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Regolamento Società tra Avvocati

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Delibera Comitato

Art. 1 Contributo integrativo

1. Le Società costituite ai sensi dell’art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati o StA iscritte nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

2. L’ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal cliente.

3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente.

4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all’art. 18, comma 7 del Regolamento Unico, fermo quanto previsto dall’art. 22 del medesimo Regolamento.

Art. 2 Adempimenti dei Consigli degli Ordini

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell’apposita Sezione Speciale dell’Albo entro e non oltre 30 giorni dall’adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all’art. 4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell’apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell’invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 3 (mod. 5 ter).

3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al primo comma i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati. In ogni caso le StA al momento dell’invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell’anno precedente.

Art. 3 Comunicazione per le Società tra Avvocati - modello 5 ter

1. Le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell’Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell’anno successivo, il volume complessivo d’affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l’ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l’ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l’anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.

2. La comunicazione della Società deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente.

3. Con la comunicazione devono essere specificati gli utili ed il volume di affari conseguenti ad accertamenti fiscali divenuti definitivi nell’anno solare anteriore, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati a Cassa Forense. Nella dichiarazione presentata a seguito di accertamento deve essere specificato l’anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

4. Le Società tra Avvocati cancellate dall’apposita Sezione Speciale dell’Albo hanno l’obbligo di inviare la comunicazione anche nell’anno successivo a quello della cancellazione.

Art. 4 Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter

1. Cassa Forense predispone il modulo telematico, denominato mod. 5 ter, fornendo le istruzioni per la sua compilazione on line alla Società dichiarante, che provvede all’invio attraverso la Sezione Accessi riservati del sito Internet di Cassa Forense.

2. Il modulo telematico contiene: a) la denominazione sociale della Società dichiarante, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione; b) il codice fiscale e la partita IVA; c) ogni altro dato identificativo; d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza; e) l’indicazione del volume d’affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell’IVA; f) l’indicazione degli utili, anche non distribuiti, della Società; g) l’indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense; h) le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense; i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi; j) l’eventuale cancellazione della StA dalla Sezione Speciale dell’Albo intervenuta nel corso dell’anno precedente.

3. Cassa Forense può, inoltre, richiedere di indicare nella comunicazione altri dati, anche a fini statistici.

4. Il sistema informatico provvede al calcolo dei contributi dovuti a carico della StA.

5. Le modalità di invio telematica stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l’identità del dichiarante.

Art. 5 Elementi essenziali del modello 5 ter. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale ad omessa comunicazione. Sono elementi essenziali: a) l’identificazione della Società dichiarante con l’indicazione del Foro di iscrizione, del codice fiscale e della partita IVA, nonché dell’indirizzo di posta elettronica certificata; b) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci iscritti a Cassa Forense; c) l’indicazione degli utili, anche se non distribuiti, e del volume di affari IVA della Società; d) le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense; e) l’ammontare degli utili, anche se non distribuiti, riferibili ad ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense, del volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente gli elementi essenziali, è equiparata all’invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta utili o volumi di affari IVA diversi da quelli dichiarati al Fisco, fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d’affari IVA.

4. Nel caso in cui, su istanza o ricorso dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall’art. 67 del Regolamento Unico, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 6 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti

1. Le Società tra Avvocati che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro 90 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, primo comma, inviando una nuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del secondo comma del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 70, quarto comma, del Regolamento Unico.

4. Nel caso di successiva definizione di redditi a seguito di accertamento ai fini dell’imposta sui redditi o del volume d’affari ai fini dell’IVA, i soci e la società, risultanti dalla comunicazione obbligatoria per l’anno di riferimento, restano obbligati al versamento dei relativi contributi ai sensi dei successivi articoli 7 comma 3 e 8 comma 5.

Art. 7 Modalità di pagamento dei contributi integrativi

1. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti ai sensi del presente regolamento deve essere eseguito dalla Società entro il termine del 30 settembre dell’anno di dichiarazione, con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter, arrotondando l’importo dovuto all’euro più vicino.

2. Il pagamento è dovuto ove l’importo ecceda euro 10,00.

3. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti a seguito di accertamento fiscale divenuto definitivo, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione prevista dall’art. 3 primo comma, deve essere eseguito dalla Società entro il termine di cui al primo comma del presente articolo con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter. In tal caso non sono dovuti sanzioni o interessi.

4. Nel caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi integrativi la Cassa provvede alla riscossione di quanto dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni, a mezzo ruoli o altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 Contributo soggettivo

1. Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell’organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.

2. Ai fini di quanto stabilito dal primo comma vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci.

3. Il reddito come definito dal comma 1 del presente articolo dovrà essere comunicato dall’iscritto a Cassa Forense con il mod. 5 annuale, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Unico.

4. I termini e le modalità di versamento del contributo soggettivo da parte di soci iscritti alla Cassa sono disciplinati dal Regolamento Unico.

5. In caso di accertamento fiscale divenuto definitivo, ai fini dell’imposta sul reddito, per anno o per anni anteriori a quello oggetto della comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 3 primo comma, i singoli soci che risultavano iscritti a Cassa Forense sono tenuti al pagamento del maggior contributo soggettivo dovuto in proporzione alla ripartizione degli utili previsti nell’anno oggetto dell’accertamento. Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti dal Regolamento Unico.

Art. 9 Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti: a) il ritardo, la rettifica tardiva di dati reddituali o il mancato invio del modello 5 ter; b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 10 Applicazione delle sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto a) del precedente art. 9, si applicano le disposizioni di cui all’art. 67 del Regolamento Unico.

2. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto b) del precedente art. 9, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68, 69 e 72 del Regolamento Unico.

3. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell’invio del Modello 5 ter quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.

5. Per la modalità di esazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73, 74, 75, 76 e 78 del Regolamento Unico.

Art. 11 Infrazione all’obbligo di comunicazione

1. Alle società costituite ai sensi dell’art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applica quanto previsto all’art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell’ipotesi di perdurante omissione nell’invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell’adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell’Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense.

2. Ai soci iscritti agli Albi o Registri forensi componenti l’organo di gestione delle società, costituite ai sensi dell’art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, si applica quanto previsto all’art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell’ipotesi di perdurante omissione nell’invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell’adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell’Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense.

Art. 12 Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati reddituali

1. Nell’ipotesi in cui si accerti che l’obbligato abbia reso a Cassa Forense comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 70, commi 1 e 3 del Regolamento Unico.

2. Nell’ipotesi in cui la Società rettifichi i dati reddituali ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 70, comma 4 del Regolamento Unico.

Art. 13 Responsabilità dei soci iscritti

1. I soci iscritti a Cassa Forense componenti l’organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società, delle sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l’organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell’art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio successivo all’approvazione ministeriale, con riferimento alle dichiarazioni fiscali relative all’anno precedente.


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