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Più volte, nel corso degli ultimi anni, ho tentato di “convincere” anche l’avvocato meno propenso all’utilizzo dell’informatica a far uso della stessa, dimostrando come tante attività, grazie alla tecnologia, adesso possono essere eseguite risparmiando tempo e denaro; i processi telematici oggi in vigore, da tanti professionisti ancora avversati, è fuor di dubbio che, consentendo il deposito di atti processuali, a valore legale, rimanendo comodamente seduti nei propri studi, evitano di doversi recare fisicamente negli uffici giudiziari, di utilizzare l’auto, di fare lunghe e interminabili file dinanzi gli sportelli delle cancellerie e di poter impiegare il tempo risparmiato in altre attività.
Ma, non appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento recante modifiche al decreto 55/2014(regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,n. 247) che lo scorso 8 marzo ha firmato il ministro della giustizia Orlando e che ad oggi, 31 marzo 2018, si trova all’esame della Corte dei Conti, nessuno potrà negare che l’avvocato telematico guadagnerà di più, in quanto, una delle novità del citato provvedimento, prevede che il compenso liquidato dal giudice alla fine della controversia potrà essere maggiorato del 30% su quello di norma spettante ove il professionista, in corso di causa, abbia depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al magistrato e alle altre parti del processo.
In molti si chiederanno cosa debba intendersi per particolari tecniche di redazione, ed è quindi doveroso svelarne il significato.
Il riferimento è relativo a quelli che vengono chiamati “collegamenti ipertestuali” i quali consentono, una volta realizzati all’interno dell’atto predisposto dal legale con il proprio software di videoscrittura, di poter visualizzare e consultare immediatamente, con un semplice click del mouse, il documento citato nell’atto e allegato nella “busta telematica”.
E’ fuor di dubbio che l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali facilita la lettura dell’atto in quanto consente di visualizzare i documenti allegati e nell’atto richiamati, senza doverli cercare all’interno del fascicolo informatico; in pratica consentono di poter “navigare” rapidamente tra la lettura dell’atto e i documenti in quest’ultimo richiamati.
Le modalità con le quali possono essere creati i collegamenti ipertestuali sono veramente facili e non richiedono particolari conoscenze informatiche posto che si realizzano utilizzando le funzioni già presenti in tutti i software di video scrittura con i quali quotidianamente, da anni, redigiamo i nostri atti; in rete è possibile reperire tutorial messi a disposizione dai Consigli degli Ordini, realizzati dalle rispettive commissioni informatiche ed è per tale motivo che non mi soffermerò nella spiegazione della loro realizzazione.
Credo sia invece interessante fugare ogni dubbio sulla legittimità del loro utilizzo in quanto, alcuni, riterrebbero non possibile la presenza di tali collegamenti all’interno dell’atto,in virtù di quanto disposto dall’articolo 12 comma 1 del provvedimento DGSIA contenente le specifiche tecniche del processo civile telematico al DM 44/2011 il quale prevede che l’atto principale del deposito sia in formato PDF ottenuto per trasformazione testuale e sia “privo di elementi attivi”.
E’ la stessa DGSIA, sul punto, a precisare che:
“privo di elementi attivi” significa che non è ammessa la presenza di macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto.
Sono ammessi, invece, elementi quali:
- figure all'interno del testo
- indirizzi mail/pec
-link a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell’intero deposito. Per inserire un link in un testo: selezionare la parola a cui legare il collegamento e selezionare la funzione “inserisci collegamento ipertestuale”; selezionare, quindi, il file (contenente l’allegato) a cui si vuole creare il link.
- link a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta comunque bloccante”
(cfr. https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Indicazioni_su_creazione_Atto_principale.pdf )
Fugato ogni dubbio sulla possibilità di inserire i collegamenti ipertestuali all’interno dei nostri atti da depositare telematicamente, non resta che imparare le modalità con cui realizzarli e auspicare che il magistrato, al termine del processo, si ricordi di maggiorare il nostro compenso!
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