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1. Le vicende “legislative” del compenso dell’avvocato.
Il compenso degli avvocati è stato oggetto negli ultimi anni di una particolare attenzione da parte del legislatore.
Infatti, dopo l’articolo unico della l. 7.11.1957 n. 1051 (norma che prevede che i criteri per la determinazione del compenso dell’avvocato sono stabiliti dal Consiglio nazionale Forense), il legislatore è intervenuto con il d.l. 4.7.2006 n. 223, conv. in l. n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani), abrogando le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano – con riferimento a tutte le attività professionali e intellettuali – l’obbligaorietà di tariffe fisse e minime.
E ciò in “ossequio” al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti una effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato.
La riferita “abrogazione” delle tariffe fisse e minime, veniva confermata dalla Corte costituzionale con decisione 21.12.2007 n. 443, atteso che la normativa tende a stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero professionali ed intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi.
Sulla tematica in questione occorre segnalare la decisione n. 443/2007 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande sezione, 5.12.2006, causa C-94/04 e C-202/04 (confermata da successive pronunce) in cui si afferma che per il Trattato Ce non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro di un provvedimento normativo che approvi sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale un tariffario che fissi un limite minimo per gli onorari degli avvocati.
Nell’agosto 2011 il legislatore è intervenuto con l’art. 3, comma 5, lett. d) del d.l. 13.8.2011 n. 138, conv., in l. n. 148/2011, prevedendo espressamente che il “Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, rafforzando così la volontà del cliente e del professionista nella determinazione del compenso spettante al professionista per la prestazione professionale.
A distanza di tre mesi, il legislatore è intervenuto nuovamente con l’art. 10 della l. 12.11.2011 n. 183, eliminando il riferimento alle tariffe professionali come valore indicativo, rimettendo alla volontà delle parti la determinazione del compenso.
Il legislatore ha “accorciato” la sua “inattività”, ed a distanza di un mese ha emanato il d.l. n. 1/2012, conv. in l. 24.3.2012 n. 27; l’art. 9 del menzionato d.l. n. 1/2012, dopo avere abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, statuisce (comma 2) che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante: i parametri costituiscono degli indicatori di valore economico medio della prestazione professionale.
Le tariffe professionali sono soppresse anche come semplice riferimento, a conferma del profilo simbolico dell’intervento del legislatore sulla abrogazione delle tariffe. I “primi” parametri sono stati approvati con d.m. 20.7.2012 n. 140, parametri che consentono la determinazione ed il calcolo del costo della prestazione professionale dell’avvocato.
Dopo il primo decreto sui parametri, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247, è stato emanato il decreto 10.3.2014 n. 55, decreto che pur confermando l’impianto del previgente d.m. n. 140/2012, ha però dettato una nuova disciplina del compenso dell’avvocato, recependo – in parte – le “doglianze” dell’Avvocatura al previgente d.m. n. 140/2012. Infatti, il d.m. n. 55 del 2014 non solo adegua “economicamente” i parametri stabiliti dal previgente d.m. n. 120/2012, ma chiarisce anche alcuni dubbi interpretativi indotti dalla previgente normativa.
2. Procedura approvazione dei parametri.
Il legislatore, con l’art. 13, comma 6, della l. 31.12.2012 n. 247, ha ripristinato, per l’approvazione dei parametri, la stessa procedura a suo tempo in vigore per la tariffa forense:
- proposta del Consiglio nazionale forense al Ministro della Giustizia;
- emanazione del decreto da parte del Ministro della Giustizia. Il menzionato comma 6 dell’art. 13 l. n. 247/2012 statuisce che “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, si applicano…”.
In pratica, ogni due anni, su proposta del Consiglio nazionale Forense, il Ministro della Giustizia “rivede” i parametri. La procedura di aggiornamento (ogni due anni) prevista dall’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012 ha lo scopo di “correggere” le “inadeguatezze” delle tabelle parametriche o della normativa vigente, nonché le carenze per alcune attività professionali, oltre che adeguare i valori parametrici al costo della vita.
La riferita procedura vige soltanto per l’avvocatura in quanto per le altre professioni ordinistiche vige la procedura dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 e cioè senza alcun coinvolgimento delle categorie professionali interessate e senza la espressa previsione del “rinnovo” dei parametri ogni due anni 1 .
Occorre evidenziare che l’atto normativo che approva i parametri è per intero imputabile alla volontà e alla responsabilità politica del Ministro della Giustizia, rispetto al quale la proposta del Consiglio nazionale forense assume la valenza di un mero progetto che dà impulso al procedimento; iniziativa, quindi, dell’ente esponenziale della categoria ma fase costitutiva rimessa al Ministro, che secondo la discrezione politica che gli è propria, può anche tenere conto solo in parte della proposta del Consiglio Nazionale Forense, in ogni caso è la sua volontà che sorregge l’atto normativo.
3. La ratio e finalità del sistema parametrico
Le accuse al previgente sistema tariffario erano soprattutto:
- l’eccessiva complessità (troppe voci);
- la difficile comprensione per il cliente (estrema complessità della lettura della tariffa);
- l’impossibilità di determinare preventivamente i costi della prestazione.
Non era in pratica possibile per l’avvocato rispondere alla domanda del cliente: “avvocato, quanto mi costa la causa?”. A tali “carenze” occorre aggiungere che le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni dei consumatori, le associazioni sindacali… ma anche la società civile, e la stessa Avvocatura, premevano per una modifica strutturale del sistema tariffario.
Peraltro, occorre evidenziare che l’art. 1, comma 141, lett. d), l. 4 agosto 2017 n. 124 ha modificato l’art. 13, 5° comma, l. n. 247 del 2012, rendendo per l’avvocato obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione professionale, costi che sulla base del sistema tariffario era difficile quantificare.
La tariffa forense, infatti, così come era strutturata era poco “comprensibile” sia per gli avvocati che per i clienti: tutti auspicavano una semplificazione, con un criterio che prescindesse dalle singole attività professionali poste in essere dall’avvocato, ma sempre con la giusta valorizzazione della qualificata opera professionale nel suo complesso.
La disciplina parametrica, invece, costituisce un strumento semplice, trasparente, comprensibile, che consente:
- al giudice la liquidazione giudiziale di un giusto compenso;
- al cliente di orientare le sue scelte consapevolmente;
- al professionista di determinare il valore base della prestazione.
È infatti uno strumento di facile ed immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che hanno a disposizione uno strumento di immediato orientamento.
Occorre ricordare che l’art. 13, comma 7 della l.n. 247/2012 statuisce che “I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi”.
4. Costi prevedibili
Con la struttura parametrica del previgente d.m. n. 140/2012 prima, e poi dei d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 ed ora del d.m. n. 147/2022, si è superata la criticità del previgente sistema delle tariffe forensi in ordine compenso dell’avvocato e dei costi del servizio legale.
È stato introdotto un sistema con costi prevedibili, che consente al cliente di determinare – anche se in via orientativa – sia la somma che il cliente stesso deve pagare al suo avvocato, sia la somma che la parte vittoriosa potrebbe recuperare dalla parte soccombente in seguito alla liquidazione da parte del giudice.
Ciò è stato possibile svincolando la determinazione del compenso da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti, dal numero di udienze partecipate… e dalla durata del processo: con i parametri il compenso è unico per ogni fase processuale a prescindere dalla intensità dell’attività professionale svolta.
5. Strutturazione dei parametri
La nuova struttura parametrica (che non prevede più i diritti di procuratore), nell’ottica di razionalizzazione e di semplificazione del “sistema”:
- è divisa per tipologia di giudizi/procedimenti;
- comprende varie e distinte tabelle parametriche per ogni giudizio; - all’interno di ogni singola tabella vi è una suddivisione per fasce di valore della controversia.
Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate:
- le fasi che caratterizzano il giudizio/procedimento, nelle quali sono state raggruppate le attività professionale svolte dall’avvocato nella fase;
- ad ogni fase processuale è stato attribuito un valore economico (parametro), rapportato al valore della controversia.
6. (segue) - Le tabelle per tipologie di procedimenti
La semplificazione del sistema di determinazione del compenso dell’avvocato tale da consentire la determinazione ex ante dei costi, è stato ottenuto con la creazione di semplici tabelle differenziate per tipologie di procedimento individuate fra quelle più frequenti e contraddistinte da profili di omogeneità, all’interno delle quali sono riportati i costi medi di ogni singola fase che caratterizza il giudizio che la parte intende intraprendere.
7. (segue) - Le fasi del giudizio
Ogni tabella parametrica è divisa per fasi (da quella di studio… a quella decisionale).
Per ogni tabella sono inserite le fasi previste per il giudizio/procedimento, fasi che sono diverse da giudizio a giudizio, in quanto vi sono giudizi in cui l’attività difensiva si risolve in un’unica fase.
Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate di norma quattro fasi, nelle quali sono state raggruppate le attività professionali svolte dall’avvocato nella fase (le attività professionali rientranti in ogni singola fase sono dettagliatamente indicate nel d.m. n. 55/2014).
Le fasi processuali per le quali è previsto un compenso sono:
a) studio della controversia;
b) introduzione del giudizio;
c) fase istruttoria;
d) fase decisoria;
e) fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
f) fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Ad ogni fase processuale è stato attribuito un valore economico (parametro), rapportato al valore della controversia.
I compensi previsti per le varie fasi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, quali ad esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti.
8. (segue) - Valore della controversia
Ogni singola tabella è suddivisa per fasce di valore della controversia.
Le fasce di valore sono “agganciate” alle fasce di valore del contributo unificato (sono state, così, previste 7 fasce di valore).
Infatti, il valore della causa è suddiviso in scaglioni progressivi, riferiti ai valori del contributo unificato (differenziandosi in ciò dai precedenti scaglioni di valore del d.m. n. 140/2012), e l’aggancio alle fasce di valore del contributo unificato determina un rapporto diretto tra la spesa del contributo unificato e le spese legali.
Il valore della controversia per la determinazione del compenso è stabilito sulla base del codice di procedura civile.
9. Criteri di calcolo del compenso dell’avvocato
La struttura parametrica è caratterizzata, come già detto, dalla massima facilità applicativa e da estrema flessibilità, consentendo con immediatezza di determinare il compenso spettante. Infatti, il giudice, ma anche il cliente e l’avvocato, per la quantificazione del compenso spettante, non devono fare altro che:
a) individuare il giudizio (e quindi l’autorità giudiziaria adita o da adire);
b) individuare la tabella prevista per il giudizio;
c) individuare nella tabella il valore della controversia e quindi la fascia di valore;
d) individuare la fase (o fasi) del giudizio;
e) procedere alla somma dei valori parametrici per le varie fasi effettivamente svolte, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dal professionista.
10. Ambito di applicazione dei parametri L’art. 13, comma 6, della l. n. 247/2012 statuisce che i parametri si applicano quando all’atto o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi e per prestazioni officiose previste dalla legge.
Stante tale riportato dettato legislativo, il d.m. n. 55 del 2014 ha “ribadito” l’ambito di operatività dei parametri, prevedendo che i parametri si applicano:
- quando il compenso non è stato determinato in forma scritta;
- in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
- in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;
- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
Occorre precisare che, mentre nel rapporto cliente/ avvocato, in caso di apposito contratto sul compenso, il giudice in una causa tra cliente ed avvocato (il quale agisca per il recupero del credito professionale) è vincolato a quanto pattuito tra cliente ed avvocato, nel caso diverso del giudice che deve liquidare le spese di soccombenza, le spese vanno liquidate sulla base dei parametri.
L’accordo cliente/avvocato sul compenso non è, del resto, opponibile all’altra parte quando questa dovesse risultare soccombente, essendo quell’accordo una res inter alios acta, secondo i principi desumibili dalla teoria generale delle obbligazioni.
11. La “gerarchia” delle fonti nella determinazione delle competenze professionali dopo “l’introduzione” dei parametri
Anche dopo “l’introduzione” dei parametri permane la gerarchia delle fonti nella determinazione del compenso all’avvocato.
Il sistema dei compensi dell’attività professionale svolta dai professionisti iscritti (obbligatoriamente) in un albo professionale per l’esercizio dell’attività professionale, è regolato dall’art. 2233 c.c. L’art. 2233 c.c. prevede che “il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene”.
Tra le fonti contemplate dall’art. 2233 c.c., ai fini della determinazione del compenso professionale, esiste una gerarchia: la convenzione tra le parti, le tariffe, ma ora i parametri, gli usi, il giudice, gerarchia sulle fonti “legittimata” dalla Corte costituzionale con sentenza 13.2.1974 n. 32.
Ai sensi dell’art. 2233 c.c., quindi, il compenso del professionista iscritto obbligatoriamente ad un albo (per l’esercizio dell’attività professionale), viene determinato rispettivamente:
a) dall’accordo intercorso tra le parti;
b) dalle tariffe professionali (in mancanza di convenzione con il cliente);
c) dagli usi (in mancanza di convenzione e tariffe);
d) dal giudice (in mancanza di convenzione, tariffe e usi).
Nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce, quindi, la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa (ora parametri) rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell’art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo.
L’art. 2233 cod. civ., quindi, attribuisce valore preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, solo in mancanza di quest’ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi, ovvero alla determinazione del giudice (Cass. 9 novembre 2022 n. 33053).
È da ritenersi ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale nel senso che per la determinazione del compenso dell’avvocato, anche dopo l’abrogazione delle tariffe, il riferimento primario è costituito ancora dall’art. 2233 c.c., che disciplina la materia del compenso del professionista.
E con un accordo scritto (proposta e accettazione, per la validità dell’accordo, devono essere redatte in forma scritta: Cass. 16 maggio 2022 n. 15563) le parti possono stabilire per le prestazioni professionali, un compenso anche eccedente i massimi della tariffa professionale.
12. Il nuovo sistema parametrico dopo il d.m. n. 147/ 2022
Completata la procedura per l’aggiornamento dei parametri, dopo l’approvazione da parte del Ministro della Giustizia, il parere favorevole del Consiglio di Stato, della Ragioneria generale dello Stato e delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, è stato emanato il d.m. n. 147 del 2022, con non poche e significative novità e modifiche al d.m. n. 55/2014 2.
Occorre evidenziare preliminarmente che il d.m. n. 147/2022 ha confermato la struttura del sistema parametrico fissato dai precedenti decreti.
Con il nuovo decreto sono state “corrette” le inadeguatezze delle precedenti tabelle parametriche, ma anche previsti sia incentivi con la finalità di spingere le parti alla conciliazione delle liti, che deterrenti per porre un freno alle cause c.d. bagattellari e a comportamenti poco lineari dell’avvocato, con ricadute sul compenso del difensore.
A) Entrata in vigore dei nuovi parametri In ordine all’entrata in vigore del d.m. 13 agosto 2022
In ordine all’entrata in vigore del d.m. 13 agosto 2022 n. 147, dopo le osservazioni del Consiglio di Stato, sez. atti normativi 19.2.2022 n. 413, a differenza dei precedenti decreti parametrici (d.m. n. 55/2014; d.m. n. 37/2018), l’art. 7 del d.m. n. 147/2022 prevede espressamente l’entrata in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con la pubblicazione del decreto n. 147/2022 nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 8.10.2022, la nuova disciplina parametrica entra in vigore a decorrere dal 23 ottobre 2022.
B) Disposizione temporale
La disposizione temporale prevista dall’art. 28 del d.m. n. 55/2014 stabiliva che il regolamento ed i parametri si devono applicare “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. Tale disposizione ha subito, con l’art. 6 del d.m. n. 147/2022 una importante modifica, nel senso che le disposizioni e i parametri si devono applicare “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
Le nuove disposizioni del d.m. n. 147/2022 si applica, quindi, alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
C) Adeguamento valori parametrici al costo della vita.
Il d.m. n. 147/2022 prevede l’incremento del 5% circa dei valori parametrici rapportato all’aumento del costo della vita in base agli indici istat a decorrere dal 2014 (occorre evidenziare che gli indici parametrici erano (e sono) fermi al d.m. n. 55 del 2014).
Il d.m. n. 147/2022 ha sostituito le tabelle con i para- metri del d.m. n. 55/2014 adeguandoli – in parte – con le variazioni del costo della vita intervenute dal 2014.
D) Subentro nuovo difensore
In caso di subentro nell’attività difensiva il d.m. n. 47/2002, aggiunge all’art. 4 del d.m. n. 55/2014 il comma 5-bis in cui è previsto che il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successiva alla fase introduttiva.
E) Aumenti e diminuzioni in percentuale dei valori base dei parametri
È stata prevista un’unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nella percentuale del 50% con conseguente modifica del d.m. n. 55 del 2014 nelle parti in cui prevedono percentuali di aumenti e diminuzioni diverse da quella del 50%.
Viene così ad essere limitata la “eccessiva” discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso all’avvocato.
F) Espressione “di regola” nella determinazione del compenso
L’uso della locuzione “di regola” nella liquidazione giudiziale del compenso ha creato spesso notevoli disparità di trattamento, stante l’ampia discrezionalità attribuita all’autorità giurisdizionale.
Al fine di garantire una uniforme applicazione della disciplina parametrica sul territorio nazionale, il d.m. n. 147/2022 per eliminare incertezze elimina l’espressione “di regola” ove prevista nel decreto parametrico.
G) Conciliazione e transazione della lite
Al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato e di remunerare adeguatamente l’attività professionale per perfezionare la transazione, il d.m.. n. 147/2022 fa chiarezza sull’interpretazione dell’art. 4, comma 6, d.m. n. 55/2014, norma che ha avuto applicazioni non sempre concordanti.
Per meglio chiarire la norma in questione, il d.m. n. 147/2022 prevede che “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione del- la controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta” (e non più “fino ad un quarto”).
L’importo previsto per l’attività collaborativa alla transazione si aggiunge quindi all’importo previsto per la fase decisionale: in pratica l’importo previsto per la fase decisionale viene aumentato di un quarto.
H). Mediazione e negoziazione assistita
Per il procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita la nuova disciplina statuisce che nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi di attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.
E ciò al fine di rendere maggiormente remunerata l’attività impegnativa svolta dall’avvocato e conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi con una soluzione concordata la propria controversia.
I) Compenso per tariffa oraria
Per la determinazione del compenso, in base all’art. 13, comma 3, della n. 247 del 2012, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario (“La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo”), da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto.
Il compenso per la prestazione è quindi in base all’orario e per le ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione.
La previgente tariffa forense prevedeva un compenso orario commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore ad € 65,00 all’ora.
Le tabelle parametriche di cui ai d.m. nn. 140/2012, 55/2014 e 37 del 2018, invece non prevedono alcuna “quantificazione” per il compenso orario, anche se tale quantificazione potrebbe sembrare superflua in quanto l’avvocato ed il cliente possono pattuire liberamente il compenso.
Il d.m. 13 agosto 2022 n. 147 quantifica il compenso orario in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, da determinarsi, comunque, tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.
Infatti, occorre una espressa manifestazione di volontà delle parti (“pattuizione”), per cui i valori monetari indicati possono essere applicati solo con un espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o utile avvaler- si della tariffa oraria, che resta quindi una opzione e non un obbligo ed andrà sempre concordata tra le parti.
L). - Riparametrazione parametri previsti per i giudizi amministrativi
Per i giudizi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) il d.m. n. 147/2022 prevede che:
- il compenso per la fase introduttiva del giudizio è aumentato del 50% quando sono proposti motivi aggiunti;
- quando è proposto ricorso incidentale il compenso per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento;
- i compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle parametriche (21 e 22) del TAR e Consiglio di Stato sono dovuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare;
- nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella (22) parametrica relativa al Consiglio di Stato per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase decisionale.
E ciò in quanto con l’appello cautelare si chiede la riforma dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all’esito dell’ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare;
- in materia di pubblici contratti, la espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato, si intendono, al fine di individuare il valore della controversia per l’applicazione dei parametri, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.
M) Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione: compenso per memoria ex art. 378 cpc
Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, in cui l’udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo, vi è la necessità di memoria ex art. 378 cpc aggiornata ai mutati orientamenti giurisprudenziali e normativi e non più di una mera memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi. Per la memoria ex art. 378 cpc il decreto parametrico n. 55/2014 e successive modificazioni, non prevede alcun compenso.
Tale carenza viene risolta dal d.m. n. 147/2022 prevedendo che per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, allorquando le parti depositano (entro e non oltre 5 giorni prima dell’udienza), una memoria ai sensi dell’art. 378 cpc, “il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento”.
N) Procedure concorsuali: nuove tabelle parametriche
Il d.m. n. 147/2022 colma la lacuna dei parametri vigenti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali con l’introduzione di apposita tabella.
Infatti il decreto parametrico n. 147/2022 prevede:
- l’introduzione di una apposita tabella (20-bis) che si aggiunge alla tabella n. 20 relativa ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento) per l’assistenza nell’accertamento del passivo fallimentare e nella liquidazione giudiziale, con 4 fasi (fasi di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale);
- nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti nella tabella parametrica (20-bis) possono essere ridotti fino al 50 per cento.
Tale prevista riduzione (per fortuna “ipotetica” stante l’espressione “possono”) è, però, incomprensibile in quanto le domande di insinuazione dei crediti di lavoro sono complesse e di difficile “trattazione” anche perché sono sempre collegate alla richiesta al Fondo Inps;
- per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentari), è prevista l’applicazione della tabella (tabella 12) relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello.
O) Avvocato curatore del minore e criteri di liquidazione del compenso
Il d.m. n. 147/2022 prevede che per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle parametriche relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.
P) Processo penale e nuovi parametri
Novità importanti sono introdotte dal d.m. n. 147/2022 anche per l’attività difensiva svolta nel processo penale. Infatti il decreto parametrico prevede che:
- per le indagini difensive i compensi previsti dalla tabella parametrica (tabella 15) sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti;
- per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla tabella 15 con riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse stato maggiorenne:
- per i procedimenti innanzi il Magistrato di sorveglianza viene prevista apposita tabella parametrica (distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza) con tre fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale).
Q) Attività stragiudiziale e di consulenza
Il d.m. 147/2022 prevede che, fermo restando l’onnicomprensività del compenso per le attività stragiudiziali:
- quando l’affare si compone di fasi o parti autonome, i compensi sono liquidati per ciascuna fase.
- per gli affari di valore superiore ad € 520.000 il compenso dovuto è calcolato in modo proporzionalmente decrescente con coefficienti percentuali decrescenti che partono dal 3% per arrivare a 0,25% per ogni scaglione di valore successivo.
R) Responsabilità processuale ex art. 96 cpc. Inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda
Il d.m. “colpisce” – con penalizzazioni – quella parte dell’Avvocatura che fa un uso distorto dello strumento processuale.
Responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 cpc.
Al fine di contribuire a deflazionare i carichi giudiziari scongiurando la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave, la nuova disciplina prevede che, in caso di responsabilità processuale ex art. 96 cpc, il compenso dovuto all’avvocato soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.
Inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.
Nei casi d’inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.
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