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Trib. Messina 4.10.2023 n. 1725, Giud. Bonanzinga.

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Avvocato – Previdenza – Pensione – Parziale versamento dei contributi – Inefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali vi è stata parziale omissione

Sono inefficaci ai fini pensionistici, in base all’art.1 del Regolamento della Cassa Forense del 16.12.2005, gli anni per i quali sussiste un versamento solo parziale dei contributi dovuti.

Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso, depositato in data 28 gennaio 2022, Giancarlo Rizzo Nervo esponeva:

- di avere svolto la Professione legale forense sin dall’1 gennaio 1979 e di risultare iscritto presso la Cassa Forense a dall’1 gennaio 1984;

- in data 13 maggio 2016 aveva presentato istanza per il riconoscimento, in proprio favore, della pensione di vecchiaia e l’istanza era stata accolta con decorrenza 1 febbraio 2017, ma le mensilità della pensione non erano state versate in attesa del saldo degli arretrati non pagati e che sarebbero stati trattenuti da quegli importi;

- con provvedimento della Giunta Esecutiva del 25 novembre 2020, la Cassa di Assistenza e Previdenza Forense aveva negato il riconoscimento di quanto richiesto, alla data della domanda, a causa del mancato versamento della contribuzione integrale per le annualità 2004, 2005 e 2006;

- in seguito ad un contenzioso intercorso tra egli e la Cassa Forense, il credito da questa vantato, relativo alle tre annualità indicate era stato dichiarato prescritto, giusta sentenza del Tribunale di Messina, sezione Lavoro, n. 772 del 2020;

- in seguito all’emissione della sentenza richiamata, egli aveva chiesto il computo delle annualità ai fini della ricostruzione della carriera contributiva, ma la dichiarata prescrizione, secondo quanto affermato da Cassa Forense, non avrebbe consentito di calcolare le tre annualità ai fini contributivi, non essendo le stesse coperte da integrale versamento;

- con reclamo amministrativo del 29 dicembre 2020 aveva contestato il predetto provvedimento, evidenziando l’erroneità della tesi sostenuta dalla Giunta Esecutiva e chiedendo il riconoscimento delle annualità ai fini pensionistici.

Rilevava che la tesi sostenuta dalla Cassa Forense era errata e contrastante con i principi giurisprudenziali in materia, i quali prevedono il pieno riconoscimento delle annualità, ai fini del calcolo del monte anni complessivo, indipendentemente dall’importo contributivo versato per le annualità in questione.

Osservava che il versamento dei contributi, sia pure in misura ridotta, per le predette annualità, avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle stesse ai fini pensionistici e non anche ai fini del quantum.

Richiamava la normativa in materia e giurisprudenza a sostegno della propria posizione. Rilevava che, con riferimento alle annualità oggetto di parziale versamento, 2004, 2005 e 2006, egli aveva versato rispettivamente euro 5.120,50, 3.830,00 e 1.344,75 ed aveva dunque diritto al computo, tra gli anni effettivi ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia, delle annualità oggetto di prescrizione giusta sentenza n. 772 del 2020, con conseguente annullamento del provvedimento emanato da Cassa Forense della Giunta Esecutiva n. 49008036 del 25 novembre 2020.

Affermava il proprio diritto al risarcimento del danno per l’omesso riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di vecchiaia.

Rilevava che il protrarsi del mancato versamento della pensione non gli aveva consentito di far fronte agli impegni assunti con gli istituti di credito, i quali avevano manifestato l’intenzione di procedere nei suoi confronti, ponendolo in sofferenza creditoria e così esponendolo ad eventuali, ma già minacciate, procedure esecutive.

Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al riconoscimento degli anni contributivi 2004, 2005, 2006, oggetto di parziale versamento, ai fini del calcolo del monte utile per la pensione di vecchiaia, che venisse annullato il provvedimento della Giunta Esecutiva della Cassa Forense n. 49008036/PEAV-2 del 25 novembre 2020, con cui era stata rigettata la sua domanda per omesso integrale versamento della contribuzione per le annualità indicate in ricorso, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al ricalcolo della pensione anche alla luce riconoscimento delle annualità oggetto di parziale contribuzione, che venisse disposto il ricalcolo delle annualità e della relativa pensione di vecchiaia, che la Cassa Forense venisse condannata al versamento degli arretrati dovuti per effetto del ricalcolo della pensione, dall’1 febbraio 2017, data di decorrenza della pensione di vecchiaia ed al risarcimento del danno patrimoniale e non subito per effetto del mancato riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia dalla data della domanda, che venisse accertato e dichiarato che Cassa Forense non aveva diritto al versamento di alcun corrispettivo, né a titolo sanzionatorio, né a titolo di interessi, per gli anni intercorrenti tra il 2017 ed il 2021 compresi, a causa del mancato riconoscimento della pensione, con vittoria di spese e compensi.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e richiamava, in particolare, l’art. 1 del Regolamento “per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” del 16 dicembre 2005, approvato con decreto ministeriale del 24 luglio 2006 pubblicato nella G.U.R.I n.189 del 16 agosto 2006, successivamente modificato in “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione”, deliberato dal Comitato dei Delegati del 23 settembre 2011 e approvato con delibera interministeriale del 27 dicembre 2011.

Rilevava che le pronunce richiamate da controparte erano relative a domande di pensione presentate prima dell’adozione del Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia. Aggiungeva che il principio dell’integrale versamento della contribuzione, quale presupposto indefettibile per l’erogazione della pensione, era stato espressamente ribadito dall’articolo 44 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Contestava, dunque, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, chiedeva che venisse disposta la compensazione, anche in via riconvenzionale, degli arretrati pensionistici dovuti dall’1 febbraio 2017 al soddisfo con il credito di € 112.958,57 vantato dalla Cassa nei confronti del ricorrente per oneri previdenziali maturati al 31 dicembre 2020 e con l’ulteriore per quelli maturandi. Instava per le spese di lite.

All’udienza odierna la causa viene decisa. Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo, innanzitutto, che venga ritenuto e dichiarato il suo diritto al riconoscimento degli anni contributivi 2004, 2005, 2006, oggetto di parziale versamento, ai fini del calcolo del monte utile per la pensione di vecchiaia e che venga annullato il provvedimento della Giunta Esecutiva della Cassa Forense n. 49008036/PEAV-2 del 25 novembre 2020, con cui è stata rigettata la sua domanda per omesso integrale versamento della contribuzione per le annualità indicate in ricorso. Nel merito si richiama ex art. 118 disp att. c.p.c., la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 12 gennaio 2021 resa nel procedimento n. 8706/2019 R.G., cui questo giudice, intende conformarsi: “Ciò su cui discute è se tali parziali omissioni abbiano o meno determinato la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa. ..A supporto della sua tesi (contraria all’effetto caducatorio conseguente al parziale versamento dei contributi), la parte attrice ha richiamato alcune decisioni di legittimità (Cass. nn. 5672/2012, 26962/2013) che hanno affermato che anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, “in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto”.

Negli stessi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30421/2019 “(pure citata dalla difesa attorea ..), che ha ribadito che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva e dell’effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive, essendovi quale unico aggancio normativo quello di cui all’art. 2 l. n. 576/1980, in cui il termine «effettivo» non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere «integrale», in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una «misura»”.

Parte ricorrente, nel presente giudizio, a sostegno della propria posizione, indica anche la pronuncia n. 16586/2023 della Corte di Cassazione, che richiama l’orientamento secondo cui “nel ritenere che nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo tanto della pensione di vecchiaia quanto nella pensione di anzianità, in quanto nessuna norma prevede che venga “annullata” l’annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto; da ciò consegue che la pensione del professionista debba essere commisurata alla contribuzione “effettiva”, non rilevando il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, tant’è che il termine “effettivo” è estraneo al concetto di “misura” e, conseguentemente, esso non deve essere inteso quale sinonimo di “integrale””.

Come ritenuto, anche, dal Tribunale di Milano che si richiama, “le argomentazioni offerte dalla citata giurisprudenza hanno essenzialmente fatto perno sull’inesistenza di una disposizione, applicabile ai casi di specie trattati dalla Corte di Cassazione, che ricollegasse alla parziale omissione contributiva l’annullamento sia di quanto versato sia dell’intera annualità. … Tuttavia, nelle sentenze invocate nel ricorso non è stato preso in esame, in quanto non applicabile ratione temporis, il “Regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione”, deliberato dal Comitato dei delegati del 16.12.2005 e approvato con delibera interministeriale del 24.7.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.8.2006, successivamente modificato in “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione”, deliberato dal Comitato dei Delegati del 23.09.2011 e approvato con delibera interministeriale del 27.12.2011”.

Inoltre la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 30421/2019 “ ha esplicitamente escluso di poter indagare sull’incidenza di tale Regolamento, “non risultandone l’applicabilità alla fattispecie ratione temporis, considerato che le previsioni di detto Regolamento non possono che applicarsi alle pensioni liquidate successivamente alla sua entrata in vigore e, nel caso, si legge a pg. 5 del ricorso che la pensione di vecchiaia è stata erogata al ricorrente dal 1.4.2004”.

Nel caso di specie, il “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione” trova piena applicazione in quanto la domanda è stata presentata in data 13 maggio 2016.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 del citato Regolamento “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione”.

Come ritenuto dal Tribunale di Milano richiamato “La norma, dunque, dispone proprio l’inefficacia, ai fini pensionistici, degli anni in cui risulti un’omissione (anche parziale) contributiva.

In altre parole, questo articolo del Regolamento configura, a tutti gli effetti, quella disposizione in assenza della quale (perché ratione temporis inapplicabile) la giurisprudenza ha potuto ricomprendere, per formare l’anzianità contributiva e calcolare la pensione di vecchiaia, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione. La disposizione, quanto al caso di specie, invece esiste e va applicata.

Non può peraltro dubitarsi della vigenza normativa di tale disposizione, nel quadro dell’efficacia dell’attività regolamentare della Cassa Forense all’interno del sistema delle fonti, a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 2, comma 1 del d.lgs. 509/1994 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 (per come evidenziato da Cass. nn. Corte 24202/2009, 12209/2011, 19981/2017), essendosi realizzata una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati (cfr. Cass. nn. 29829/2008, 15135/2014; confermate recentemente da Cass. n. 3461/2018).

Pertanto, essendo applicabile al caso di specie una norma della previdenza forense (l’art. 1 del citato Regolamento) precettiva del fatto che la contribuzione debba essere integrale, bisogna concludere che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la riduzione dell’anzianità contributiva”.

In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va, pertanto, rigettato. Tenuto conto della peculiarità della questione trattata, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti. 


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