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La formazione continua: disciplina e deroghe per l’emergenza epidemiologica

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Paola Carello

Legge n. 247/12, Regolamento C.N.F.n.6/14, Codice Deontologico Forense artt. 15 e 70, co. 6

La legge professionale n. 247/2012 all’art. 11 ha posto a carico dell’avvocato l’obbligo di formazione continua, prevedendo: “L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministra- zione della giustizia”.

L’obbligo di formazione è dettato per garantire concreta attuazione al principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico e quindi della collettività; proprio la tutela dell’affidamento della collettività e della clientela è una delle finalità dell’ordinamento forense indicate nel primo articolo della legge n. 247/2012.

Ai sensi dell’art. 11 cit. è il Consiglio Nazionale Forense che stabilisce modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo. In adempimento di quanto disposto dal Legislatore, nel luglio 2014 il C.N.F. ha approvato il Regolamento n. 6 che disciplina in modo specifico la formazione continua, coniugando l’obbligo con il principio della libertà di formazione e lasciando all’avvocato la scelta più am- pia possibile degli eventi da seguire.

Nel Regolamento sono definite di aggiornamento le attività prevalentemente dirette all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale; invece, le attività di formazione si caratterizzano per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico, secondo il maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati. L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, agli elenchi e ai registri tenuti dal Consiglio dell’Ordine, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvi i casi di esenzione ed esoneri (art. 6).

L’art. 15 del Regolamento disciplina le situazioni che determinano l’esenzione o consentono l’esonero totale o parziale dall’obbligo formativo, confermando quanto disposto dal legislatore all’art. 11, co. 2, L. 247/2012 con la previsione dell’esenzione dall’obbligo di formazione continua per:

- gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, co. 1 L. 247/2012, per il periodo del loro mandato;

- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo;

- gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età;

- i componenti di organi con funzioni legislative;

- i componenti del Parlamento europeo;

- i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Il Consiglio dell’Ordine cui appartiene l’iscritto, su domanda di questi, può esonerare dallo svolgimento dell’attività formativa, anche parzialmente, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte del geni- tore di doveri collegati alla genitorialità in presenza di figli minori;

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

- cause di forza maggiore;

- altre ipotesi eventualmente indicate dal C.N.F..

Ogni iscritto assolve l’obbligo formativo mediante la partecipazione effettiva e documentata alle attività formative accreditate dal C.N.F. e dai COA in base alle rispettive competenze (art. 17).

L’obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo e si sviluppa per un triennio durante il quale l’avvocato partecipa a corsi di formazione acquisendo i crediti richiesti pari a n. 60, di cui almeno n. 9 devono essere conseguiti nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

L’iscritto ha massima libertà di scelta dell’evento, purché ogni anno consegua almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie, con la possibilità di compensare n. 5 crediti maturati nell’ambito dello stesso triennio formativo, tranne che per le materie obbligatorie.

Il Regolamento C.N.F. prevede che laddove l’attività formativa sia eseguita in modalità e-learning ovvero streaming la stessa non possa essere superiore al 40% del totale dei crediti da conseguire nel triennio (art.6). Distinte attività equipollenti all’assolvimento dell’obbligo formativo sono indicate all’art. 13, tra le quali – in via semplificativa e non completa – lo svolgimento di relazioni e lezioni per talune attività, le pubblicazioni in materie giuridiche, i contratti di insegnamento in materie giuridiche, la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché a Consigli Giudiziari, a Consigli Distrettuali di Disciplina Forense, alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, le attività connesse alla preparazioni di relazioni e quelle di autoformazione, quest’ultime purchè previamente autorizzate dal C.N.F. o dal COA.

Con decisione n. 9547 del 12 aprile 2021 le Sezioni Unite hanno confermato l’orientamento espresso in maniera consolidata dal C.N.F., secondo cui l’obbligo di formazione continua non può essere surrogato dallo svolgimento di attività di autoformazione correlata all’attività professionale o anche solo attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso (nel caso di specie l’avvocato sosteneva, da un lato, la possibilità di assolvere l’obbligo formativo anche attraverso una professionalità aliunde acquisita sul campo e mediante lo svolgimento ad alti livelli della professione forense e, dall’altro lato, la rilevanza degli impegni lavorativi tale da giustificare una deroga all’obbligo).

Con parere n. 2 del 25 giugno 2020, il CNF ha risposto nei termini seguenti al quesito di un COA sulla possibilità di assimilare ad attività di autoformazione la preparazione, da parte di un iscritto, di interventi di analisi di casi nel corso di trasmissioni televisive: “Nel tipizzare le attività di autoformazione, l’articolo 13 del Regolamento CNF n. 6/2014 ha cura di circoscrivere il novero di tali ipotesi ad attività chiaramente qualificate in senso didattico e scientifico e, soprattutto, rivolte a specifiche esigenze di formazione giuridica.

La partecipazione a trasmissioni televisive, per quanto ben possa richiedere all’iscritto lo studio di questioni giuridiche, non eccede il campo della mera attività di divulgazione, senza attingere pertanto il livello di qualificazione richiesto dalla norma”.

Per il C.N.F. gli avvocati che esercitano la funzione di magistrato onorario non sono perciò stesso esonerati dall’obbligo di formazione continua, ma vi sono anzi espressamente tenuti, perché l’attività di magistrato onorario non costituisce di per sè causa di esenzione o esonero dall’obbligo formativo (C.N.F. sent. 98 del 5 maggio 2021).

Non sono previsti esoneri neppure per coloro che svol- gono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti C.O.A. o di altre Istituzioni Forensi, poiché le cause di esonero legate alla funzione sono espressamente individuate all’art. 11, co. 2, legge n. 247/2012 e riportate nell’art. 15 del regolamento C.N.F. n. 6/2014, senza che vi sia alcuna possibilità di estensione delle ipotesi per interpretazione analogica (C.N.F. parere n. 36 del 16 marzo 2016). La partecipazione alle attività del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense può tuttavia essere equiparata alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro organizzati e commissioni consiliari e ne consegue la possibilità di riconoscere sino a dieci crediti formativi annui per il consigliere CDD da parte del C.O.A. distrettuale (C.N.F. parere n. 107 del 19 ottobre 2016).

L’attestato di formazione continua viene rilasciato dal C.O.A. a richiesta dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo triennale, dopo la verifica dell’effettività dell’adempimento, ed ha validità sino alla conclusione del triennio successivo. Il conseguimento dell’attestato può essere riportato nel sito web dello studio dall’iscritto che può anche darne informazione nelle modalità consentite dal Codice De- ontologico Forense.

Sebbene non espressamente previsto dall’art. 81 DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia) a far data dal 1 gennaio 2017 il possesso dell’attestato di formazione continua costituisce requisito per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 11 Legge 247/2012 e 25, co. 7, Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (C.N.F. sent. n. 166 del 16 dicembre 2019).

Dal momento che l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della competenza professionale costituisce un requisito essenziale per il corretto svolgimento della professione, per il C.N.F. l’attestato sull’assolvimento dell’obbligo formativo costituisce pre-requisito per l’iscrizione in tutti gli elenchi previsti da specifiche normative, in particolare quelli per le difese di ufficio e per la difesa dei non abbienti.

Pertanto il professionista, che voglia essere iscritto in un elenco, dovrà dimostrare sia i titoli (iscrizione all’Albo, assolvimento dell’obbligo formativo, ecc.), sia il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa di riferimento (C.N.F. pareri n. 20 del 20 febbraio 2015 e n. 112 del 18 novembre 2015). Il dovere di aggiornamento professionale e di forma- zione continua è riportato nel Codice Deontologico Forense tra i principi generali del Titolo I, dopo la norma sul dovere di competenza, a conferma della finalità dell’obbligo formativo di assicurare al professionista una competenza sempre adeguata all’incarico assunto.

Per l’art. 15 C.D. “L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente”.

L’art. 70, co. 6, C.D. tipizza l’illecito dell’iscritto che non rispetta i regolamenti C.N.F. e C.O.A. concernenti gli obblighi ed i programmi formativi, con previsione della sanzione edittale dell’avvertimento che, nei casi più gravi, può essere aumentata sino alla sospensione di due mesi dall’esercizio della professione.

- Deroghe temporanee

La regolamentazione dell’obbligo di formazione continua dettata dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 ha subito alcune modifiche a causa della situazione emergenziale da covid 19 che ha comportato la riduzione dell’offerta formativa e nel contempo impedito la frequenza degli eventi.

Il C.N.F. ha deliberato sin dal marzo 2020 modalità in deroga all’art. 12 del Regolamento, stabilendo nuove regole temporanee adeguate a consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo nel rispetto di standard di sicurezza per la salvaguardia della salute. Per l’anno 2020, con delibera n. 168 del 20 marzo 2020, il C.N.F. ha stabilito che:

- il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non è da conteggiare ai fini del triennio formativo,

- i crediti minimi da acquisire nel periodo sono in totale 5 (3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, de- ontologia ed etica professionale),

- i suddetti crediti possono essere conseguiti anche integralmente tramite formazione a distanza,

- i crediti acquisiti nell’anno 2020 sono integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti nel triennio 2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Per l’anno 2021, con delibera n. 310 del 18 dicembre 2020, considerata la persistenza dell’emergenza epide- miologica, il C.N.F. ha disposto che:

- il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 non è da conteggiare ai fini del triennio formativo,

- i crediti minimi da acquisire nell’anno devono essere in totale 15 (di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie),

- i suddetti crediti possono essere conseguiti anche integralmente tramite formazione a distanza,

- i crediti acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti nella delibera n. 168/2020 (5 di cui 3 nelle materie obbligatorie) e residuati rispetto alla compensazione indicata nella stessa delibera n. 168/2020 potranno essere imputati all’obbligo formativo dell’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti fissati per il suddetto anno.

Per l’anno 2022, con delibera n. 513 del 17 dicembre 2021, vista la perdurante situazione critica che impone ancora deroghe all’art. 12 del Regolamento C.N.F. n. 6/2014, il C.N.F. ha previsto che:

- il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 non è da conteggiare ai fini del triennio formativo,

- i crediti minimi da acquisire nell’anno devono es- sere in totale 15 (di cui almeno 3 nelle materie ob- bligatorie di ordinamento e previdenza forensi, de- ontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie),

- i suddetti crediti possono essere ancora integralmente conseguiti tramite formazione a distanza.


Note

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