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Azione di surrogazione dell’ente previdenziale in caso di erogazione di prestazioni di assistenza indennitaria a favore dell’iscritto*

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Marcello Bella**

1. Art. 1916 del codice civile: diritto di surrogazione dell’assicuratore

a) L’art. 1916 del codice civile prevede la surrogazione in materia assicurativa e trova il suo fondamento giuridico nel principio indennitario, ovvero, laddove il sinistro sia provocato dal fatto di un terzo, il quale ne debba rispondere verso l’assicurato-danneggiato, il legislatore intende perseguire la finalità di impedire che l’assicurato possa ottenere due volte il risarcimento. 1

Parimenti, la surrogazione ha come obiettivo anche quello di impedire che sia il terzo a giovarsi degli effetti del contratto, circostanza che potrebbe verificarsi nel caso in cui l’assicurato-danneggiato ometta di azionare il diritto nei confronti del terzo, confidando in via esclusiva nell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la dottrina dominante ritiene che la surroga assicurativa costituisca una successione a titolo particolare nel diritto di credito e nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte, allorché ha chiarito che l’assicuratore subentra nei diritti risarcitori del danneggiato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il danneggiato se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento.2

Si è affermato, in proposito, che il diritto di surroga richiede il verificarsi di specifici presupposti:

i) la ricorrenza di un credito dell’assicurato verso il responsabile civile;

ii) il trasferimento del credito del danneggiato all’assicuratore sociale, una volta che esso sia stato esercitato, con correlativa perdita del diritto di credito da parte del danneggiato.3

Invero, l’inquadramento della surroga assicurativa ha particolare rilievo, giacché, laddove si sostenga l’assimilabilità della surroga assicurativa ad uno dei casi rientranti nell’art. 1203, n. 5, del codice civile – concernente la surrogazione legale –, con il pagamento dell’indennità si determinerebbe l’automatica surroga- zione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato; vice- versa, inquadrando la surroga assicurativa al di fuori dello schema della surrogazione per pagamento, è necessario che, oltre al pagamento, l’assicuratore comunichi al terzo responsabile del danno l’intenzione di esercitare il diritto di surroga, affinché quest’ultimo sia azionabile.

Sul punto, la giurisprudenza si è espressa ritenendo necessaria, al fine di perfezionare la surroga assicurativa, la dichiarazione rivolta al terzo responsabile da parte dell’assicuratore, 4 dichiarazione che non deve avere forme particolari, né deve essere fatta a mezzo ufficiale giudiziario e perché produca effetti deve essere effettuata solo dopo il pagamento dell’indennità.

In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che «risulta convalidata la ricostruzione dell’istituto della surroga come peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell’infortunato, successione che si realizza nel momento in cui l’assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l’infortunato è stato ammesso ad usufruire dell’assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge e abbia manifestato la volontà di avvalersi della surroga» (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29.04.2015, n. 8620).

Parimenti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha osservato che «la surroga dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all’assicurato, bensì quando l’assicuratore, avvalendosi del disposto della citata norma, richieda al danneggiante il rimborso dell’indennità; pertanto, qualora lo assicuratore non si avvalga di tale facoltà, il danneggiato, ancorché abbia già riscosso l’indennità assicurativa, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione» (Cass., Sez. II, 9.07.2018, n. 18016, cit.).

Ne discende che, secondo l’impostazione in comento, la successione particolare nel diritto di credito dell’assicurato si verifica nel momento in cui il terzo riceve la comunicazione, da parte dell’istituto assicurativo, dell’avvenuta ammissione del danneggiato all’assistenza ed agli indennizzi previsti dalla legge, qualora vi sia la contestuale manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga5.

Dunque, prima di tale comunicazione al responsabile del danno, non si verifica alcuna sostituzione nel diritto di credito del danneggiato, il quale pertanto astrattamente potrebbe sempre agire nei confronti del danneggiante in via risarcitoria.

In tale circostanza, per parte della dottrina, neanche si realizzerebbe una violazione del principio della “compesatio lucri cum damno”, atteso che i due pagamenti – indennizzo e risarcimento – avverrebbero sulla base di due titoli diversi: l’uno sul contratto e l’altro sulla responsabilità civile6.

Tuttavia, qualora la comunicazione avvenga dopo che il danneggiante abbia già provveduto al risarcimento integrale del danno (sia pure intervenuto in via transattiva), la pretesa non può rivolgersi contro il danneggiante che ha risarcito, bensì contro l’assicurato che ha ottenuto una doppia corresponsione di poste risarcitorie 7.

Viceversa, dal momento in cui opera la surrogazione, cioè dall’avviso inviato al responsabile dall’assicuratore, il pagamento eseguito dal primo all’assicurato non ha più effetti solutori verso il secondo8.

Il suesposto indirizzo giurisprudenziale è stato ritenuto prevalente sino ai recenti arresti della Suprema Corte, la quale, a Sezioni Unite, ha osservato che «L’art. 1916 c.c., comma 1, nel disporre che «l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili”, collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell’indennità assicurativa.

Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all’apprezzamento dell’assicuratore solvens.

La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto da parte dell’assicuratore sono – come è stato rilevato in dottrina – effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell’indennità assicurativa.

Questa interpretazione è confermata dall’analisi dell’art. 1203 c.c., il quale, attraverso l’ampio rinvio del n. 5 (“negli altri casi stabiliti dalla legge”), è suscettibile di comprendere nell’ambito della surrogazione legale, operante di diritto, anche questa peculiare di successione a titolo particolare nel credito, nella quale la prestazione dell’assicuratore è diretta ad estinguere un rapporto diverso da quello surrogato (cfr. Cass., Sez. U., 29 settembre 1997, n. 9554).

E si tratta di soluzione maggiormente in linea con la ratio della surrogazione dell’assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l’automaticità, il legislatore, in ossequio al principio indennitario, abbia voluto impedire proprio la possibilità per l’assicurato-danneggiato, una volta ricevuto l’indennizzo dall’assicuratore, di agire per l’intero nei confronti del terzo responsabile; laddove questo principio verrebbe incrinato se l’inerzia dell’assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell’assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto» (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 22.05.2018, n. 12565) 9 .

Questo secondo orientamento che non ritiene necessaria, ai fini della surroga, la previa comunicazione al terzo danneggiante a cura dell’assicuratore, è senza dubbio preferibile all’opposta tesi, giacché quest’ultima non garantisce che l’assicurato-danneggiato non percepisca un duplice risarcimento.

Per quanto riguarda le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, il principio generale è che il terzo danneggiante non può opporre all’assicuratore che agisce in surroga quelle eccezioni derivanti dal contratto al quale egli resta estraneo. 10

Tuttavia, il terzo può sempre dedurre l’invalidità e l’inesistenza del contratto – giacché in tal caso non è sussistente il diritto –, ma non può dedurne l’annullamento, la risoluzione e la rescissione, né può opporre l’insussistenza degli estremi dell’indennizzabilità del sinistro, trattandosi di requisiti attinenti al rapporto assicurativo. 11

Al contrario, è legittimato a contrastare i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. 12

 Inoltre, poiché l’assicuratore subentra nei confronti del terzo nella stessa posizione dell’assicurato-danneggiato, il terzo può validamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato, ovvero, ad esempio, può eccepire l’inesistenza del proprio debito, l’estinzione del debito, la prescrizione 13, purché si tratti di circostanze intervenute anteriormente alla data in cui la surroga è diventata efficace 14.

Da quanto sopra deriva, come conseguenza in ordine al regime ed al termine di prescrizione del diritto dell’assicuratore, che il termine di prescrizione è il medesimo di quello che si riferisce al diritto del danneggiato verso il responsabile,15 con la conseguenza che, se il diritto era già prescritto all’atto dell’esercizio del diritto di surroga, l’eccezione può essere opposta all’assicuratore16 .

Ne discende, altresì, che, dal momento in cui la surroga diviene efficace, gli atti interruttivi della prescrizione possono essere validamente posti in essere solo dall’assicuratore e non dall’assicurato;17 ciò non toglie che l’assicuratore può giovarsi dei precedenti atti interruttivi effettuati dall’assicurato prima dell’esercizio della surroga 18 .

b) Per quanto concerne i limiti oggettivi della surroga, ovvero il petitum dell’azione dell’assicuratore, esso incontra un duplice limite, dato dall’importo della somma corrisposta a titolo di indennità, nonché dall’entità del risarcimento dovuto dal responsabile all’assicurato; ciò comporta che l’assicuratore non può ottenere più di quanto abbia pagato e il responsabile non è tenuto a corrispondere più di quanto dovrebbe all’assicurato– danneggiato.19

Ciò non toglie, peraltro, che l’assicurato possa agire direttamente nei confronti del responsabile per il danno ulteriore, non coperto da assicurazione, e per il quale non opera la surroga.20

L’ente assicuratore ha dunque il diritto di surrogarsi nei limiti della prestazione corrisposta: in questi limiti, con il pagamento intervenuto nell’ambito del rapporto assicurativo, l’ente è surrogato nel rapporto tra danneggiato e terzo danneggiante; pertanto, come ha osservato la giurisprudenza, nell’ipotesi che il danno si verifichi nell’ambito della circolazione stradale e l’indennizzo venga corrisposto da ente di natura previdenziale, poi surrogatosi, l’assicuratore della responsabilità civile può e deve solo pagare all’ente la somma per cui questo dichiara d’aver prestato nel rapporto previdenziale.

Al complesso di atti appena descritto l’art. 28 l. n. 990 del 1969 ricollega l’effetto di estinguere, nel rapporto assicurativo, il diritto del danneggiato verso l’assicuratore, nei limiti della somma che lo stesso danneggiato ha già percepito dall’ente nel rapporto previdenziale” (Cass., Sez. III, 22 gennaio 1998, n. 605).

In particolare poi, per quanto concerne il risarcimento, giova osservare che la giurisprudenza esclude che, in caso di danni subiti da un lavoratore infortunato, esista sovrapposizione, anche parziale, tra la prestazione erogata dall’ente gestore di assicurazioni sociali ed il risarcimento del danno biologico.21

Infatti, a giudizio della Suprema Corte, le prestazioni assicurativo-previdenziali indennizzano, all’assistito-danneggiato, il pregiudizio subito nell’attitudine a ricavare un reddito dall’esercizio dell’attività lavorativa, mentre il risarcimento del danno biologico è volto a ristorare il danneggiato nel pregiudizio subito nel suo valore personale. 22

Ed invero, la giurisprudenza ha superato la regola che consentiva all’assicuratore sociale di agire sull’intera somma liquidata a titolo di risarcimento a favore del danneggiato, senza fare distinzione tra le singole poste del danno, a seguito della decisione del Giudice delle leggi nel 1989, cui sono seguite dopo due anni le note ed importanti decisioni del 1991. 23

La ratio ispiratrice delle decisioni di cui al precedente capoverso va individuata nella circostanza che il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: il primo riguarda il cd. danno alla salute, mentre il secondo attiene alla capacità di produrre reddito, sicché il giudice deve procedere a due distinte liquidazioni. 24

Ciò non toglie che, sotto un profilo di valutazione giudiziale, affinché il risarcimento del danno non si traduca in un arricchimento senza causa, il giudice deve valutare tutte le particolarità del fatto concreto e considerare che i due pregiudizi, pur se ontologicamente diversi, costituiscono entrambi proiezioni negative di un medesimo evento e le liquidazioni dei danni, che vanno sempre tenute distinte, devono essere tenute presenti contemporaneamente in modo che la liquidazione complessiva corrisponda comunque al danno nella sua globalità.25

In merito, occorre comunque rilevare che il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 28, commi 2, 3 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – in tema di assicurazione obbligatoria da circolazione stradale – nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona, non altrimenti risarciti (Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 319).

Successivamente, la Corte Costituzionale ha ribadito il principio, affermando chiaramente “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico” (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356) e, nel contempo, auspicando un inter- vento diretto del legislatore “ad una riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale”.

Ed invero, il legislatore è intervenuto in materia con il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali –, introducendo, con l’art. 13, anche l’indennizzo del danno biologico, in tal modo recependo l’invito della giurisprudenza costituzionale, stabilendo che le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Si tratta, evidentemente, di disposizioni applicabili all’I.N.A.I.L., quale ente gestore dell’assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro, che, in tal modo, potrà surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, anche al risarcimento del danno biologico26 .

In proposito, la Suprema Corte ha di recente affermato che “Il diritto di surroga dell’Inail, in altre parole, non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la cd. “socializzazione” del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie (danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale” (Cass., 29 maggio 2018, n. 13393).

In tale ottica, assumono rilevanza le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nn. 26972-26975 dell’11 novembre 2008 in ordine all’unicità della categoria generale del danno non patrimoniale, nonché il contrasto nella giurisprudenza sul punto anche dopo l’intervento della Corte a Sezioni Unite. Circa la natura del credito dell’assicuratore, dopo un primo contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte, in quanto da una parte si era dapprima sostenuto che la surrogazione non importa l’assunzione della natura risarcitoria dell’originario credito, che pertanto assume la natura di credito di valuta27 e, dall’altra, in seguito, si è affermato che la speciale successione a titolo particolare del credito dell’assicurato verso il terzo fa sì che dalla originaria obbligazione mutui la natura di debito di valore28, sono intervenute le Sezioni Unite per dirimere la problematica, affermando che il pagamento dell’indennizzo non trasforma l’originaria obbligazione in debito di valuta.29

Da ultimo, si osserva che, sotto il profilo processuale, nel giudizio di surrogazione, l’assicuratore ha la legittimazione esclusiva ad agire contro il terzo, sicché non occorre integrare il contraddittorio nei confronti dell’assicurato.30

Qualora, peraltro, la surrogazione intervenga nelle more del giudizio promosso nei confronti del responsabile dal danneggiato, si applicano le regole ordinarie in materia di successione del diritto controverso ex art. 111 del codice di procedura civile e, pertanto, l’assicuratore può intervenire nel giudizio pendente e l’assicurato può essere estromesso.

II. Il diritto di surrogazione in materia di assistenza indennitaria nell’ambito della previdenza forense

Ciò posto in termini di disciplina generale, occorre rilevare, per quanto concerne la previdenza forense, che l’art. 6, commi 2 e 3, della legge 576/1980, come novellata, dispone che, “in caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarci- mento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga”.

Parimenti, l’art. 57, commi 1 e 2, del Regolamento Unico della Previdenza Forense, approvato con decreto ministeriale del 21.07.2020 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 200 dell’11.08.2020, prevede che “In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono, invece, proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del Codice Civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga”.

Ne deriva che, in caso di invalidità dovuta ad infortunio in base alla norma di cui innanzi, la Cassa Forense è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile in concorso con l’assicuratore privato dell’avvocato iscritto31.

L’art. 18, comma 2, della legge 141/1992, in tema di assistenza indennitaria, prevede che può essere concesso un indennizzo, secondo particolari modalità di calcolo, a favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, i quali non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per almeno tre mesi, a seguito del verificarsi di determinati eventi.

L’indennizzo dovuto ai sensi del secondo comma dell’art. 18 in caso di infortunio o malattia è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell’attività, per non più di dodici mesi, “ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall’iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci”.

Ne discende che la copertura indennitaria in parola è collegata e commisurata esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull’attitudine al lavoro dell’iscritto, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita, restando in tal modo esclusa la risarcibilità del danno biologico di per se stesso e nella sua integralità.

Dal dettato della norma di cui all’art. 18, comma 2, della legge 141/1992 in tema di assistenza indennitaria, non emerge dunque alcun riferimento in ordine all’applicabilità dell’art. 1916 del codice civile a tale materia. Al riguardo, si osserva anzi che il Regolamento della Cassa per la erogazione dell’assistenza – approvato con decreto ministeriale del 25 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015 – prevede all’art. 18, comma 1, lett. b), che, nel caso di responsabilità civile di terzi, il richiedente l’indennizzo “deve espressamente impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri diritti, ai sensi dell’art. 1201 c.c., limitatamente al danno patrimoniale e sino alla concorrenza dell’importo percepito a tale titolo. L’istante deve inoltre indicare tutti i dati necessari per consentire alla Cassa l’esercizio della facoltà di surroga nei diritti corrispondenti all’indennità erogata, impegnandosi altresì a trasmettere, entro 30 giorni dal deposito in cancelleria e/o dalla comunicazione, copia di ogni provvedimento civile o penale, nonché ogni altro documento o informazione che siano richiesti per l’istruzione della domanda”.

Orbene, occorre rilevare, a proposito della disposizione di cui al precedente capoverso, che vi è contenuto un espresso riferimento normativo all’art. 1201 del codi- ce civile, che prevede la surrogazione per volontà del creditore, il quale, ricevendo il pagamento da un terzo (che, per quanto di interesse, sarebbe l’ente previdenziale), può surrogarlo nei propri diritti. Ed invero, se- condo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come innanzi illustrato, la surrogazione per volontà del creditore, di cui all’art. 1201 del codice civile e la surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 del codice civile, si fondano su presupposti di fatto e di diritto affatto diversi, attuandosi la prima per volontà del creditore in virtù di una dichiarazione formale ed espressa del solvens e derivando la seconda dalla volontà della legge, nonché essendo azionabili, peraltro, con modalità differenti, avuto riguardo alla necessità della manifestazione esteriore della volontà ai fini della sur- roga assicurativa.32

Ne discende che, applicando alla surroga conseguente all’erogazione di indennità ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 141/1992 e dell’art. 18 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza la disposizione dell’art. 1201 del codice civile, ai fini della surrogazione la Cassa dovrebbe rimettersi, in certa qual maniera, alla volontà dell’iscritto-infortunato, mentre, alla luce di quanto innanzi illustrato a proposito della posizione assunta dalla giurisprudenza pronunciatasi sull’art. 1916 del codice civile, la Cassa si può agevolmente avvalere – a termini di legge – della surroga di cui alla disposizione da ultimo citata anche in materia di assistenza indennitaria.

Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la previdenza forense ha sempre avuto carattere sociale ai sensi dell’art. 1886 del codice ci- vile, rientrando nella sfera dell’art. 38 della Costituzione ed avendo assunto carattere obbligatorio per gli avvocati in virtù dell’art. 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 e dell’art. 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798. 33 

Ne discende che, alla luce della natura di assicurazione sociale in conformità all’art. 1886 del codice civile 34 , alla previdenza forense trova applicazione l’art. 1916 dello stesso codice in tema di surroga assicurati- va, sia quando l’ente previdenziale eroga prestazioni di natura previdenziale (il diritto di surroga della Cassa è infatti riconosciuto espressamente in tema di pensione di inabilità e di invalidità dall’art. 6 della legge 576/1980 e dai regolamenti, come visto), sia quando eroga prestazioni di natura assistenziale in conseguenza di infortunio o malattia, atteso che una diversa soluzione non appare conforme a logica, giacché non sarebbe dato comprendere perché la Cassa debba uniformarsi al disposto dell’art. 1916 del codice civile laddove sia tenuta all’erogazione di una pensione di invalidità o di inabilità e non sia, parimenti, tenuta all’applicazione della stessa disciplina laddove eroghi una prestazione indennitaria.

Ed invero, al di là delle considerazioni che precedo- no, laddove si obietti che l’art. 6 della legge 576/1980 (che richiama testualmente l’art. 1916 del codice civile) comunque è riferito a sole prestazioni di natura previdenziale, occorre rilevare che l’art. 1916 del codice civile è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza, oltre che al ristretto ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa all’I.N.A.I.L., anche alle spese assistenziali sostenute dall’I.N.P.S., riconoscendone il diritto al rimborso; 35 sotto tale profilo, non vi è chi non veda un’analogia di situazioni tra la copertura assistenziale fornita dall’I.N.P.S. e la copertura assistenziale assicurata dalla Cassa ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge 141/1992 e dell’art. 18 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, con conseguente applicazione dell’art. 1916 del codice civile anche alla fattispecie in esame.

Inoltre, giova segnalare che, anche a livello comunitario, l’art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, emendato ed aggiornato con il regolamento CEE del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 – concernente sia i lavoratori subordinati che i lavoratori autonomi, nonché i loro familiari –, poi sostituito dall’art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, deve essere interpretato, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria, nel senso che è ammissibile la surrogazione di un ente di previdenza sociale nei diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti del terzo responsabile di un danno che ha comportato il versamento di prestazioni di assistenza sociale da parte di detto ente, a condizione che l’esercizio della surrogazione non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell’autore del danno. 36

La Corte di Giustizia, in sostanza, ha ammesso che fossero applicate le disposizioni in questione, astrattamente applicabili alle sole prestazioni di previdenza sociale, anche a presta- zioni inquadrabili nella categoria dell’assistenza, attesa l’identità di ratio. Ne consegue che la Cassa Forense, laddove ha erogato l’indennizzo previsto dall’art. 18 della legge 141/92 e dall’art. 18 del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza per infortunio o malattia, subentra – fino a concorrenza dell’importo corrisposto – nei diritti risarcitori del danneggiato/assicurato nei confronti del terzo responsabile del sinistro (il caso che si presenta abbastanza frequentemente è quello del sinistro stradale) e, per ciò solo, nella posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se avesse agito direttamente nei confronti del soggetto obbligato al risarcimento. 37

L’art. 1916 del codice civile prevede, altresì, che l’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Al riguardo, si precisa che detta responsabilità si concretizza nell’improntare il rapporto nei confronti dell’istituto previdenziale, ovvero la Cassa Forense, a massima diligenza e buona fede mettendo la stessa Cassa Forense in con- dizione di potersi rivalere nei confronti del responsabile dell’evento dannoso dell’indennizzo erogato, a tal fine fornendo nominativo ed indirizzo del responsabile – ove conosciuti, ovviamente –, denominazione della compagnia di assicurazione nel caso in cui il responsabile abbia copertura assicurativa (il che, come noto, è obbligatorio nei casi di circolazione stradale), ecc...

In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che la violazione, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di garantire e consentire il diritto di surroga dell’assicuratore può comportare l’obbligo risarcitorio a carico dell’assicurato stesso. 38


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