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Processo Tributario: gratuito patrocinio e fattura elettronica, tra semplificazione ed incerta liquidazione dei compensi

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di Umberto Gatto

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e con l’esplicita abrogazione dell’art. 13 del D.lgs. 546/1992, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, anche per il processo tributario, è normato dalla Parte III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che detta la disciplina generale del “gratuito patrocinio”, valida per le giurisdizioni penale, civile, amministrativa e contabile.

A garanzia delle peculiarità del rito tributario, gli artt. 138 - 141 del D.P.R. 115/2002, dettano opportune disposizioni in materia. Riproducendo, in buona sostanza, il dettato dell’abrogato art. 13 del D.lgs. 546/1992, è stata ribadita l’esclusiva competenza della Commissione del patrocinio a spese dello Stato, costituita presso ciascuna Commissione Tributaria, a decidere sull’accoglimento delle istanze presentate dai contribuenti, intenzionati a proporre ricorso od appello, avvalendosi di questo istituto. La liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti, che abbiano esercitato il “gratuito patrocinio”, è regolata dalle disposizioni generali; d’altronde, considerato che, a differenza di altre giurisdizioni, nel processo tributario, l’assistenza tecnica, innanzi alle Commissioni Tributarie, è riconosciuta anche a soggetti appositamente abilitati, ex art. 12 D.lgs. 546/1992, l’art. 141 del D.P.R. 115/2002 ha opportunamente previsto l’applicazione alle loro prestazioni della tariffa vigente per i ragionieri. Con l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, introdotte dall’art. 1, commi 209-214 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche i professionisti, che prestino la loro opera, in favore dei contribuenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sono chiamati all’osservanza delle specifiche disposizioni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente diramato apposite istruzioni operative, con la finalità di semplificare ed uniformare, a livello nazionale, le procedure. In particolare, è stato previsto che le Segreterie delle Commissioni Tributarie provvederanno ad inviare un’unica comunicazione, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzata sia al difensore sia all’ufficio della Direzione dei Servizi del Tesoro, competente per il pagamento. Il messaggio conterrà l’invito rivolto al difensore di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento, all’invio telematico della fattura elettronica, intestandola al seguente Ufficio: Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio IX Via Casilina n. 3 – 00182 Roma (RM) Codice Fiscale: 80415740580 – Codice IPA: 1FGB8C Il difensore è, dunque, d’ora in poi, sollevato dall’onere di inviare ulteriori documenti; infatti, al suddetto messaggio, inviato dalla Segreteria della Commissione Tributaria, sarà allegato:

1. il provvedimento di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il relativo estratto di verbale, emanato dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso la specifica Commissione Tributaria;

2. il decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore;

3. la sentenza o altro provvedimento depositato per la definizione della controversia nel singolo grado di giudizio.

Senza sostenere alcun costo di spedizione e senza spostarsi dal suo Studio, il professionista, che abbia garantito l’esercizio del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 c. 3 Cost., riceverà tutti i documenti utili alla liquidazione delle sue spettanze e saprà che essi sono stati contestualmente trasmessi all’Ufficio pagatore; parimenti, egli potrà comodamente trasmettere telematicamente la sua fattura attraverso il “Sistema di Interscambio” (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm), istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sul piano normativo, la remunerabilità della prestazione professionale, resa nella fase precontenziosa, rimane, d’altra parte, ancora esposta alle interpretazioni giurisprudenziali. Com’è noto l’art. 17-bis D.lgs. 546/1992 contempla gli istituti del reclamo e della mediazione, da esperire obbligatoriamente prima della proposizione del ricorso, per controversie di valore inferiore a €. 50.000. Alla luce di quanto detto, non possono che condividersi, anche in ambito processual-tributario le motivazioni e le conclusioni, contenute nella Sentenza del 13 dicembre 2016 (R.G. 5554/2016), pronunciata dal Tribunale di Firenze, in un caso di mediazione processual-civilistica obbligatoria, ex art. 5 c. 1-bis D.lgs. 28/2010, prodromica alla domanda di scioglimento della comunione. Il Presidente della Seconda sezione, richiamando un precedente provvedimento dello stesso Tribunale fiorentino del 13 gennaio 2015, ha rilevato una «lacuna che deve essere colmata in via interpretativa»; in particolare, attraverso un escursus giurisprudenziale (Cass. n. 24723/2011 e n. 9529/2013) è pervenuto alla conclusione che «la mediazione (obbligatoria) è sempre connessa e funzionale alla fase processuale anche se poi questa in concreto non abbia luogo» e, quindi, da parte dello Stato, è dovuto il compenso per la prestazione resa, anche nell’ipotesi in cui non si pervenga alla fase contenziosa, a seguito della definizione della controversia in fase di mediazione.

Rilevato che la prestazione professionale deve essere necessariamente remunerata, il dubbio sulla responsabilità per danno erariale del Giudice che liquidi un compenso a carico dello Stato, in assenza di una specifica norma, è stato interpretativamente risolto nel senso che è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento nazionale (D.lgs. 116/2005, Corte Cost. 276/2000) e dell’U.E. (Art. 47 Carta di Nizza, Direttiva n. 2002/8/CE cosiddetta “Legal Aid”), «riversare sui privati (il difensore o la parte abbiente) un onere che dovrebbe essere sostenuto dallo Stato». È, dunque auspicabile che il Legislatore nazionale contribuisca, quanto prima, alla semplificazione dell’attività dei professionisti, con un intervento, idoneo a dare certezza a coloro che assolvono alla difesa dei meno abbienti.


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