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Le Royal Courts of Justice, o Law Courts, si trovano in un grande edificio nel quartiere Greater London di Westminster, al confine con la City di Londra. Furono inaugurate dalla regina Vittoria nel dicembre 1882, dopo undici anni di lavori per la loro realizzazione. Nell’edificio hanno sede l’Alta Corte di Londra e la Corte d’Appello di Inghilterra e Galles, precedentemente ospitate in Westminster Hall. Tra il 1866 e il 1867 si tenne un concorso per la scelta del progetto di realizzazione delle Corti, al quale parteciparono 12 architetti. Fu scelto il progetto di George Edmund Street che però morì prima di vedere la fine dei lavori. Si racconta che nella fase iniziale di realizzazione della monumentale opera, vi fu uno sciopero da parte dei muratori addetti alla costruzione che portò alla sospensione dei lavori. In sostituzione degli scioperanti furono assunti lavoratori stranieri, soprattutto germanici, cosa che causò l’esacerbarsi del conflitto ed anche controversie giudiziarie. I nuovi assunti dovettero essere protetti dalla polizia e furono costretti a restare all’interno dell’edificio per evitare l’ostilità della folla. Le difficoltà furono poi superate e si giunse all’ultimazione dell’opera, che costituisce uno dei palazzi giudiziari più grandi d’Europa
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La Corte Suprema, la Corte d’Appello e l’Alta Corte costituiscono il sistema dei tribunali senior del Regno Unito.
La Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi in ultimo grado sui ricorsi avverso le pronunce delle altre due corti, è stata istituita nel 2005 con il Constitutional Reform Act che, oltre alla creazione di tale organo giurisdizionale, ha radicalmente modificato il ruolo del Lord Chancellor, affidandogli la sola funzione di Cabinet minister a capo del Department for Constitutional Affairs, e ha istituito una Appointment Commission per la selezione e la nomina dei giudici delle Corti di Inghilterra e Galles. Scopo della riforma è stato quello di supportare a livello legislativo l’indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo e legislativo che fino ad allora era regolata prevalentemente da convenzioni costituzionali e prassi.
La Corte Suprema britannica rappresenta l’ultimo grado di giurisdizione in materia civile per il Regno Unito e in materia penale per Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord, non per la Scozia. Non è prevista una competenza analoga a quella della Corte Costituzionale italiana; il potere di sindacare la legittimità costituzionale delle leggi è affidato ai principi dello stato di diritto – rule of law – e della sovranità parlamentare. Il sistema delle impugnazioni.
Il sistema delle corti giudiziarie nel Regno Unito ha struttura gerarchica e le sentenze sono generalmente appellabili dinanzi ad una giurisdizione superiore. È talora consentito che l’impugnazione sia presentata “per saltum” alla Corte Suprema (cosiddetto leapfrog appeal, che ha luogo quando il caso verte sull’applicazione del common law e sull’interpretazione o la revisione di precedenti giurisprudenziali. Vi sono procedimenti che prevedono particolari e diversi “percorsi” esperibili per il giudizio di appello (routes of appeals). La legge in materia di accesso alla giustizia del 1994 – e, in particolare, le Civil Procedure Rules (regole di procedura dei giudizi civili) – differenziano la disciplina applicabile a seconda della materia su cui verte il procedimento (diritto fallimentare, di famiglia, societario, dell’immigrazione) e dell’autorità che ha su di essa cognizione (corte ordinaria o giurisdizione specializzata). Un requisito generale è la previa autorizzazione all’impugnazione (permission o leave to appeal), che, emessa su istanza del ricorrente, abilita quest’ultimo a proporre appello. Tale autorizzazione, a seconda dei procedimenti, può essere di norma rilasciata dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di appello oppure dal giudice di appello; essa è concessa qualora la corte alla quale si ricorre ne ravvisi la giustificazione, considerata sotto il profilo della possibilità di successo dell’impugnazione e comunque della sussistenza di fondati motivi. Il provvedimento di diniego del permission to appeal non è contestabile ma la relativa istanza può essere riproposta. I ricorsi avanti alla Corte Suprema sono possibili soltanto laddove il riesame riguardi questioni giuridiche di interesse generale e sono soggetti al permission da parte della Corte d’Appello o della stessa Corte Suprema. L’Alta Corte si divide in differenti sezioni (division): la High Court’s family Division competente in merito al diritto di famiglia; la High Court’s Chancery Division, competente per materie quali la proprietà, il contenzioso tributario, diritti di garanzia o ipoteche; la High Court’s Queen’s Bench Division con una competenza di carattere generale sugli illeciti civili (tort). La Corte d’Appello (distinta in una Criminal Division e una Civil division) principalmente decide sugli appelli promossi in mate- 167 ria civile contro le decisioni della High Court e delle county court. Nel 2011, il numero di procedimenti di primo grado promossi nelle county court è stato pari a 1.553.983, nella Chancery Division è stato pari a 35.238 e nella Queen’s Bench Division è stato pari a 13.928. Nello stesso anno sono stati presentati alla divisione civile della Corte d’Appello n. 3.758 application for permission to appeal, delle quali ne sono state accolti n. 3.709. Gli appelli effettivamente presentati e decisi sono stati 1.268; di questi, 238 riguardavano decisioni delle county court in materie differenti da quelle riguardanti il diritto di famiglia, 282 riguardavano le materie del diritto di asilo e dell’immigrazione, 429 erano stati presentati avverso decisioni della Queen’s Bench Division, 115 avverso decisioni della Chancery Division.
Brevi cenni sull’evoluzione del Common law
Il Common Law è il sistema giuridico dei Paesi anglo-americani, sviluppatosi in Inghilterra a partire dal 1066 quando Guglielmo I sconfisse nella battaglia di Hastings gli Anglosassoni. Nell’organizzazione feudale dei re normanni, la giustizia era amministrata da giudici- giuristi riuniti nella curia legis, attorno alla corte del re, con la sede principale nelle tre Corti centrali di Westminster.
I giudici venivano inviati nelle province ad amministrare la giustizia in nome del re e godevano pertanto di particolare prestigio in tutto il regno. Le decisioni giudiziarie vennero a formare un diritto unitario, il common law, che comprendeva il complesso di consuetudini dei popoli germanici e il diritto feudale nel tempo integrato anche con istituti del diritto romano. A partire dal 16° sec. il popolo inglese iniziò a rivolgere petizioni direttamente al sovrano per ottenere la concessione di particolari mezzi di tutela. Le istanze venivano trattate dal cancelliere, il capo della cancelleria regia (Court of Chancery), che decideva «secondo coscienza» e le sue decisioni divennero parte integrante del common law.
Nel 17° sec. i giuristi sostennero con successo l’indipendenza dei giudici dal re e la stabilità nella loro carica che ottennero mediante l’Act of settlement del 1701, grazie al quale il common law divenne un importante strumento di tutela del cittadino rispetto alle prerogative assolutistiche del re. Di straordinaria influenza nello sviluppo del common law e nella sua diffusione in altre parti del mondo fu il più famoso dei giuristi inglesi, Sir William Blackstone. Nacque nel 1723, entrò nell’avvocatura nel 1746 e nel 1758 divenne la prima persona a tenere lezioni di diritto inglese in un’università inglese.
Blackstone non fu un giurista scientifico e la sua opera più importante, i “Commentari” fu criticata per la sua superficialità e la mancanza di senso storico. Ma proprio la semplicità dello stile dell’autore e la sua comprensibilità portarono grande diffusione alla sua opera, tanto che nel secolo successivo, dopo la Dichiarazione d’Indipendenza americana (1776), i Commentari divennero la principale fonte di conoscenza del diritto inglese negli Stati Uniti d’America.
Nel 18° secolo, le istanze di riforma del common law furono raccolte dal filosofo utilitarista inglese Jeremy Bentham che, nei “Principi” sostenne due cambiamenti fondamentali nel sistema legale: l’attribuzione del potere di creare le norme ai legislatori e non ai tribunali e la necessità di modificare gli obiettivi delle leggi in base al tempo ed al luogo. Nel corso dell’Ottocento, furono introdotte importanti riforme: con il Judicature Act (1873) fu avviata la riorganizzazione dei tribunali: venne istituita la Supreme Court of Judicature (1875), composta dalla High Court of Justice e dalla Court of Appeal; con la istituzione della House of Lords (1876) si definì un sistema giudiziario su tre livelli di istanze; fu riorganizzato il sistema di raccolta della giurisprudenza più importante; le norme del common law (in senso stretto) vennero fuse con quelle dell’equity e tutti i giudici della Supreme Court furono abilitati ad applicare entrambi i sistemi di norme.
Ciò pose le basi per l’elaborazione della “teoria del precedente” o principio dello “stare decisis”. In base a tale principio, le decisioni rese dalle corti superiori in un precedente caso analogo sono considerate vincolanti per i giudici delle corti inferiori, e la parte vincolante di una decisione precedente è rappresentata dalla ratio decidendi (il fondamento della decisione). Il common law anglosassone si fonda sul diritto naturale e sul potere interpretativo delle corti di giustizia, che consente di adeguare i valori della tradizione giuridica alle esigenze delle società contemporanee in una prospettiva dinamica, attraverso un’applicazione del diritto conforme ai principi di ragione e di equità. Il rispetto del principio dello stato di diritto – rule of law – è affidato al potere giudiziario che deve applicare la norma non tanto come espressione della volontà del legislatore, di per sé transitoria, ma in modo che non vi sia contrasto con i principi di common law.
Diversamente, nei sistemi di civil law di derivazione romanistica la norma giuridica è la regola di condotta posta dal legislatore, si caratterizza per generalità ed astrattezza e non può essere applicata dal giudice al caso concreto se non attraverso un procedimento di interpretazione deduttiva che va dal generale al particolare. Nel sistema di civil law il diritto è costituito dall’insieme delle norme giuridiche, che sono tali soltanto se emanate dal potere legislativo6. Lo Human Rights Act del 1998 introduce un importante cambiamento. Attraverso l’incorporazione nell’ordinamento britannico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si è dato luogo a quello che è stato definito un trasferimento di potere politico senza precedenti dall’Esecutivo e dal Legislativo a favore della magistratura. La legge attribuisce ai giudici il potere di interpretazione delle norme che consente loro di controllare la legislazione, ricercandone il significato ed applicandola coerentemente alla Convenzione.
L’adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto ampie ripercussioni sul sistema britannico anche in relazione ai principi di indipendenza, imparzialità e terzietà, affermati dall’art. 6 della CEDU, e al più ampio principio della separazione dei poteri. A seguito di tale processo, nel 2005 è stato emanato il Constitutional Reform Act, che sancisce l’indipendenza e la separazione del potere giudiziario da quello esecutivo. Precedentemente a tale atto, come si è detto sopra, il principio di separazione dei poteri non era concepito come formale divisione di funzioni ma come sistema dinamico di prassi e convenzioni costituzionali che ripartivano, caso per caso, le competenze da attribuire ai singoli poteri, con la supremazia del potere parlamentare sugli altri.
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