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1. - Ricongiunzione, totalizzazione, cumulo gratuito dei periodi assicurativi.
Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni previdenziali, la vigente normativa previdenziale prevede un periodo contributivo minimo che varia a secondo delle prestazioni. Tale periodo contributivo si può raggiungere anche sommando i periodi di iscrizione (e contribuzione) presso più enti previdenziali (o effettuando versamenti volontari); infatti, è possibile cumulare tutti i periodi contributivi “esistenti” presso diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico rapportato all’intera vita lavorativa.
Non si può ignorare che il nostro sistema previdenziale è caratterizzato da una pluralità di gestioni pensionistiche, pluralità di gestioni caratterizzata per molto tempo da una incomunicabilità che ha impedito il conseguimento di prestazioni pensionistiche adeguate.
Per “cumulare” e “riunire” tutti gli spezzoni contributivi delle diverse gestioni previdenziali, ma anche per porre rimedio al rischio del mancato raggiungimento del diritto a pensione da parte dell’assicurato in alcuna delle gestioni o casse in cui questo è stato iscritto l'ordinamento ha previsto vari strumenti:
a) la ricongiunzione di cui alla l. 7 febbraio 1979 n. 29;
b) la ricongiunzione di cui alla l. 5 marzo 1990 n. 45;
c) la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni di cui all’art. 1, comma 76, lett. a) l. 24 dicembre 2007, n. 247;
d) il cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, come modificata dal comma 195 dell’art.1 l. n. 232/2016. La ricongiunzione ex l. n. 29/79. La l. 7 febbraio 1979, n. 29, nel prevedere la possibilità di conseguire un’unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti, nel corso della loro vita lavorativa, a diverse gestioni pensionistiche, non ha considerato le posizioni assicurative costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.
Né la disciplina dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti consente l’estensione del principio della ricongiunzione dei periodi assicurativi riservati dalla l. n. 29/1979 ai lavoratori subordinati pubblici e privati e ai lavoratori autonomi delle gestioni speciali dell’Inps. Infatti, non sussiste il diritto per il libero professionista di ricongiungere, in base all’art. 2 della l. n. 29 del 1979, alla contribuzione versata alla propria cassa di previdenza quella relativa ad un periodo precedente come lavoratore dipendente, non essendo la relativa forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria.
Tale principio era stato già affermato dalla Corte costituzionale3 con sentenza n. 133/1984 in cui si afferma che nella previdenza dei liberi professionisti “non trova applicazione la ricongiunzione prevista dalla l. 7 febbraio 1979 n. 29 sulla pensione unica, che riguarda i soli periodi assicurativi che possono essere fatti valere nelle gestioni sostitutive, esclusive (della) ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni speciali Inps”. La ricongiunzione ex l. n. 45/90. La ricongiunzione ai sensi della l. n. 45/90 è lo strumento che prevede il trasferimento presso un’unica gestione previdenziale delle diverse posizioni contributive, dietro versamento della c.d. riserva matematica.
Con la ricongiunzione si ha, quindi, il trasferimento 11 della contribuzione presso un unico ente, e la pensione viene liquidata in base al coacervo di tutta la contribuzione acquisita, senza alcuna limitazione per i “tipi” di pensione (quindi, la contribuzione ricongiunta, è utile anche per la pensione di anzianità e invalidità).
La ricongiunzione opera, quindi, nel senso di trasferire la contribuzione – regolarmente versata (o comunque accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro – presso altra gestione la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all’atto del collocamento a riposo, un’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento.
Totalizzazione ex d.lgs. n. 42/2006 e successive modifiche.
La totalizzazione è uno degli istituti del nostro ordinamento previdenziale, diretto ad agevolare l’utilizzazione integrale delle contribuzioni versate presso enti (o gestioni) previdenziali diversi del nostro paese, oppure – nei casi regolati da fonti dell’Unione europea (o internazionale) – anche di altri paesi – in dipendenza dello svolgimento di lavori diversi oppure, rispettivamente, della loro prestazione nel territorio di paesi, parimenti diversi, da parte dello stesso lavoratore – ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
A differenza della ricongiunzione ex l. n. 45/1990 – che consente la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso l’ente (o la gestione), prevedibilmente destinato (o destinata) ad erogare la pensione in base al proprio regime, all’uopo trasferendovi tutte le contribuzioni – la totalizzazione si limita a consentire soltanto il cumulo, in virtù di una sorta di finzione giuridica (fictio iuris), di tutte le contribuzioni versate in favore dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura della pensione, mentre restano, presso ciascun ente o gestione, le contribuzioni – che vi risultano versate – ed a loro carico – in base al criterio del pro rata – soltanto una quota di pensione, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata presso la gestione medesima.
La totalizzazione rappresenta uno strumento alternativo alla ricongiunzione, ed è incompatibile con la stessa. Cumulo gratuito delle posizioni assicurative l. n. 232/2016. Il cumulo gratuito delle posizioni assicurative è uno strumento per valorizzare la contribuzione versata in più casse di previdenza categoriali, ed a differenza della ricongiunzione, non comporta alcun trasferimento della contribuzione da una gestione all’altra. Consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni.
2. - Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza forense.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (nota MEF n. 44951 del 1.4.2020) e con il Ministero della Giustizia (nota GIU n. 231733.U del 3.12.2019), con nota del 19 maggio 2020, ha approvato la delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense n. 37 del 25.10.2019 relativa al Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.
Dopo tale approvazione (e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 142 del 5 giugno 2020), è pienamente operativo nella Cassa Forense il nuovo istituto del “cumulo gratuito” dei periodi assicurativi di cui alla l. n. 228/2012, commi 239-246, come modificati (a decorrere dal 1.1.2017) dal comma 195 dell’art. 1 della l. n. 232 del 2016, normativa che ha esteso l’operatività dell’istituto del cumulo gratuito anche agli iscritti alle casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti, tra cui la Cassa Forense.
Il cumulo gratuito dei contributi, esteso dall’art. 1, commi 195-198 della l. n. 232/2016 anche ai liberi professionisti, rappresenta, insieme alla totalizzazione e ricongiunzione, una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni.
Oltre che per la gratuità, si differenzia dalla ricongiunzione per non prevedere alcun trasferimento di contribuzione da una gestione all’altra6. Infatti, il cumulo dei periodi assicurativi attribuisce la facoltà – in via alternativa alla ricongiunzione ed alla totalizzazione – di ricompattare le anzianità contributive accreditate in più gestioni e temporalmente non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione.
L’istituto del cumulo trova applicazione a qualunque gestione previdenziale, incluse le casse dei liberi professionisti, consentendo l’accesso ai trattamenti pensionistici (pensione di vecchiaia, pensione inabilità, pensione ai superstiti, pensione anticipata) anche in presenza di un autonomo diritto a pensione in una singola forma previdenziale.
3. - I soggetti beneficiari.
Il cumulo dei contributi è rivolto ai soggetti con carriere discontinue (o di un doppio lavoro) e con contributi versati in due o più gestioni previdenziali differenti, ed è lo strumento che consente il cumulo dei contributi versate in diverse gestioni ai fini pensionistici (nel cumulo è ricompreso anche la contribuzione del riscatto della laurea).
Lo strumento del cumulo è esercitabile dai lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata Inps ed alle casse di previdenza categoriali dei liberi professionisti.
È un istituto che va attivato al momento del pensionamento e consente di sommare figurativamente, ai fini previdenziali, periodi contributivi non coincidenti maturati presso diverse gestioni (unico limite è quello di non essere già titolare di pensione in una delle gestioni interessate).
I professionisti con versamenti contributivi in diverse gestioni previdenziali, al fine di riconoscere un’unica pensione, quindi, possono sommare gratuitamente tutti gli spezzoni di contributi versati in diverse gestioni previdenziali, spezzoni che concorreranno sia al diritto alla pensione che alla misura del trattamento pensionistico.
Il cumulo consente di conseguire un trattamento pensionistico in pro quota senza la necessità di ricorrere alla totalizzazione, che comporta un calcolo interamente contributivo della pensione, o alla onerosa ricongiunzione.
Il cumulo, consente, quindi, al professionista, al fine di maturare il diritto alla pensione, di sommare in modo gratuito, i contributi versati (dai professionisti) in gestioni previdenziali diverse. In base all’art. 1 del Regolamento della Cassa del 25.10.2019, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di prestazioni pensionistiche.
4. - Domanda amministrativa, contenuto ed ente previdenziale legittimato.
L’avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell’interessato (o dei suoi superstiti).
Infatti, le prestazioni in regime di cumulo sono corrisposte su domanda degli aventi diritto; i soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la domanda all’ente previdenziale di ultima iscrizione ed, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta
accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Nel caso di soggetto iscritto a più forme assicurative, l’interessato al cumulo ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le gestioni interessate al cumulo.
In pratica, non è possibile un cumulo parziale della contribuzione versata solo in alcune gestioni, deve cioè interessare nella loro totalità e interezza tutti i periodi contributivi accreditati nelle diverse gestioni.
Il cumulo in questione è uno strumento particolare in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione per valorizzare la contribuzione versata in più casse di previdenza categoriali: con il cumulo, a differenza della ricongiunzione, non si ha alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra.
A differenza della totalizzazione il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo; consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascuna gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni.
5. - I trattamenti pensionistici erogati tramite cumulo.
A decorrere dal 2017 è possibile per l’avvocato l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento delle seguenti prestazioni: a) pensione di vecchiaia in cumulo; b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, l. n. 214/2011 e successive modifiche; c) pensione di inabilità in cumulo; d) pensione indiretta in cumulo.
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere utilizzato, infatti, per l’accesso alle prestazioni sotto elencate (la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola):
a) Pensione di vecchiaia in cumulo.
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato dall’avvocato solo nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni interessate.
La pensione di vecchiaia in cumulo, come affermato dal Ministero del lavoro, “tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse”.
La pensione di vecchiaia in cumulo, con riferimento alla quota di competenza della Cassa Forense, decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di età e contributivi (70 anni di età e 35 di anzianità contributiva a decorrere dal 2021) per la pensione di vecchiaia, ovvero, a richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.
La Cassa Forense liquiderà la pensione di vecchiaia di sua competenza alla maturazione dell’età prevista dal proprio regolamento (70 anni di età dal 2021), indipendentemente dalla data di decorrenza della quota Inps (fattispecie a formazione progressiva).
Il ricorso al cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia è consentito soltanto al ricorrere dei requisiti anagrafici previsti dal proprio regolamento.
Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio dal cumulo, e sempre che sussistano i requisiti minimi di contribuzione di cui all’art. 24, commi 6 e 7 della l. n. 214/2011 (66 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione).
Ne consegue che, nel caso in cui le gestioni coinvolte dal cumulo prevedano requisiti diversi per accedere alla pensione, per la pensione si farà riferimento al perfezionamento dei requisiti anagrafici (e contributivi) più elevati tra quelli previsti dalle singole gestioni coinvolte.
La pensione anticipata in regime di cumulo, invece, può essere richiesta, a prescindere dall’età, solo in presenza dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 24, comma 10, l. n. 214/2011.
Nel caso di cumulo con periodi di contribuzione in un ente che preveda un’età di pensionamento più bassa (ad es. Inps), la quota di pensione di competenza della Cassa Forense potrà essere erogata solo a decorrere dal compimento dell’età prevista dal Regolamento Prestazioni della Cassa (70 anni a partire dal 2021), e sempreché sussistano i requisiti minimi di contribuzione. La pensione di vecchiaia in cumulo si consegue, quindi, in forma progressiva al raggiungimento dell’età prevista da ciascun ordinamento, considerando però i contributi accreditati in tutte le gestioni interessate dal cumulo.
b) Pensione d’inabilità in cumulo.
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato anche per il conseguimento della pensione d’inabilità. Tale diritto matura sulla base dei requisiti d’iscrizione e di contribuzione previsti nella gestione previdenziale nella quale il richiedente è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (per la Cassa Forense: 5 anni di iscrizione ed iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età).
La pensione d’inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi.
c) Pensione d’invalidità.
L’istituto del cumulo dei periodi assicurati non può essere utilizzato per conseguire il diritto alla pensione d’invalidità (art. 1, comma 2, Regolamento per le Prestazioni in regime di cumulo del 25.10.2019).
d) Pensione ai superstiti.
La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato o pensionato con periodi d’iscrizione alla Cassa Forense, anche nel caso in cui il de cuius risultasse in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni previdenziali interessate.
I requisiti d’iscrizione e contribuzione sono quelli previsti nella gestione pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Il trattamento per i superstiti si differenzia a seconda che il cumulo contributivo rilevi ai fini del conseguimento della pensione indiretta o di reversibilità. Nel caso della pensione indiretta, si “utilizzano” tutti i periodi di contribuzione accreditati presso le singole gestioni d’iscrizione; nel caso di reversibilità della pensione diretta ottenuta con cumulo, rileva la disciplina di ogni singola gestione.
e) Pensione anticipata.
In ordine alla pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, l. n. 214/2011 e successive modifiche, si evidenzia che per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali, ad esempio, la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali. Per l’ammissione alla pensione anticipata occorrerà, quindi, avere maturato i requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 10 dell’art. 24 della l. n. 240/2011. f) Pensione di anzianità.
L’istituto del cumulo previdenziale non può essere utilizzato, invece, per accedere alla pensione di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento delle prestazioni della Cassa (ed ora art. 45 Regolamento Unico della Previdenza Forense), norma che prevede la facoltà per l’iscritto alla Cassa di anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età, fermo restando i requisiti di età e anzianità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento delle prestazioni di Cassa Forense.
L’istituto del cumulo non è, quindi, utilizzabile per il conseguimento della pensione di anzianità (art. 1, comma 2, Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo).
6. - Criteri di calcolo della pensione.
In ordine alle modalità di calcolo della pensione pro quota della Cassa Forense, occorre evidenziare che le gestioni interessate al cumulo, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (ogni ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento, applicando le proprie regole di calcolo, le retribuzioni ed i contributi versati).
Le regole per il calcolo della pensione in cumulo sono 15 più favorevoli per l’assicurato rispetto a quelle della totalizzazione, dove trova generale applicazione il pro rata contributivo, con la sola eccezione della ipotesi di maturazione di un autonomo diritto a pensione.
Per la misura della pensione potranno essere utilizzati anche i periodi coincidenti, atteso che10, per la misura del trattamento pensionistico pro quota (a differenza del diritto a pensione) devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni (ciascuna gestione, provvederà a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo).
Ne consegue per la Cassa Forense, che:
- per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, raggiungano l’anzianità contributiva prevista per il diritto a pensione di vecchiaia (35 anni dal 2021), si procederà al calcolo della pensione con il sistema retributivo previsto dal Regolamento delle prestazioni della Cassa;
- per coloro che, con l’istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a quella prevista per il diritto a pensione (35 anni dal 2021), si procederà al calcolo della pensione con il sistema contributivo previsto dal regolamento delle prestazioni.
Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l’anzianità assicurativa (35 anni dal 2021), ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, e che non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione verso altro ente previdenziale ovvero della totalizzazione, hanno diritto di chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.
Le quote di pensione liquidate dalla Cassa Forense in regime di cumulo non sono soggette all’integrazione al trattamento minimo11.
L’integrazione al trattamento minimo trova invece applicazione quando il professionista raggiunge, nella gestione categoriale, i requisiti minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico. La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense non può comunque essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006 e successive modifiche.
Occorre evidenziare, però, che la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione.
Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’Inps (Art. 1, comma 24, l. n. 228/2012) tramite un sistema di convenzioni tra gli enti previdenziali, anche nell’ipotesi in cui l’Inps non dovesse essere interessato al pagamento di nessuna quota di pensione, con un solo assegno omnicomprensivo; infatti, l’importo è determinato dalla somma dei pro quota, tante quante sono le gestioni interessate (ciascuna gestione determinerà l’importo pensionistico sulla base dei rispettivi periodi di iscrizione maturate, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni).
Tra la Cassa Forense e l’Inps è stata stipulata apposita convenzione con la quale sono state disciplinate le modalità procedurali per provvedere al pagamento delle pensioni in cumulo in favore degli aventi diritto.
In base a detta convenzione, il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, è effettuato dall’Inps con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso per il pagamento della generalità dei trattamenti pensionistici.
6. - Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo.
L’iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo, erogata da un altro ente, che mantenga l’iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino al perfezionamento dei requisiti di età e contributivi (dal 2021: 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa). Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, trovano applicazione:
- l’art. 2, comma 4, Regolamento contributi (ed ora art. 17, comma 3, Regolamento Unico della Previdenza Forense), in base al quale, a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un albo forense e percettori di reddito da relativa attività professionale, devono corrispondere il contributo nella misura prevista per i pensionati (7,50% a decorrere dal 1 gennaio 2021, e 3% per il reddito eccedente il tetto);
- l’art. 6 del Regolamento contributi (ed ora art. 18, comma 1, Regolamento Unico della Previdenza Forense), in base al quale tutti gli avvocati iscritti agli Albi devono versare alla Cassa il contributo integrativo ed applicare, quindi, una maggiorazione percentuale (del 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini iva. 7.
- Considerazioni conclusive.
In presenza di contribuzioni versate in più gestioni non sempre il cumulo gratuito da ultimo introdotto costituisce la scelta migliore in termini di rendimento e valorizzazione dei contributi medesimi12. Indubbiamente la gratuità del cumulo rispetto all’onerosità della ricongiunzione ed al fatto che è applicabile anche ai contributi di cui alla gestione separata Inps (spesso versati anche dai liberi professionisti nei primi anni della professione allorché non era obbligatoria l’iscrizione alla Cassa forense) rende il cumulo più facilmente attuabile.
Rispetto alla totalizzazione la convenienza risiede nel fatto che in quest’ultima viene applicato il calcolo c.d. contributivo, che di per sé è più penalizzante rispetto al calcolo c.d. retributivo della pensione.
Tuttavia è necessario tener presente che gli spezzoni di contributi piuttosto esigui, laddove lasciati (in caso di cumulo) nella rispettiva gestione, potrebbero dar luogo ad importi di quote di pensione davvero esigue mentre con la ricongiunzione, venendo il calcolo della pensione ad essere effettuato su tutti i contributi, il trattamento pensionistico potrebbe risultare maggiore che non in caso di cumulo. E ciò potrebbe esser ancor più evidente laddove venisse ancora applicato il calcolo c.d. retributivo, con possibilità di avere l’integrazione al trattamento minimo, esclusa invece in caso di pensione calcolata con il sistema c.d. contributivo.
Certamente queste considerazioni vanno integrate con il costo della ricongiunzione, poiché il conteggio sarà diverso per ciascun lavoratore e tanto più alta è l’età di accesso alla prestazione tanto meno appetibile è la ricongiunzione per la riduzione della speranza di vita. Rispetto alla totalizzazione, il cumulo differisce per la modalità di calcolo del pro rata, poiché nel primo caso si applica il calcolo c.d. contributivo a tutti i contributi mentre nel secondo caso dipende dalla disciplina delle rispettive gestioni.
Ma non è detto che per tutti sia sconveniente l’applicazione del calcolo contributivo, se si pensa ai casi di lavoratori autonomi che hanno sempre percepito redditi elevati, con conseguente versamento di altrettanta contribuzione, ed abbiano presentato domanda di riscatto di contribuzione da accreditare ante 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 1, comma 280, legge n. 208/2015.
Quest’ultimo, interpretando autenticamente l’art. 2, comma 18, della legge 335/1995, ha consentito la non applicazione del c.d. massimale, fermo restando il calcolo c.d. contributivo, agli assunti successivamente al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano contributi riferiti a periodi precedenti al 1° gennaio 1996, per i quali sia stata presentata la richiesta di riscatto con accreditamento in un periodo antecedente al 1° gennaio 1996, e ciò a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. conclusione, la scelta del diverso sistema di calcolo degli spezzoni contributivi dovrà esser ponderata caso per caso, sulla base dei redditi percepiti nel periodo di attività, della data di decorrenza dell’anzianità contributiva e delle gestioni in cui si trovano i vari spezzoni contributivi”.
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