella misura del 4%.

Esonero parziale dei contributi

L’articolo 1, comma 20 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha istituito un fondo destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali di competenza dell’anno 2021, dovuti dai professionisti iscritti anche agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996; l’atteso decreto attuativo del 17 maggio 2021, nel confermare i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge di bilancio, all’art. 3 stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero fissando al 31 ottobre 2021 il termine ultimo per l’invio delle istanze.

Modalità e termini di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione

La previsione di tale esonero e l’attesa della adozione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, unitamente al nuovo sistema di riscossione dei contributi mediante piattaforma PagoPa e modello F24, questo ultimo al fine di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali, hanno determinato la scelta di prorogare i termini per il pagamento dei contributi obbligatori dell’anno in corso al 31 dicembre 2021, sia per i contributi minimi obbligatori riferiti al 2021 sia per i contributi, eventualmente, dovuti in autoliquidazione riferiti al 2020 e dovuti nel 2021.

Resta fermo il termine di invio del mod. 5 al 30 settembre 2021. Sempre al 31 dicembre è fissato il termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica) e per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo.

Esoneri Temporanei

L’art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense disciplina l’esonero temporaneo dal versamento dei contributi minimi. Per gli iscritti che, nel 2020, sono stati ammessi a tale esonero la contribuzione dovuta in autoliquidazione deve, comunque, essere calcolata in misura percentuale del 14,5% sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 100.700,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione, deve, comunque, essere determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo Il versamento ridotto, per l’anno 2020, di € 722,50 o di € 1.445,00, per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce, ai fini previdenziali, un periodo di contribuzione di mesi 6, in luogo dell’intera annualità, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.

È data, comunque, facoltà (art. 26, comma 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) “su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità”. La procedura web di compilazione del modello 5/2021 è stata realizzata, come nel passato, con la previsione di un alert (che riguarda tutti i professionisti che si trovino nei primi otto anni di iscrizione e che abbiano dichiarato, per il 2020, redditi inferiori a € 10.300,00) che compare a video, subito dopo la compilazione della dichiarazione, e immediatamente prima dell’invio, al fine di richiamare l’attenzione del professionista sulla possibilità di accedere, dopo l’invio del modello 5/2021, ad una specifica funzione, per integrare il versamento del contributo minimo.

Misura della contribuzione modulare volontaria

La contribuzione modulare può essere versata solo dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Per l’anno 2020, mod. 5/2021, la misura della contribuzione modulare volontaria, deve essere ricompresa nella percentuale dall’1 al 10 del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale pari ad € 100.700,00.

Tale contribuzione concorre alla determinazione di una 135 quota di pensione calcolata con metodo contributivo che si somma alla pensione ordinaria. La previsione della quota modulare, introdotta nel 2010, consente al professionista di programmare e migliorare la propria pensione adeguandola alle esigenze del futuro, oltre a garantire immediati benefici fiscali. L’opzione, seppure manifestata nel modello 5/2021, non obbliga al pagamento né con riferimento all’anno 2020 per il quale è stata esercitata, né tantomeno per gli anni successivi. L’adesione si perfeziona solo con il versamento nel termine del 31 dicembre e comunque entro i primi otto anni di iscrizione.

Esercizio della Professione in forma societaria

Con la legge nr. 205/2017, art. 1 comma 443, il legislatore ha integrato la legge professionale forense (art. 6 bis legge n. 247/2012) – in tema di esercizio della professione forense da parte di società di persone, di capitale o cooperative – con la previsione del pagamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/1980 (4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari da riversare alla Cassa Forense. Cassa Forense, ai sensi del successivo art. 6 ter, ha redatto, nei termini previsti, un proprio Regolamento per definire termini e modalità dichiarative e di riscossione oltre alla previsione di sanzioni per garantire l’applicazione delle disposizioni stesse. Il Regolamento, che è stato trasmesso ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, non ancora intervenuta, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla approvazione stessa.


Note

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