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Appuntamento con il mod. 5/2019

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di Paola Ilarioni

Il versamento di luglio. Il 31 luglio p.v. scade il termine per il primo degli adempimenti connessi all’invio del modello 5/2019, il versamento della prima rata dei contributi dovuti in autoliquidazione; la seconda rata dovrà essere versata entro il prossimo 31 dicembre 2019. Con il modello 5/2019 viene definito, come noto, l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2018. Si ricorda che il contributo minimo soggettivo dell’anno 2018 è pari a € 2.815,00, come negli anni 2016 e 2017. Il contributo minimo integrativo, invece, non è dovuto per il periodo dal 2018 al 2022 (art. 15 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 nel testo riformulato e approvato con Ministeriale dell’11 aprile 2018 - pubblicato G.U Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2018). Resta, comunque, l’obbligo del versamento del contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA da versare, o in unica soluzione, alla scadenza della prima rata del 31 luglio o in due rate di pari importo di cui la seconda con scadenza 31 dicembre 2019.

La misura della contribuzione per gli iscritti è pari al 14,5% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto di € 98.050,00 (anche per il tetto reddituale si evidenzia lo stesso importo previsto per il 2016 e il 2017), oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%; per il calcolo del contributo integrativo la misura percentuale è del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva la contribuzione è invece ridotta alla metà, 7,25% per il calcolo del contributo soggettivo fino al tetto di € 98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%; per il calcolo del contributo integrativo è sempre dovuto il 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Agevolazioni per i giovani avvocati iscritti agli Albi/Cassa con meno di trentacinque anni; per quanto riguarda il contributo soggettivo per i primi sei anni con reddito inferiore a € 10.300,00 la misura del contributo soggettivo è pari ad ¼ del contributo minimo previsto per l’anno, mentre per i successivi due anni, sempre con reddito inferiore a € 10.300,00 la misura del contributo soggettivo è pari ad ½ del contributo minimo previsto per l’anno.

Il versamento ridotto fa maturare una anzianità di iscrizione ai fini previdenziali di soli 6 mesi; per avere il riconoscimento dell’intero anno previdenziale si può integrare il versamento entro l’ottavo anno (versando un ulteriore importo pari ad 1/4 del contributo minimo ordinario per i primi sei anni e ½ del contributo minimo ordinario per i successivi 2 anni). Ai fini assistenziali non è prevista alcuna limitazione. Per quanto riguarda il contributo integrativo la regola generale – per la quale per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa non è dovuto il contributo minimo integrativo mentre per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore il compimento del 35° anno di età - ha subito, come detto, sostanziali modifiche atteso che, per il quinquennio 2018/2022 non è dovuto alcun contributo minimo, fermo restando il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato.

Per i giovani praticanti che abbiano optato per l’iscrizione facoltativa (art. 5 Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012) o per i giovani già iscritti all’Albo degli avvocati che, dopo l’iscrizione alla Cassa, abbiano esercitato la facoltà di retrodatare l’iscrizione per gli anni del praticantato (art. 3 Regolamento di attuazione dell’art 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012) il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione (se infratrentacinquenne), a nulla rileva avere redditi professionali inferiori a € 10.300,00. Ciò determina che tanto ai fini previdenziali che assistenziali l’anno viene calcolato per intero.

Professionisti contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali; l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi forensi anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (commercialisti, ragionieri ecc.), tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori. Si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 10 dell’art. 21 della legge 247/2012 “Non è ammessa l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Tale disposizione ha di fatto abrogato l’istituto dell’opzione, salvo che l’avvocato, iscritto in un Albo da data precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, (1° febbraio 2013), abbia esercitato tale facoltà entro la predetta data (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parere reso con nota del 3 luglio 2015 prot. 36/0010827/MI004.A013).

Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari; il D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” ha ridisegnato la magistratura onoraria, prevedendo – a regime – solo le figure del “giudice onorario di pace” (già giudici onorari di pace e giudici onorari di tribunale) e del “vice procuratore onorario”. La riforma, nel ridefinire il nuovo status di magistrato onorario ha, altresì introdotto le modalità di accesso, la durata dell’incarico e le indennità spettanti.

In ragione della natura onoraria dell’incarico questo non può essere superiore a due quadrienni con previsione di cessazione comunque al compimento del 65° anno di età. L’incarico - che comporta un impegno complessivo non superiore a due giorni la settimana e che deve, pertanto, essere svolto compatibilmente con le attività lavorative e professionali - non determina in alcun caso rapporto di pubblico impiego. La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego è, infatti, esplicitamente esclusa dalla legge delega (28 aprile 2016 n. 57) che attribuisce rilievo alla temporaneità dell’incarico. In particolare l’art. 26 del D.Lgs. n. 116/2017 che apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi prevede che le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari non sono più riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma siano da ricondurre ai redditi di lavoro autonomo. Acquista rilievo la disciplina della differente tutela previdenziale a seconda dell’iscrizione o meno del magistrato onorario agli albi forensi. È prevista, infatti, per i magistrati onorari l’iscrizione in via ordinaria, alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995, in alternativa alla Cassa Forense se i magistrati onorari sono iscritti in un albo forense. La determinazione dei contributi segue le regole generali. Per la determinazione del contributo integrativo deve essere considerato il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, fermo restando il contributo minimo integrativo.

Misura della contribuzione modulare, non obbligatoria, bensì su base volontaria; la contribuzione modulare può essere versata solo dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, nella misura ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale € 98.050,00. Tale contribuzione concorre alla determinazione di una quota di pensione calcolata con metodo contributivo che si somma alla pensione ordinaria. La previsione della quota modulare, introdotta dalla riforma previdenziale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, rappresenta uno strumento flessibile che consente al professionista di programmare e migliorare la propria pensione adeguandola alle esigenze del futuro, oltre a garantire immediati benefici fiscali. L’adesione al versamento della quota modulare in un dato anno non obbliga, infatti, al pagamento nell’anno o negli anni successivi e la scelta della percentuale, anche questa libera nei limiti dell’1% fino al massimo del 10%, ne confermano l’estrema flessibilità in quanto consentono al professionista di scegliere l’aliquota annualmente in base alle disponibilità economiche e alla strategia previdenziale ritenuta più opportuna.

Esoneri Temporanei; per coloro che nell’anno 2018 hanno avuto l’accoglimento della richiesta di esonero la contribuzione dovuta, in autoliquidazione, dovrà essere calcolata in misura del 14,5% sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 98.050,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. L’importo in misura del 14,5% non può comunque essere superiore all’importo del contributo dovuto dall’iscritto in assenza di esonero. Ad esempio se nel 2018, primo anno di iscrizione alla Cassa, il reddito fosse stato di € 10.000,00 la contribuzione del 14,5% pari a € 1.450,00 risulterebbe superiore al contributo minimo dovuto in assenza di esonero che, per legge, è pari a € 1.407,50 (art. 7 del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012). Ne deriva che la richiesta di esonero limitata (almeno per il 2018/2022) alla sola contribuzione minima soggettiva, essendo fruibile una sola volta, ad eccezione dell’esonero per maternità (che può essere concesso per due annualità nel rispetto delle condizioni normative previste) conviene sia richiesta in previsione di redditi professionali e volumi di affari di modesta entità.

Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi; si rammentano le scadenze relative al mod. 5/2019:

- 31 luglio 2019: mercoledì, per il versamento della 1^ rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo;

- 30 settembre 2019: lunedì, per la trasmissione del mod. 5/2019;

- 31 dicembre 2019: martedì, per il versamento della 2^ rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;

- 31 dicembre 2019: martedì, per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica);

- 31 dicembre 2019: martedì, per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità corrispondente all’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.


Note

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