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Esonero contributivo 2021: istruzioni per l’uso

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Michele Proietti

I riferimenti normativi L’Art. 1, comma 20 della legge 30/12/2020 n. 178 ha previsto uno specifico fondo di un miliardo di euro (aumentato a 2,5 miliardi con D.L. n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021) destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private di cui ai D. Lgs. 509/94 e 103/1996. Tale beneficio, per espressa previsione legislativa, è riservato agli iscritti che abbiano percepito, per l’anno d’imposta 2019, un reddito non superiore ad Euro 50.000,00 e abbiano subito un calo di fatturato, nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto all’anno precedente.

Il successivo Decreto Ministeriale attuativo (D.M. n. 82 del 17/05/2021, ma pubblicato solo il 28/07/2021) ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, sia per gli autonomi iscritti all’INPS sia per i liberi professionisti iscritti alle Casse, individuando anche la rispettiva quota parte del limite di spesa assegnata (1 miliardo di euro ai liberi professionisti iscritti alle Casse). Va ricordato, da ultimo, l’art. 47bis del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, che ha fissato al 31/10/2021 il termine ultimo per regolarizzare la propria posizione contributiva finalizzata al riconoscimento del beneficio. Alla luce di quanto sopra riportato la prima considerazione da fare è che le Casse non hanno alcuna discrezionalità nell’applicazione della misura essendo la stessa interamente disciplinata da norme statali (leggi e D.M. attuativi).

Requisiti oggettivi e soggettivi Come già accennato, il primo requisito richiesto è la produzione di un reddito professionale (precisazione contenuta nel D.M. attuativo) non superiore a 50.000,00 euro per l’anno 2019. A questo deve aggiungersi un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato del 2019. Unica deroga a questi due requisiti oggettivi è stabilita per coloro che abbiano avviato l’attività (e quindi si siano iscritti alla Cassa) nel corso del 2020.

Per costoro si prescinde da ogni requisito reddituale o di calo di fatturato. Sono, viceversa, esclusi totalmente dal beneficio, come precisato dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, gli iscritti alle Casse nel 2021. Con riferimento ai requisiti oggettivi va osservato come la rigidità del calo di fatturato richiesto (33% tra il 2020 e il 2019) escluda totalmente gli iscritti che nel 2019 abbiano dichiarato un Volume d’Affari pari a zero e quasi totalmente quelli che, sempre nel 2019, hanno prodotto un Volume d’Affari molto basso.

In tali ultimi casi, infatti, il calo di fatturato nel 2020 potrebbe avere dei presupposti del tutto casuali. Ciò riduce notevolmente la platea dei soggetti interessati ma, come sottolineato in premessa, si tratta di un requisito fissato per legge che non è, in alcun modo, modificabile dalle Casse.

Tra i requisiti soggettivi richiesti va segnalato il non essere titolari di pensione diretta (salvo la pensione di invalidità) o di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero.

È richiesto, inoltre, l’ulteriore requisito dell’essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, da valutarsi secondo le disposizioni ordinamentali di ciascun Ente. Con riferimento ai requisiti soggettivi dell’assenza di rapporto di lavoro dipendente o di pensionamento non è chiaro se tali requisiti debbano sussistere per l’intero anno 2021 ovvero anche solo per una parte, considerato che i contributi previdenziali per gli avvocati sono calcolati su base annua e sono interamente dovuti anche se il periodo di iscrizione è limitato ad una frazione di anno. Sul punto una decisione finale sarà presa con il successivo Decreto Ministeriale che, dopo la scadenza del termine per le domande, stabilirà la ripartizione delle somme disponibili tra i vari Enti. C’è da dire che, allo stato, esistono due elementi orientativi, anche se tra loro parzialmente contrastanti. Da una parte la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, su richiesta dell’AdEPP che aveva formulato alcuni quesiti, precisa che “Per i soggetti cancellati nel corso dell’anno 2021, ma comunque tenuti a versare i contributi di competenza dell’anno 2021, l’esonero può essere riconosciuto”.

Dall’altra la circolare INPS n. 124 del 6/8/2021 che, con riferimento agli autonomi iscritti all’INPS, ha precisato che, il beneficio dell’esonero spetta solo con riferimento ai mesi non coincidenti con il pensionamento o con altre attività di lavoro dipendente. È ragionevole pensare che la decisione finale dei Ministeri possa essere orientata dal numero di domande che perverranno e dalla capienza o meno dell’importo complessivo stanziato per i professionisti di un miliardo di euro. Nel frattempo si suggerisce a coloro che si trovino in tale situazione, di presentare ugualmente la domanda, mediante l’apposita procedura presente sul sito di Cassa Forense, all’interno dell’area riservata, precisando i periodi in cui si sia svolta l’attività di lavoro subordinato nel corso del 2021 (per i pensionamenti in corso d’anno la Cassa procederà ad una verifica d’ufficio delle decorrenze).

Termini e modalità per le domande

Le richieste di esonero, come precisato nel D.M., vanno presentate entro il termine perentorio del 31/10/2021 secondo le modalità stabilite da ciascuna Cassa. Cassa Forense ha messo a disposizione degli iscritti, già dallo scorso 5 agosto, una procedura informatica per la presentazione della domanda mediante accesso alla sezione riservata del sito Internet (www.cassaforense.it). Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, per espressa disposizione del D.M. attuativo, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Eventuali richieste pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quella stabilita, non potranno essere prese in considerazione. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio agli aventi diritto. Il requisito della regolarità contributiva sarà verificato d’ufficio dagli Enti concedenti, a far data dal 1/11/2021, tenendo conto anche dei versamenti effettuati entro il 31/10/2021.

A tale proposito va precisato che la procedura informatica realizzata da Cassa Forense è in grado di segnalare all’iscritto che stia cercando di inoltrare la domanda, la presenza di eventuali irregolarità contributive che il professionista può, nella stessa sede, impegnarsi a regolarizzare. Con successiva comunicazione Cassa Forense fornirà il dettaglio degli importi da pagare entro il 31 ottobre, per consentire l’accesso al beneficio a coloro che si siano impegnati a regolarizzare la posizione contributiva.

Oggetto dell’esonero

Ma in cosa consiste il beneficio del parziale esonero contributivo? Quali sono, in concreto, i contributi previdenziali che possono essere posti a carico dello Stato e in che misura? A queste domande risponde, in modo esaustivo, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, su specifico quesito inoltrato dall’AdEPP, chiarendo alcuni dubbi derivanti dal Decreto attuativo. Secondo il Ministero, infatti, l’espressione “contributi di competenza dell’anno 2021” fa riferimento, in generale, ai contributi previdenziali da versare, entro l’anno 2021, sia a titolo di contribuzione minima per il medesimo anno 2021, che di contribuzione a saldo, parametrata ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021.

Per quanto riguarda Cassa Forense l’esonero può, quindi riguardare, sia il contributo minimo soggettivo relativo al 2021 sia l’autoliquidazione sul reddito 2020 connessa alla presentazione del mod. 5/2021. Al contrario, l’esonero non può riguardare né il contributo integrativo (per sua natura riscosso dal cliente) né il contributo di maternità (che non ha natura previdenziale ma assistenziale). Va precisato, infine, che esiste un limite individuale all’esonero che non potrà, in ogni caso, superare i 3.000,00 euro per ciascun avente diritto. Resta inteso, però, che la concreta portata del beneficio verrà determinata da un successivo Decreto Ministeriale con il quale saranno definiti, sulla scorta del numero complessivo di domande pervenute, i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del D.M. 17/5/2021).

Ciò, naturalmente, per rispettare il limite complessivo del fondo stanziato per i professionisti, pari a un miliardo di euro. Da ultimo va ricordato che il Ministero si è anche pronunciato per il caso in cui il contributo potenzialmente oggetto di esonero fosse già stato pagato, in tutto o in parte, dall’iscritto.

In questi casi, in analogia a quanto espressamente previsto per l’INPS, l’avente diritto all’esonero potrà ottenere il rimborso di quanto versato ovvero la compensazione con eventuali somme dovute. L’avvenuto pagamento, pertanto, non è di ostacolo alla presentazione della domanda di esonero in caso di presenza degli altri requisiti previsti. Come ultima 117 annotazione vanno fugate le preoccupazioni sui riflessi pensionistici dell’eventuale ammissione al beneficio dell’esonero parziale.

La parte di contributo che resta a carico dello Stato consente al professionista di maturare, comunque, il periodo di iscrizione cui il pagamento si riferisce come se avesse eseguito egli stesso il versamento. Naturalmente, la quota versata dallo Stato non potrà essere portata in detrazione dal professionista nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo in quanto non sostenuta direttamente.


Note

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