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La responsabilità civile dell’avvocato e le polizze assicurative

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di Lucio Del Paggio

1. Il tema della responsabilità civile dell’avvocato si sviluppa, oggi, in una variegata e complessa articolazione, che involge anche la rivisitazione di principi tradizionalmente invalsi sulla natura e le modalità di svolgimento dell’opera del professionista.

2. In via generale, sulla base del contratto professionale, l’avvocato è tenuto ad una vasta gamma di attività, che attengono alla rappresentanza ed alla difesa in giudizio, alla consulenza stragiudiziale (redazione di contratti; pareri orali o scritti) ed allo svolgimento degli incarichi, ivi compresi quelli di carattere giudiziale, conferitigli alla stregua della normativa vigente, in riferimento anche alle nuove figure via via introdotte nel nostro ordinamento (mediatore, delegato alle vendite, amministratore di sostegno, incaricato della negoziazione assistita etc.).

3. Uno degli aspetti che pare più significativo sull’ampliamento dell’area della responsabilità professionale sembra quello relativo al superamento della tradizionale opinione giusta la quale la prestazione dovuta dall’Avvocato sarebbe una prestazione di mezzi e non di risultato: prestazione di mezzi, in quanto il professionista, incaricato della rappresentanza e della difesa della parte assistita e tenuto al compimento di tutte le attività necessarie al corretto espletamento del mandato, sarebbe pur sempre costretto ad affrontare la abituale imprevedibilità dell’esito del giudizio; prestazione di risultato individuata nella necessità che l’Avvocato offra al cliente tutte le notizie e le informazioni utili circa le possibilità offerte dall’ordinamento per la tutela delle posizioni giuridiche rappresentate dal cliente, considerato anche che quest’ultimo, rispetto al suo patrocinatore, versa in situazione di notevole disparità di condizioni sulla conoscenza delle questioni e delle problematiche costituenti l’oggetto dell’incarico professionale.

4. Naturalmente, la modificazione del tradizionale orientamento circa la natura della prestazione dell’Avvocato non può non implicare un rilevante ampliamento dell’area della responsabilità civile.

5. Altro tema, da qualche tempo affrontato, è quello concernente la possibilità che anche dalla mera violazione di obblighi e doveri imposti dal codice deontologico, che naturalmente non siano ripetitivi rispetto alle regole desumibili dalla disciplina codicistica, possa discendere una responsabilità professionale.

6. Su tale questione, recentemente, la Corte regolatrice ha affermato che, in linea generale, la violazione di norme deontologiche, se ha sempre un rilievo di tipo disciplinare, non dà luogo di per sè all’illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista: purtuttavia essa può avere, in ogni caso, una rilevanza civilistica sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l’esistenza di un danno risarcibile (Cass. Civ., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23186).

7. In particolare, il principio appena richiamato può senz’altro trovare applicazione nella ipotesi della violazione dell’art. 27 del codice deontologico, secondo cui l’avvocato deve:

a) informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione;

b) informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili;

c) inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione;

d) all’atto del conferimento dell’incarico, informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge, nonchè dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge;

e) ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;

f) rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa;

g) ogni qualvolta ne venga richiesto, informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale;

h) comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso;

i) riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato.

8. Analogo rilievo presentano le prescrizioni dettate dall’art. 32 del Codice Deontologico, giusta il quale l’avvocato, in caso di recesso dal mandato, deve dare alla parte un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicare la difesa.

9. Appaiono, in tema, non di scarsa importanza anche le responsabilità derivanti dalla utilizzazione degli strumenti informatici che, oggi, viene imposta dalla progressiva espansione della telematica nel nostro sistema processuale (da ultimo, il processo tributario telematico).

10. Il quadro così sommariamente delineato ha imposto ed impone, a favore dell’avvocato, la predisposizione di un adeguato sistema di garanzie, sia a tutela dei soggetti eventualmente danneggiati da una non corretta prestazione professionale, sia a tutela del patrimonio del professionista interessato a richieste risarcitorie da parte del cliente o di terzi.

11. La obbligatorietà della assicurazione obbligatoria per gli avvocati è stata, opportunamente, prevista dall’art. 12 della nuova legge professionale e, a seguito della pubblicazione del DM che stabilisce le condizioni minime essenziali per l’assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni, il sistema è entrato pienamente in vigore.

12. Il Consiglio Nazionale Forense che, nell’ambito di un tavolo di lavoro che vedeva coinvolte anche Cassa Forense ed altre associazioni, aveva intrattenuto una stretta e proficua interlocuzione con il Ministero della Giustizia su quello che avrebbe dovuto essere il contenuto del DM predetto - ha ritenuto subito che la necessità di dare attuazione alla norma imponesse la predisposizione di strumenti idonei a garantire all’intera Avvocatura la possibilità di accedere, a costi sostenibili, a polizze assicurative, di elevata qualità, che, rispettose della normativa vigente, assicurassero anche condizioni di particolare favore.

13. La quasi totalità delle polizze già stipulate, anche in base alle convenzioni già offerte sul mercato, non solo non era adeguata alle previsioni di legge, ma nemmeno sembrava assicurare coperture ampie e tranquillanti, anche sotto il profilo dell’ammontare delle franchigie e della durata temporale della garanzia offerta.

14. Non è inutile, al riguardo, ricordare che la violazione dell’obbligo di stipulare un’assicurazione alle condizioni fissate dal DM costituisca anche illecito disciplinare e il controllo del corretto adempimento ricade sui Consigli dell’Ordine territoriali, che sono tenuti a verificare l’esistenza e l’adeguatezza delle polizze di ciascun iscritto.

15. In questo scenario, andava individuato lo strumento più idoneo per il raggiungimento degli obbiettivi delineati e, quindi, un modello di polizza che rispondesse alle esigenze di elasticità, rapidità nella sua attivazione ed economicità, senza che questo potesse comportare una rinunzia ad un elevato livello qualitativo della copertura.

16. Quest’ultima, secondo l’impostazione data dal Consiglio e condivisa dagli altri partecipanti al tavolo di lavoro di cui si è detto, avrebbe dovuto, tra l’altro, riguardare tutte le attività comunque demandate all’Avvocato; la risarcibilità di tutti i danni, anche di carattere non patrimoniale, prodotti nello svolgimento dell’attività professionale, anche ad opera di dipendenti, collaboratori e sostituti; la retroattività illimitata e la ultrattività illimitata, dopo la cancellazione dall’Albo; la previsione di fasce di reddito per la determinazione dei massimali e dei premi; il divieto di recesso dell’Assicuratore per sinistrosità ed il controllo, da parte degli Ordini e del CNF, della gestione dei sinistri.

17. Mentre Cassa Forense ed altre associazioni avevano conseguito, a seguito di trattative dirette, la conclusione di numerose convenzioni, il CNF, sulla scorta dei richiamati presupposti, ha deliberato l’indizione di una gara per Compagnie di Assicurazione, mediante lo strumento della gara aperta di carattere europeo, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per il reperimento delle migliori condizioni economiche e normative in relazione alla stipula di polizze di assicurazione del ramo Responsabilità Civile Professionale e Infortuni conformi al DM.

18. La iniziativa si presentò contraddistinta da una impostazione del tutto originale ed innovativa rispetto al tradizionale sistema adottato dalle altre rappresentanze forensi, secondo cui erano esclusivamente le Compagnie di assicurazione a proporre condizioni standard, spesso con clausole riduttive della garanzia, essendo stato, invece, imposto, in maniera ampia ed esaustiva, il contenuto di una polizza che rispondesse ai richiamati requisiti legati all’ampliamento del novero delle garanzie minime dettate dalla legge, ma che presentasse anche le migliori condizioni economiche ottenibili.

19. Aggiudicata la gara alle Compagnie risultate vincitrici, la convenzione conclusa dal CNF è andata ad aggiungersi a quelle già da tempo proposte da Cassa Forense ed altri organismi rappresentativi della Avvocatura.

20. Nell’ambito di una così variegata gamma di proposte, ogni professionista o studio legale organizzato può individuare le condizioni normative ed economiche di migliore e più ampia portata.

21. Alla luce del dettato normativo e dei principi regolanti la responsabilità civile dell’avvocato, un sistema assicurativo adeguato deve sicuramente prevedere:

• Una polizza integralmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 22.9.2016;

• La copertura di tutti i danni provocati nell’esercizio dell’attività: patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri, anche per colpa grave;

• La copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali; • La responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito (senza sottolimiti);

• La copertura della responsabilità solidale dell’avvocato;

• La retroattività illimitata;

• La ultrattività illimitata in caso di cessazione dell’attività;

• Il divieto di recesso da parte dell’Assicuratore in caso di sinistro;

• La copertura RCT-RCO: proprietà e/o conduzione dello studio e responsabilità civile verso dipendenti;

• La facoltà di reintegro del massimale in caso di sinistro;

• Premi particolarmente convenienti per giovani avvocati;

• Combinazioni assicurative senza franchigia;

• Copertura della responsabilità dell’Avvocato Dipendente di Ente Pubblico per danno erariale;

• Copertura a richiesta anche dell’attività di Consigliere di Amministrazione, Membro dell’Organismo di Vigilanza Sindaco, Revisore legale;

• Copertura a richiesta della responsabilità amministrativo- contabile;

• Cyber liability;

• Copertura contestuale di Responsabilità Civile e Infortuni in adempimento dell’obbligo;

• Facoltà di raddoppiare i massimali previsti dalla normativa per la responsabilità civile;

• Possibilità di personalizzare la copertura infortuni oltre ai minimi di legge.

22. Altra significativa ed importante novità prevista nella soluzione al problema assicurativo studiata dal CNF, che può essere senz’altro esteso alle altre convenzioni, consiste nella predisposizione un sistema di controllo della gestione dei sinistri coordinato con il Broker e la Compagnia assicuratrice.

23. Anche sotto tale profilo, viene a sovvertirsi un invalso sistema, qual è quello oggi vigente, che individua il primo nemico del professionista che incorre in un problema di responsabilità proprio nella propria compagnia di assicurazione, abitualmente versata alla individuazione ed alla proposizione di eccezioni di ogni genere pur di eludere il proprio obbligo risarcitorio: nel sistema che si delinea, istituzione e assicurazione cooperano per una corretta e trasparente gestione dei sinistri, con grande rispetto per i diritti dell’assicurato.

24. Di grande rilievo è, poi, che - nell’ambito della gestione di un programma assicurativo a livello nazionale - conoscere i dati statistici risulta di particolare importanza per le rappresentanze istituzionali dell’Avvocatura: in primo luogo, perché essere in possesso delle medesime informazioni detenute dagli Assicuratori consente all’Ente convenzionato di trattare con la Compagnia con piena consapevolezza, ampliando, ove il rapporto sinistri premi lo consenta, la natura delle proprie richieste ovvero studiando correttivi tali da sensibilizzare la categoria per ridurre la frequenza dei reclami; e, poi, cosa ancora più importante, perchè la definizione delle tipologie di responsabilità consentirà di individuare i casi più ricorrenti di contestazione ed indirizzare il Consiglio Nazionale Forense e Cassa Forense allo svolgimento di adeguata attività informativa e formativa in favore degli iscritti agli Ordini, ai quali potranno essere forniti notizie, approfondimenti e strumenti diretti a ridurre il rischio degli stessi di incorrere in errore.

25. In una prima sperimentazione di tale innovativa attività, il CNF ha realizzato con il Broker e la Compagnia assicuratrice una catalogazione delle pratiche, sulla base dei parametri fondamentali: - Professionista interessato, - Tipo di Studio, - Tipo di responsabilità/Errore, - Tipo di danno/Conseguenza, - Area di attività svolta.

26. La classificazione per Tipo di Responsabilità/Errore presenta categorie dettagliate per identificare nello specifico quale sia la presunta responsabilità contestata all’Assicurato.

27. I dati oggi disponibili sono quelli riscontrati nella attuazione della Convenzione CNF, operante da circa un anno e mezzo: lo stato dei sinistri denunciati, alla data del 30 settembre 2019, è il seguente:

28. Poiché la polizza di Responsabilità Civile Professionale opera in regime di “claims made” – ovvero il sinistro corrisponde al momento in cui l’errore si manifesta, tramite richiesta di risarcimento danni o circostanza che evidenzi la possibilità di una responsabilità – il numero delle pratiche di sinistro aumenta con il passare del tempo; nella prima annualità di vigenza della Convenzione, infatti, è stata osservata una frequenza sinistri di circa 15 pratiche al mese, mentre dal mese di Ottobre sono state registrate circa 45 posizioni al mese.

29. Tale incremento viene determinato anche dalla diffusione della Convenzione, che attualmente assicura circa 20.000 Avvocati, dalla conoscenza dell’esistenza dell’obbligo assicurativo e dell’esistenza di specifiche Convenzioni a livello nazionale.

30. Risultano, al momento, ancora poche pratiche di sinistro liquidate, il che non deve sorprendere: salvi casi particolari, infatti, la responsabilità professionale e, soprattutto, il quantum del danno vengono determinati a seguito di un giudizio, che, come noto, richiede anni per giungere a una pronuncia. La dimostrazione della connessione fra evento lesivo e danno, inoltre, con riferimento all’attività forense risulta ulteriormente complessa in relazione all’analisi delle perdite di chances.

31. Le statistiche, secondo l’esperienza in materia, potranno essere considerate definitive trascorsi mediamente sette anni dall’anno di riferimento.

32. Va subito evidenziata l’esistenza di un importo reclamato molto elevato, sicuramente spropositato rispetto all’effettivo danno eventualmente cagionato; le richieste dei colleghi, come noto alla categoria, tendono a essere “omnicomprensive”, ampliando l’ammontare del presunto pregiudizio subito sovente in maniera spropositata rispetto al presunto errore commesso.

33. Se pur tale modus operandi risulta ampiamente diffuso, va sottolineata l’esigenza di rilevare come l’importo del reclamato possa determinare nella Compagnia assicuratrice la necessità di apporre a riserva cifre importanti, in attesa dell’istruzione della pratica.

34. Non è inutile ricordare, sul punto, che la riserva sinistri è una delle riserve tecniche che l’assicuratore deve accantonare e iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti dei propri Assicurati; le conseguenze della riservazione dei sinistri, quindi, si riflettono direttamente sull’andamento del programma.

35. Entrando nel merito della classificazione realizzata, possiamo riscontrare come gli errori più frequenti riguardino:

• l’errata predisposizione dell’atto introduttivo del giudizio (codice D11: 18% dei sinistri);

• omesso/errato deposito di atti (codice D16: 12,4% dei sinistri);

• la mancata o tardiva riassunzione del processo (codice D20: 17,3% dei sinistri).

36. Le denunce di sinistro relative alle casistiche sopra citate sovente evidenziano una inefficienza nell’organizzazione dell’attività dell’ufficio e una gestione delle scadenze non informatizzata.

37. Di seguito riportiamo l’indicazione delle tipologie di responsabilità e le relative percentuali:

38. Analizzando le materie oggetto di reclamo, si è os- 253 servato che gli ambiti maggiormente interessati sono: • Contrattualistica fra privati (codice M4: circa 17% dei sinistri), escluso l’ambito assicurativo che presenta un codice dedicato, • Controversie in ambito di diritto del Lavoro e Previdenziale (codice M6: circa 15,5% dei sinistri), • Diritto civile extracontrattuale (codice M14: circa 29,5% dei sinistri).

39. L’ambito nel quale le richieste di risarcimento raggiungono i maggiori importi, tuttavia, è l’attività professionale svolta nel procedimento penale, in relazione alla quale sono stati registrati sinistri con importi reclamati superiori a euro 800.000.

40. Qui di seguito, si riporta schema con le percentuali relative alle Aree di Attività:

41. La casistica ad oggi riscontrata evidenzia anche casi, del tutto singolari, di “autodenuncia” di sinistro da parte di Avvocati incorsi in errori od omissioni comportanti la soccombenza in giudizi da essi gestiti, con relative richieste di risarcimento del danno!!

42. Un primo caso, riguarda un legale che, avendo proceduto alla richiesta di restituzione dei benefici finanziari ottenuti, come previsto da Legge Finanziaria 2003, revocati dalla società finanziaria, la quale aveva ottenuto ingiunzione di pagamento e vinto la causa in grado di appello proprio sulla base degli errori commessi dal legale nella propria difesa, ha richiesto alla Compagnia assicuratrice – sulla base della propria responsabilità professionale (!) - quale danno subito, l’importo pari alle spese legali dei gradi di giudizio e il capitale conseguente all’ingiunzione di pagamento confermata.

43. Altro caso, assolutamente peculiare, è quello dell’avvocato assicurato che propone azione davanti al Tribunale al fine di veder riconosciuto il proprio credito nei confronti di un cliente cui era stata prestata assistenza:

• Il Tribunale conferma l’esistenza del credito sulla base dell’attività svolta dal legale; il recupero del credito, tuttavia, non risulta fruttuoso;

• Il Legale decide, quindi, di agire nei confronti dei familiari del debitore sulla base dell’arricchimento da essi conseguito per l’attività svolta dal Legale;

• Il Giudice adito dichiara, tuttavia, inammissibile la domanda poiché proposta senza che ne sussistessero i requisiti di procedibilità e condanna, quindi, l’Assicurato al pagamento delle spese legali di controparte;

• Tale importo assume, a parere dell’Avvocato Assicurato, la natura di “danno” risarcibile ai sensi di polizza!

44. Gli esempi appena citati sono eloquenti sulla delicatezza e la importanza di una corretta gestione delle richieste di risarcimento, come si è visto spiegate anche sulla base di presupposti inesistenti se non assurdi e sulla necessità di un attento controllo sul funzionamento del sistema assicurativo nel campo variegato della responsabilità professionale.

45. I dati disponibili sono ancora pochi, ma il nuovo sistema di riscontro mostra già importanti riflessi sullo studio delle ricadute dell’errore professionale, aggiungendo rilevanti elementi, desumibili dalla gestione del sistema assicurativo, che appaiono di certo a completare la casistica delle pronunzie giurisprudenziali, tenendo conto anche di tutti quei casi che non sfociano in una controversia giudiziale.

46. Il lavoro da fare sarà lungo e complesso, ma di sicuro potrà dare buoni frutti per l’approfondimento della complessa tematica della responsabilità dell’avvocato: il dato più importante è che, comunque, che è già operante un sistema assicurativo nuovo ed efficace, che si basa su un rapporto tra le rappresentanze forensi ed il sistema assicurativo del tutto originale e, sicuramente, foriero di grandi e favorevoli sviluppi.


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