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Il curatore speciale del minore alla luce della c.d. “Riforma Cartabia”

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Ida Grimaldi

Sommario: 1. Premessa – 2. Il curatore speciale del minore nella legge delega n. 206/2021 – 3. Il decreto legislativo n. 149/2022 – 3.1. Tutore e curatore del minore – 3.2. Curatore speciale del minore – 3.3. Sul compenso del curatore speciale del minore – 4. Differenza tra curatore del minore e curatore speciale del minore – 5. L’obbligo di ascolto del minore da parte del curatore speciale – 6. Conclusioni

1. Premessa

Il 28 febbraio è entrata in vigore la c.d. “Riforma Cartabia” prevista dalla legge delega n.206/2021 e attuata dal d.lgs.n.149/2022, ovvero una articolata riforma della giustizia civile che, unitamente alla revisione del processo civile, incide in maniera significativa anche sul diritto di famiglia e minorile.

Il nuovo impianto normativo prevede un “rito unico” per tutti i procedimenti relativi ai diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e, a tal fine, contempla l’istituzione di un Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, altamente specializzato, volto a sostituire il Tribunale per i minorenni che sarà, conseguentemente, soppresso. La riforma vede la sua attuazione in tre diversi momenti temporali:

– il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le norme immediatamente “precettive”, che hanno apportato, tra le altre, novità di rilievo alle funzioni del curatore speciale del minore e alla disciplina dell’allontanamento dei minori dall’ambito familiare, prevedendo un articolato controllo giurisdizionale su tale procedura, tempi d’azione adeguati e stringenti, con obbligo di ascolto delle parti e del minore;

– il 28 febbraio sono entrate in vigore le norme relative alla creazione del rito unico denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (art. 1, commi 1 e 23, l. 206/2021);

– entro il 31 dicembre 2024 entreranno in vigore le norme istitutive del Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie.

Tale unico organo giurisdizionale consentirà di porre fine all’annoso dibattito in tema di ripartizione di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni che affligge da anni il nostro sistema. Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale dei Minori e del Giudice Tutelare.

2. Il curatore speciale del minore nella legge delega n. 206/2021

La legge delega n. 206/2021 all’art. 1 commi 30 e 31, ha inteso, con modifiche immediate agli articoli 78 e 80 c.p.c., dare ordine e tipizzare le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore,  prevedendo casi in cui tale figura debba essere nominata a pena di nullità degli atti del procedimento.

In verità, si tratta di novità avviate dalla più attenta dottrina e giurisprudenza, volte a rilevare l’esigenza del minore ad essere adeguatamente e autonomamente rappresentato nei processi.

Come noto, la tradizionale visione del minore, quale emergeva dai nostri codici del 1940, come soggetto debole e bisognoso di protezione, è stata superata con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e, successivamente, con la parallela Convenzione europea di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, con le quali si è definitivamente passati all’affermazione del minore come vero e proprio soggetto di diritto, meritevole di tutela per la peculiarità della sua condizione.

Anche le Linee Guida sulla giustizia a misura di minore del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 delineano che “gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono e li riguardano”. 1

A seguito della spinta da parte della normativa internazionale, si sono succeduti nel nostro ordinamento importanti interventi legislativi (legge 149/2001, l. 2019/2012, d.lgs. 154/2013), volti ad affermare una nuova visione della prole, non più concepita quale “oggetto del contendere” nell’ambito del conflitto familiare, bensì quale vero e proprio “soggetto” e centro di imputazione di diritti ed interessi, da far valere in via autonoma all’interno delle relazioni familiari.

Restava tuttavia aperto il dibattito, alimentato sia dalla ratifica della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, sia dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 2 , relativo alla questione del minore come “parte processuale” e non “parte minore” nei procedimenti che lo riguardano.

Invero, fin dal 1990 la nostra Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità che il nostro legislatore interno adottasse modelli processuali tali da consentire il pieno esercizio dei diritti fondamentali del minore-parte processuale e, con sentenza n. 83/2011, ha ribadito che il minore, nei procedimenti che lo riguardano, assume un ruolo di “centro autonomo di imputazione giuridica”.

Anche la Corte di Cassazione, con sent. n. 27729 del 2013, ha ribadito i concetti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 83/2011.

Nel corso degli anni, dunque, la giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità si sono fatte carico di meglio adattare il nostro ordinamento ai principi espressi dalla normativa sovranazionale 3 ; e quindi la l. 206/2021 all’art. 1 commi 30 e 31, facendo eco a detta giurisprudenza 4 , ha inteso, con modifiche immediate, dare ordine e tipizzare le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore, prevedendo casi in cui tale figura debba essere nominata a pena di nullità degli atti del procedimento.

Le novità apportate dall’art. 1, comma 31, l. 206/2021, hanno modificato l’art. 78 c.p.c., ove sono stati aggiunti un terzo e quarto comma che attribuiscono al Giudice la facoltà di procedere alla nomina del curatore speciale laddove i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, nonché prevedendo casi in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento. Tali commi sono stati poi soppressi ex art. 3, comma 5 del d.lgs. 149/2022 e trasfusi nell’art. 473 bis. 8 commi 1 e 2 (cfr. infra par. 3.2).

L’istituto della curatela è stato “ampliato” anche dal comma 26 5 dell’art. 1, l. 206/2021 laddove, nel disporre la modifica dell’articolo 336 del codice civile, prevede che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato.

3. Il decreto legislativo n.149/2022

Il pilastro della riforma è rappresentato dalla previsione di un rito unico unificato per la famiglia, attuato il 28 febbraio 2023 dal d.lgs. n. 149/2022 tramite l’introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», i cui principi e criteri direttivi sono dettagliatamente normati nel comma 23 dell’art. 1, l. 206/2021 6 .

Al suo interno vi sono interessanti disposizioni di carattere generale che regolano tutti i procedimenti che ricadono nell’ambito di applicazione del procedimento in materie di Persone, Minorenni e Famiglie.

Tra queste gli articoli 473 bis. 7 – 473 bis. 8 racchiudono le norme in tema di tutore, curatore e curatore speciale del minore.

3.1. Tutore e curatore del minore

L’art. 473 bis., rubricato “Nomina del tutore o curatore del minore”, risponde all’esigenza di rendere uniformi prassi giurisprudenziali rilevate difformi sul territorio nazionale proprio in merito ai vuoti che si creavano a seguito di procedimenti aventi ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Prassi accentuate anche a seguito della modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., realizzata dalla legge n. 219 del 2012, che ha reso possibile la presentazione di domande di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale anche nei procedimenti di separazione o divorzio o affidamento di figli nati fuori del matrimonio.

La norma distingue al riguardo due situazioni, ovvero la nomina del tutore e la nomina del curatore. La prima ipotesi concerne il caso di pronuncia di un provvedimento, anche temporaneo, che dispone la de- cadenza o la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori: in questo caso il minore rimane privo di un legale rappresentante ed è necessario nominargli un tutore (il potere d’ufficio è attribuito al Giudice dall’art. 473 bis. 2). Detta nomina è possibile sia nel corso del procedimento che all’esito dello stesso.

Al fine di scongiurare il sovrapporsi di competenze o l’emissione di provvedimenti potenzialmente contrastanti, si chiarisce che, ove la nomina del tutore avvenga nel corso del procedimento, le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 344 c.c., di norma attribuite al giudice tutelare, vengono esercitate dal giudice procedente.

Quando invece la nomina avviene all’esito del procedimento, le funzioni di vigilanza e controllo passano come di regola al giudice tutelare, ma con l’importante precisamente che il giudice del procedimento di nomina ha il dovere di disporre la trasmissione del provvedimento al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, affinché sia aperto il fascicolo della tutela.

La seconda ipotesi riguarda il caso di limitazioni della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c.: qui il legislatore ha preferito individuare al posto della figura del tutore quella del curatore del minore 7 .

In entrambi i casi – sia che si tratti di nomina del tutore, sia che si tratti di nomina del curatore del minore –, ed al fine di delimitare il più precisamente possibile i confini delle facoltà e dei poteri a loro conferiti, sulla base dell’esperienza maturata in ambito di procedure di amministrazione di sostegno, il provvedimento di nomina deve contenere l’indicazione:

a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

b) degli atti che il tutore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare;

c) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

d) della periodicità con cui il tutore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

3.2. Curatore speciale del minore

La funzione che nel nostro sistema assolve la figura del curatore speciale è quella di rappresentare gli interessi di un soggetto incapace di agire, che si trovi in una situazione di conflitto d’interessi con il suo consueto rappresentante legale.

La rappresentanza dell’incapace è attribuita dalla legge ai genitori (art. 320 c.c.) o al tutore (articoli 357 e 424 c.c.) oppure, nei casi di conflitto di interessi, al curatore speciale (art. 320 c.c.) 8 .

Le norme di interesse sono gli artt. 78, 80, 473 bis. 7 e 473 bis. 8.L’art. 78 c.p.c., rubricato “Curatore speciale”, tuttora in vigore nei suoi due primi commi, indica due ipotesi di nomina del curatore speciale:

1) Al primo comma si prevede la nomina del curatore speciale in via urgente e provvisoria quando manca il rappresentante al soggetto incapace che deve eseguire un determinato atto o esercitare una determinata azione-rappresentante ad acta;

2) al secondo comma la nomina del curatore speciale è prevista per le ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato-rappresentante ad processum. In passato veniva data maggiore importanza al conflitto d’interessi di natura economica: gli artt. 320 e 321 c.c. affidano al giudice il potere di nominare un curatore speciale al minore in tutti i casi di conflitto di interessi patrimoniali tra questi e i suoi genitori o di disinteresse e inerzia dei genitori nel compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione nell’interesse del figlio minore, mentre oggi l’attenzione si è traslata principalmente sulla funzione genitoriale e l’adeguata rappresentanza degli interessi della prole.

Anche la normativa sovranazionale, di immediata valenza precettiva, anche perché ratificata dall’Italia, impone al giudice di verificare se al sorgere di una situazione di conflitto d’interessi non sia necessaria la nomina di un suo rappresentante 9.

Il nuovo art. 473 bis. 8 rubricato “Curatore speciale del minore”, va a sostituire, con qualche integrazione e modifica, i commi aggiunti agli artt. 78 e 80 del codice di rito dalla Legge delega 206/2021 (comma 30 dell’art. 1), in vigore dal 22 giugno 2022 10 .

Le novità introdotte, sistematizzate all’interno del titolo dedicato alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevedono due ipotesi di nomina del curatore speciale nel corso del procedimento. Nomina obbligatoria (473 bis. 8 comma 1).

È obbligatoria la nomina del curatore speciale, anche d’ufficio, sanzionata da declaratoria di nullità del procedimento, nei casi di:

a) decadenza dalla responsabilità genitoriale richiesta dal Pubblico Ministero nei confronti di entrambi i genitori; ovvero da un genitore nei confronti dell’altro.

Resta pertanto esclusa l’obbligatorietà allorché la richiesta del PM concerna solo uno dei genitori;

b) adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) se emerge una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) su richiesta del minore quattordicenne. Le situazioni di pregiudizio del minore, che possono precluderne l’adeguata rappresentanza processuale, sono rappresentate da condotte dei genitori incompatibili con l’esercizio della responsabilità genitoriale e presuppongono una inadeguatezza genitoriale grave che può condurre ad un provvedimento di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La giurisprudenza di legittimità si era già espressa nel senso che, ove ricorra una situazione di conflitto, la mancata nomina del curatore speciale rappresenta un vizio inerente alla costituzione del rapporto processuale, con violazione del principio del contraddittorio, dal quale discende la nullità insanabile ed assoluta di tutti gli atti compiuti nel procedimento, rilevabile dal giudice anche d’ufficio 11 .

Nomina facoltativa (473 bis. 8 comma 2)
È facoltativa la nomina del curatore speciale, adottabile anche d’ufficio, quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento in questo caso richiede succinta motivazione. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso del procedimento, anche di natura cautelare, alla stessa provvede d’ufficio il giudice che procede.

Il concetto di adeguatezza sostituisce quello di conflitto d’interessi, sinora utilizzato per la nomina del curatore speciale. 473 bis 8 comma 4: vengono infine opportunamente introdotti espressamente anche la possibilità e i presupposti della revoca: oltre che per gravi inadempimenti da parte del Curatore speciale, anche qualora manchino o siano venuti meno i presupposti della nomina.

La richiesta di revoca può essere avanzata dal minore ultraquattordicenne, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore o dal pubblico ministero. La nuova normativa sulla curatela speciale fa tesoro del diritto vivente e dell’elaborazione dogmatica della dottrina 12 , introducendo una norma inedita (art. 473 bis. 8 ultimo comma c.p.c.) che colma la lacuna della disciplina in punto di revoca del curatore.

Il procedimento è di competenza del Presidente del Tribunale o del giudice che procede e l’attribuzione della legittimazione attiva per la proposizione dell’istanza ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore, al pubblico ministero o al minore medesimo 13 .

Alla luce della nuova disposizione inserita, il Legislatore, dunque, modula due diverse ipotesi di curatela speciale: processuale (art. 473 bis. 8 primo e secondo comma) e sostanziale (art. 473 bis. 8 terzo comma).

Il curatore speciale del minore, nei primi due commi dell’articolo 473 bis. 8 c.p.c. è figura processuale, ossia soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età 14 .

Al contrario, il curatore speciale del minore “di cui al terzo comma dell’art. 473 bis. 8”, ha natura sostanziale: agisce “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su mandato del giudice. In tutti i casi, il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

Importante – e già presente nella disciplina previgente – è il potere in capo al giudice (anche relatore nel corso dell’istruzione e della trattazione) di attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Al riguardo, è bene precisare che la disposizione non delinea una fisiologia tipica nell’esito della curatela in questo caso: quanto a dire che è, poi, il giudice a definire le modalità di adozione del provvedimento finale. Alla luce delle prassi giurisprudenziali, infatti, sono diffuse almeno due metodologie (entrambe, secondo la dottrina 15, da ritener compatibili con il nuovo art. 473 bis. 8).

In un primo caso, il giudice non attribuisce al curatore un effettivo potere di rappresentanza sostanziale, bensì il compito di far confluire una posizione scritta nell’interesse del minore (relazione): a seguito della posizione rappresentata nell’interesse del minore, è il giudice ad adottare l’atto necessario (ad esempio, attribuendo a uno dei due genitori – quello che era favorevole a tale atto – il potere di procedere da solo; oppure emettendo misura ad hoc rivolta ai terzi interessati, come ente locale, sanitario o scuola). In questo caso, quindi, l’atto conclusivo resta giudiziale 16 .

3.3. Sul compenso del curatore speciale del minore.

La nuova norma non esplicita in che misura venga liquidato il compenso del curatore; secondo la dottrina ciò è dovuto al fatto che questa figura può essere ricondotta all’alveo degli ausiliari del giudice nominati ai sensi dell’articolo 68 c.p.c.

Ne consegue che la liquidazione è fatta con decreto dal giudice che lo ha designato (art. 52 disp. att. c.p.c.) e posta a carico di chi è tenuto a sostenerla (art. 53 disp. att. c.p.c.) 17 .

In linea di principio, è spesa che il giudice può liquidare e porre a carico di entrambi genitori o di quello che, all’esito dell’incombente, sia risultato “soccombente”. Ove il curatore speciale assuma le vesti del difensore del minore, egli potrà depositare, in nome e per conto del medesimo, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell’art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche – che restano, comunque, distinte – e non avendo necessità del formale conferimento a sé stesso della procura alle liti.

4. Differenza tra curatore del minore e curatore speciale del minore

Curatore e curatore speciale del minore possono ingenerare confusione, data dalla comune denominazione.

Ebbene, il curatore speciale del minore, già presente nel nostro sistema, ma ampliato quanto alle ipotesi di nomina dall’art. 473 bis. 8 c.p.c., è una figura processuale destinata a rappresentare il minore nei casi di conflitto d’interessi con i genitori, ovvero – costituendo la fatti- specie novità degna di nota – su richiesta del minore quattordicenne, in tal caso avvicinando molto la figura del curatore speciale a quella dell’avvocato del minore. 18

Ulteriore novità introdotta dalla riforma, come sopra evidenziato, è rappresentata dalla possibilità che al curatore speciale del minore possano essere affidati anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale 19 , ancora una volta ratificando prassi giurisprudenziali che già avevano dato luogo a provvedimenti di questo tipo.

Di fatto la norma si pone l’obiettivo di arginare i noti problemi e carenze conseguenti ai provvedimenti di affidamento dei minori ai servizi sociali, laddove accade che i responsabili dei servizi, anche a causa dell’elevata conflittualità dei genitori e dell’incapacità di arginarla, non sono in grado di compiere le scelte necessarie nell’interesse del minore, anche quando espressamente attribuite dal provvedimento, con frequente rimpallo di responsabilità fra autorità giudiziarie ed amministrative.

La riforma in pratica – pur non enunciandolo formal- mente – è come se suggerisse in questi casi la nomina di un curatore speciale con compiti di rappresentanza processuale e contestuale attribuzione di specifici poteri sostanziali 20 .

I poteri di rappresentanza sostanziale da attribuire al curatore speciale presuppongono decisioni puntuali del giudice, alle quali si possa dare immediata esecuzione: al curatore speciale andranno attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale soprattutto con finalità esecutiva di decisioni già assunte con il provvedimento del giudice. In ogni caso il curatore speciale, anche quando gli siano stati affidati compiti di natura sostanziale, cessa dalle sue funzioni allorché si chiude il procedimento nell’ambito del quale è avvenuta la sua nomina 21 .

Il curatore del minore ex art. 473 bis. 7 c.p.c. è figura che appartiene all’ambito sostanziale, del tutto analoga a quella del tutore e difatti contemplata nella stessa norma, ma con poteri più limitati e specificati nel provvedimento di nomina, in corrispondenza con situazioni nelle quali siano state adottate misure limitative (non ablative) della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.).

Nella prassi si erano dati casi nei quali ai genitori era stato conservato l’esercizio della responsabilità per quanto concerneva la gestione di questioni di ordinaria amministrazione, attribuendo invece a soggetto terzo (sino ad oggi per lo più l’ente pubblico) il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ovvero la decisione su questioni di maggiore rilevanza.

L’attribuzione di questi ultimi compiti potrà essere effettuata al curatore, ma solo a conclusione del procedimento, quando le limitazioni ai genitori non siano tali da dar luogo alla nomina di un tutore. In sostanza il curatore si sostituisce almeno parzialmente nell’esercizio dei poteri genitoriali allo scopo di garantire che, terminato il giudizio, le difficoltà dei genitori o la loro persistente conflittualità non rendano inattuati i provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria o non pregiudichino lo sviluppo e le esigenze dei figli 22 .

5. L’obbligo di ascolto del minore da parte del curatore speciale

Tra le novità introdotte dalla riforma, vi è la precisazione dell’obbligo per il curatore di procedere all’ascolto del minore. Orbene, come noto, nella maggior parte dei casi il curatore speciale è un avvocato che dovrebbe avere competenza specifica in diritto minorile che, peraltro, concentra in sé la qualifica di curatore e di avvocato del minore.

Il codice deontologico forense vieta agli avvocati di procedere all’ascolto di una persona di minore età senza il consenso dei genitori (art. 56), ma questa norma non opera in presenza di una designazione giudiziale che assegna la qualifica di curatore speciale.

La disciplina applicabile non richiama, in questo caso, l’art. 473 bis. 5 (modalità dell’ascolto), ma una differente forma di partecipazione, rispondente al principio generale contemplato dall’art. 315 bis., terzo comma, del codice civile, per il quale “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano” 23 .

6. Conclusioni

Con la riforma in commento è stato fatto un grande sforzo, sia per unificare tutti i procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie in unico rito, sia per fornire una miglior tutela dei diritti. Fine della riforma è quello di porre sempre più il fanciullo al centro del processo; il tutto al fine di garantire che le raccomandazioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo; da qui la valorizzazione data alla figura del curatore speciale del minore.

Resta, tuttavia, il problema legato alla sua formazione 24 , in quanto la riforma non ha previsto né una norma né una specifica disciplina che indichi i requisiti per poter essere nominati Curatori speciali.

Sul tema, importante documento di riferimento sono le Linee Guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010, le quali richiedono la necessità di una specifica formazione interdisciplinare per il professionista che operi con il minore e del tutto trascurate.

Poiché in molti casi il curatore speciale è individuato in un professionista che riveste la qualifica di Avvocato, a tale grave lacuna sopperiscono, solo in parte, le “Raccomandazioni” del Consiglio Nazionale Forense rivolte agli avvocati chiamati a svolgere il nuovo incarico di curatore speciale dei minori, a seguito dell’entrata in vigore della l. 206/2021.

Dette “raccomandazioni” forniscono al curatore speciale del minore indicazioni deontologiche, tra le quali il dovere di curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, e un aggiornamento nelle materie della famiglia, persone e minori.

Esse, inoltre, pongono un particolare accento sul dovere, da parte del professionista, di ricerca e cura degli interessi del minore 25 .

Importanti e utili indicazioni sono espresse, inoltre, nelle Linee Guida dell’Unione Nazionale Camere Minorili: l’U.N.C.M. sin dall’anno 2009 ha predisposto delle linee guida del Curatore speciale del minore nei procedimenti civili, oggi aggiornate con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni 26 .

La maggior valorizzazione della figura del curatore speciale dei minori da parte della riforma, attribuisce, infatti, un ruolo molto importante all’avvocato chiamato ad intervenire direttamente per la protezione dell’infanzia: la sua formazione professionale e interdisciplinare riveste, pertanto, un ruolo fondamentale, dal momento che il suo operato andrà ad incidere sui diritti fondamentali delle generazioni del futuro.

Sarà compito degli avvocati chiamati a rivestire questo delicato ruolo assicurare che, sia gli intendimenti della riforma, sia la normativa e le raccomandazioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, a Convenzione di Strasburgo del 1996, Linee Guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010), trovino, nella pratica quotidiana, reale e concreta attuazione.

L’acquisita centralità del curatore non dovrebbe, però, sfociare nell’«abuso» di utilizzo di questa figura, tenuto conto del fatto che esso rappresenta una significativa deroga alla regola generale della rappresentanza del figlio da parte dei genitori, diretta espressione della responsabilità genitoriale di cui sono titolari. 27 


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