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Il PCT del 2024... lavori in corso. Le nuove regole tecniche del PCT

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Sommario: 1. Portale depositi telematici – 2. Servizio elettronico recapito qualificato – 3. Soggetti abilitati esterni: privati e pubblici – 4. Fascicolo informatico – 5. XML addio! – 6. Trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati esterni – 7. Pagamenti telematici

Introdotte dal DM 29.12.2023 n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2023, hanno modificato il DM 44/2011 e sono entrate, formalmente, in vigore il 14 gennaio 2024 ma, sostanzialmente, per la loro effettiva operatività dovremo attendere la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche la cui tempistica è, purtroppo, ignota. Vediamo, nello specifico, quali le novità, avvisando le Colleghe e i Colleghi che, ad oggi, le novità sono più apparenti che reali.

1. PORTALE DEPOSITI TELEMATICI

ART 2 LETTERA B-BIS DM 44/2011

b-bis) portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Tale novità rappresenta e conferma il futuro scenario del processo civile telematico con il passaggio dal deposito dell’atto mediante confezionamento della busta telematica ad opera del redattore atti, contenente atti e documenti e poi veicolata tramite utilizzo della posta elettronica certificata, al deposito tramite UPLOAD attraverso l’utilizzo di una (futura) piattaforma simile a quella ad oggi esistente per il deposito degli atti penali e degli atti tributari tramite apposito portale.

Tale disposizione si collega con quella prevista dal medesimo DM 44/2011 all’art. 7 BIS:

1) Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.

2. SERVIZIO ELETTRONICO RECAPITO QUALIFICATO

ART 2 LETTERA E-BIS DM 44/2011

e-bis) servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)

Il servizio elettronico di recapito certificato qualificato è uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento europeo eIDAS e previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e, almeno in questa prima fase, viene aggiunto alla posta elettronica certificata che, proprio da tale nuovo servizio un giorno potrebbe essere sostituita.

È un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto danni o di modifiche non autorizzate.

3. SOGGETTI ABILITATI ESTERNI: PRIVATI E PUBBLICI

ART 2 LETTERA M N. 3 DM 44/2011

3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice, nonché le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato;

ART 2 LETTERA M N. 4 DM 44/2011

4) soggetti abilitati esterni pubblici: l’Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;

4. FASCICOLO INFORMATICO

ART. 9 FASCICOLO INFORMATICO DM 44/2011

1) Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico. Il legislatore da una parte si preoccupa della conservazione a norma dei documenti cartacei ma, la stessa preoccupazione, dimostra ancora una volta di non avere a proposito dei documenti informatici presenti nei fascicoli informatici per i quali, quindi, il Ministero della Giustizia continuerà ad effettuare una semplice archiviazione.

5. XML ADDIO!

Art. 11 DM 44/2011

Formato dell’atto del procedimento in forma di documento informatico

1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34, che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici. Da tale disposizione si evince che potrà scomparire, dai depositi degli atti civili, il file dati atto XML e la nota di iscrizione a ruolo, sostituiti da modalità di trasmissione dei dati delineate da specifiche tecniche da emanare; naturalmente, oltre alle nuove specifiche, modifiche dovranno essere operate dal legislatore anche sulle norme di rango primario affinché possa realizzarsi concretamente tale novità.

6. TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI ESTERNI

Art. 13 DM 44/2011

Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile

1) Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’articolo 34.

2) I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’articolo 34, senza l’intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

3) Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente.

Anche tale norma rappresenta e conferma il futuro scenario del processo civile telematico, come già argomentato a proposito del portale dei depositi telematici e si raccorda con quanto introdotto dalla riforma Cartabia nell’ottobre 2022 con l’introduzione dell’art. 196 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il cui contenuto è pressoché uguale.

Particolare attenzione al comma 2 dal quale si evince una novità, consistente nella eliminazione dell’intervento degli operatori della giustizia (salvo il caso dell’errore bloccante) per l’accettazione del deposito degli atti civili.

Il deposito si intenderà avvenuto con il rilascio di una “conferma” da parte del sistema e non più con la generazione della quarta PEC.

Naturalmente tale modifica, se mai entrerà effettivamente in vigore, dovrà essere confermata dalle nuove specifiche tecniche e secondo le tempistiche in essa indicate.

7. PAGAMENTI TELEMATICI

Art. 30 DM 44/2011

Pagamenti

1) Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici)). ((La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall’interessato all’ufficio, secondo le modalità previste dall’articolo 5 del CAD.

2) I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarità delle ricevute di pagamento telematico. Ogni forma di pagamento da effettuarsi nel processo civile dovrà obbligatoriamente essere effettuata attraverso pagPa.

Ai sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono infatti essere obbligatoriamente essere eseguiti tramite la piattaforma pagoPA; gli Uffici Giudiziari non potranno più accettare pagamenti attestati tramite modello F23 o contrassegno ‘marca da bollo’ o Lottomatica.

Per il recupero delle somme erroneamente versate si deve procede secondo le modalità previste dalla legge (art 4 del decreto MEF del 9/10/2006). 


Note

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