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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Art. 1 Principi Generali
1. Beneficiano delle prestazioni di assistenza alle condizioni previste dal presente regolamento:
a) gli iscritti alla Cassa Forense di cui all’art. 6, nn. 1 e 2, dello Statuto;
b) i titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense di cui all’art. 6, n. 3, dello Statuto;
c) gli altri soggetti indicati agli artt. 5 n. 3; 10 n. 1 lett. b) e c); 11 n. 7 e 14 comma 2.
2. Requisito per beneficiare delle prestazioni è la regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi, salvo le deroghe previste dal presente regolamento.
3. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole coniuge, coniugi o equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti della unione civile come disposto dall’art. 20 L. n. 76/2016.
4. Il convivente di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della Legge 20 maggio 2016 n. 76, è equiparato al convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia.
5. Le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.
6. L’iscritto non può beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.
Art. 2 Tipologia delle prestazioni
1. Le prestazioni di assistenza sono erogate a sostegno:
a) della professione;
b) della salute;
c) della famiglia.
Art. 3 Prestazioni
1. Le prestazioni a sostegno della professione consistono in:
a) iniziative a favore della generalità degli iscritti:
a.1) assistenza indennitaria;
a.2) contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell’Avvocatura;
a.3) organizzazione di corsi di alta formazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni, università e con soggetti qualificati accreditati da Cassa Forense;
a.4) agevolazioni per l’accesso al credito;
a.5) contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e impegni familiari;
a.6) assistenza in caso di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle competenti Autorità;
a.7) contributi per favorire l’esercizio della professione da parte degli iscritti con disabilità.
b) iniziative a favore degli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
b.1) agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento, all’acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati;
b.2) agevolazioni per l’acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali.
2. Le prestazioni previste alle lettere a.2), a.3), a.4), a.5), a.7), b.1) e b.2) sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
La graduatoria dei bandi perde validità all’esaurimento della somma stanziata.
Art. 4 Beneficiari
1. Beneficiano della prestazione prevista all’art. 3, lettera a.1) (assistenza indennitaria), gli iscritti alla Cassa non pensionati che, a causa di infortunio o malattia intervenuti in costanza di iscrizione, versino in condizione di totale inabilità all’esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi per lo stesso evento.
I titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa beneficiano della prestazione purché la causa della malattia o dell’infortunio sia diversa e non derivi dalla patologia che ne ha determinato il riconoscimento.
La prestazione è riconosciuta dalla Giunta Esecutiva anche in caso di decesso o cessazione dell’attività professionale dopo l’evento.
2. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 3, lettere a.2) (contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell’Avvocatura), a.3) (organizzazione di corsi di alta formazione professionale), a.4) (agevolazioni per l’accesso al credito) e a.5) (contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e impegni familiari), gli iscritti non pensionati e i titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
3. Beneficiano della prestazione prevista all’art. 3, lettera a.6) (assistenza in caso di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle competenti Autorità), gli iscritti che, avendo la residenza e/o il domicilio professionale e/o uffici di cui all’art. 7, comma 3, Legge 31 dicembre 2012 n. 247 in zona per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità, abbiano subito, in conseguenza dell’evento, un danno ai beni strumentali, all’attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività. La prestazione consiste nella erogazione di un contributo economico determinato dalla Giunta Esecutiva in misura non superiore al 50% del reddito dichiarato nell’anno antecedente quello dell’evento e con il limite massimo di euro 25.000,00.
4. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 3 comma 1, lettera a.8) (contributi per favorire l’esercizio della professione da parte degli iscritti con disabilità) gli iscritti non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, con disabilità come definite ai sensi dell’art. 3 comma 1 e accertate ai sensi del successivo art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al beneficio si accede tramite bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione, che determinerà la misura del contributo a sostegno dei costi, non oggetto di rimborso parziale o totale da parte di Enti pubblici o privati o del Servizio Sanitario Nazionale, per l’acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell’attività professionale.
5. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 3, lettere b.1) (agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento, all’acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati) e b.2) (agevolazioni per l’acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali), gli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.
Art. 5 Entità e modalità delle erogazioni per l’assistenza indennitaria
1. L’indennità consiste in una diaria pari a 1/365° dell’80% della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 presentati nei tre anni antecedenti l’evento o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore ai tre anni, con il limite massimo annuo dell’80% del tetto reddituale pensionabile previsto dal Titolo III del Regolamento Unico della Previdenza Forense per l’anno antecedente quello dell’evento. La diaria, corrisposta per la durata massima di trecentosessantacinque giorni, non può essere inferiore a 1/365° dell’80% dell’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno antecedente quello dell’evento. L’indennità non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia.
2. L’indennità non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa per lo stesso evento né con l’indennità di maternità e di paternità riferita al medesimo periodo.
3. In caso di decesso dell’iscritto beneficiano dell’indennità i soggetti di cui all’art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico dell’iscritto deceduto.
4. In caso di infortunio o patologia di estrema gravità, per i quali siano trascorsi almeno sessanta giorni continuativi di totale inabilità all’esercizio della professione, l’iscritto o un familiare o un soggetto legittimato può richiedere, una sola volta, un’anticipazione sulla eventuale prestazione finale. La Giunta Esecutiva, tenuto anche conto della situazione economica, può concederla in via anticipata e urgente all’esito degli accertamenti sanitari. In caso di rigetto totale o parziale della domanda per insussistenza dei requisiti, sarà disposta la revoca del provvedimento con la ripetizione della somma anticipata.
Art. 6 Domande per le prestazioni a sostegno della professione
1. Alla domanda per ottenere la prestazione prevista all’art. 3, lettera a.1) (assistenza indennitaria), devono essere allegate:
a) certificazione medica e documentazione sanitaria attestanti la natura della malattia o dell’infortunio che comporti la totale inabilità all’esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi;
b) dichiarazione sostitutiva della sussistenza o meno della responsabilità di terzi - e dell’eventuale istituto assicurativo - obbligati al risarcimento dei danni subiti dal professionista. In tal caso il professionista è obbligato a comunicare il diritto di surroga ex art. 1201 c.c. della Cassa trasmettendole la documentazione e tutti gli atti giudiziari o l’eventuale transazione. In caso di liquidazione dell’indennizzo il richiedente dovrà comunicare alla Cassa l’importo ricevuto e le relative voci di danno affinché la stessa, nell’impossibilità di procedere alla surroga, possa chiedere la ripetizione di quanto erogato;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’iscritto attesta che, a causa dell’infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare l’attività professionale per il periodo indicato.
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i soggetti di cui all’art. 5, n. 3, attestano la persistenza dello stato di vivenza a carico dell’iscritto.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell’infortunio o della malattia o dall’insorgere della condizione di totale inabilità all’esercizio della professione.
3. L’accertamento della natura della malattia o dell’infortunio e del periodo di totale inabilità incidente sull’attività professionale è demandato a un medico legale designato da un Delegato di Cassa Forense, appartenente al Distretto dell’iscritto, incaricato dal Presidente.
4. Alla domanda per ottenere l’anticipazione di cui all’art. 5 n. 4 devono essere allegate: a) copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno antecedente quello della domanda, ovvero l’ultima presentata; b) documentazione delle spese sostenute.
5. Alla domanda per ottenere la prestazione prevista all’art. 3, lettera a.6) (assistenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza), deve essere allegata documentazione comprovante il danno ai beni strumentali, all’attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.
TITOLO III
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Art. 7 Prestazioni
Le prestazioni a sostegno della salute consistono in:
a) copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva;
b) copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni;
c) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti.
Art. 8 Beneficiari
1. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 7, lettere a) (copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva) e b) (copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni), gli iscritti che, in deroga a quanto prescritto dall’art. 1 n. 2, siano in regola con le comunicazioni reddituali nel decennio anteriore l’indizione della gara. Gli iscritti che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, provvedono alla regolarizzazione dichiarativa fino al 30 giugno dell’annualità assicurativa in corso al momento della regolarizzazione, beneficiano delle coperture per la seconda semestralità assicurativa.
2. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 7, lettera c) (contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti), gli iscritti e i titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.
Art. 9 Entità e modalità delle prestazioni a sostegno della salute
1. Le prestazioni previste all’art. 7, lettere a) (copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva) e b) (copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni), sono erogate con polizza assicurativa collettiva stipulata con primaria compagnia, con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa e con la possibilità per l’iscritto di estendere volontariamente, con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità nel tempo stabilite, la copertura per eventuali prestazioni integrative nonché per i familiari conviventi.
2. Le prestazioni previste all’art. 7, lettera c) (contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti), consistono in un contributo alle spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti. Tali spese non devono essere oggetto di rimborso parziale o totale da parte di enti pubblici o privati o del Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni sono disciplinate da bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO IV
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Art. 10 Prestazioni
1. Le prestazioni a sostegno della famiglia consistono in: a) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità; b) borse di studio per gli orfani degli iscritti; c) borse di studio per i figli degli iscritti; d) provvidenze a sostegno della genitorialità; e) erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni; f) erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%; g) contributo per spese funerarie.
2. Le prestazioni previste alle lettere b), c) e d) sono disciplinate da bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 Beneficiari
1. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 10, lettera a1) (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità), gli iscritti non pensionati che assistano in via esclusiva il coniuge o il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia o i figli o i genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestata da certificazione rilasciata dalla commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.
2. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 10, lettera b) (borse di studio per gli orfani degli iscritti), gli orfani non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l’università o istituti equiparati.
3. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 10, lettera c) (borse di studio per i figli degli iscritti), i figli degli iscritti, studenti universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
4. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 10, lettera d) (provvidenze a sostegno della genitorialità), non cumulabili con contributi o con prestazioni erogate dallo Stato per il medesimo evento, gli iscritti non pensionati e i titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa.
5. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 10 lettera e) (erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni), i titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici.
6. Beneficiano delle prestazioni previste all’art. 10 lettera f) (erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%), i titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa, riconosciuti invalidi civili al 100%, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici e di indennità di accompagnamento.
7. Beneficiano della prestazione di cui all’art. 10 lettera g) (contributo per spese funerarie), in caso di decesso dell’iscritto, del titolare di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, i figli e i genitori. In alternativa, beneficiano della prestazione il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado o altri soggetti ritenuti legittimati dalla Giunta Esecutiva. E’ esclusa la prestazione in caso di copertura assicurativa Temporanea Caso Morte con polizza collettiva di Cassa Forense.
Art. 12 Entità e modalità delle prestazioni a sostegno della famiglia
1. I richiedenti la prestazione prevista all’art. 10, lettera a1) (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità) e i familiari assistiti non conviventi devono avere, ognuno, un ISEE non superiore a euro 50.000,00. La domanda deve essere presentata entro l’anno solare per il quale viene richiesto il contributo. L’importo dell’erogazione è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno antecedente quello della domanda ed è corrisposto a un solo beneficiario per ciascun familiare assistito.
2. I richiedenti l’assistenza di cui all’art. 10, lettera b) (borse di studio per gli orfani degli iscritti), devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00 ed essere in regola con il corso di studi frequentato. Si considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell’obbligo. Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano respinti, nel quinquennio, per non più di un anno. Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio e non siano oltre il primo anno fuoricorso.
3. I richiedenti l’assistenza di cui all’art. 10, lettera c) (borse di studio per i figli degli iscritti), devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00, aver superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio con una votazione media non inferiore a 27/30 o equivalente e non essere oltre il primo anno fuori corso.
4. I richiedenti l’assistenza prevista all’art. 10, lettera e) (erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni) e lettera f) (erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%), devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00. L’importo dell’erogazione è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno antecedente quello della domanda. L’erogazione non è cumulabile con altre prestazioni previste dal presente regolamento.
5. La prestazione prevista all’art. 10, lettera g) (contributo per spese funerarie), è stabilita nella misura massima di euro 3.000,00. Alla domanda per ottenere l’erogazione della prestazione devono essere allegati:
a) certificato di morte;
b) autocertificazione dalla quale risultino le condizioni di cui all’art. 11 n. 7;
c) documentazione fiscale delle spese sostenute e dell’avvenuto pagamento intestata al richiedente. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso.
TITOLO V CONTRIBUTI STRAORDINARI
Art. 13 Prestazione
In situazioni di particolare gravità la Giunta Esecutiva, anche in deroga al requisito della regolarità contributiva e tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente, può erogare, una sola volta per evento, un contributo per spese straordinarie documentate.
Art. 14 Beneficiari
Beneficiano della prestazione prevista all’art. 13 gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità o di inabilità erogata dalla Cassa. In caso di loro decesso, beneficiano della prestazione i soggetti di cui all’art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico del deceduto. Beneficiano della prestazione anche i titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa. Sono esclusi dalla prestazione i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro Ente.
Art. 15 Entità dell’erogazione
Per gli iscritti il contributo non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno antecedente quello della domanda. Per gli altri beneficiari il contributo non può superare l’ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno antecedente quello della domanda.
TITOLO VI
RISORSE FINANZIARIE
Art. 16 Stanziamento ordinario e fondi straordinari
1. Per provvedere alla erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento la Cassa stanzia, in sede di bilancio di previsione, una somma annua variabile, parametrata al numero degli iscritti, imputandola al gettito del contributo integrativo. Tale somma è determinata, anno per anno, moltiplicando il numero degli iscritti risultante al 31 dicembre dell’anno precedente per l’importo di euro 290,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, con arrotondamento all’euro più prossimo.
2. L’importo annuo stanziato ai sensi del comma precedente non può in ogni caso superare il 12,50% del gettito del contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato.
3. Lo stanziamento definito ai sensi dei commi 1 e 2 viene annualmente ripartito tra le varie prestazioni di cui agli articoli 2 e 13 in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, anche in corso di esercizio, può operare la compensazione tra gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per le varie prestazioni di cui al comma 3 che si trovassero in eccesso o in difetto e, in caso di esaurimento delle somme stanziate nel bilancio di previsione, può utilizzare i fondi di riserva previsti dal successivo comma 5.
5. Vengono istituiti due fondi di intervento ulteriore per l’assistenza: a) fondo di riserva ordinario di euro 10 milioni per eventuali maggiori oneri per l’assistenza relativi all’esercizio; b) fondo di riserva straordinario di euro 20 milioni per eventi calamitosi di cui all’art. 3 lettera a.7).
6. In caso di utilizzo, i fondi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente saranno reintegrati anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo con gli eventuali residui dei fondi di assistenza degli anni precedenti.
TITOLO VII
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
Art. 17 Indennità di maternità
1. Alle libere professioniste iscritte alla Cassa viene corrisposta una indennità di maternità nei casi e con le modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche.
2. Si intende iscritta alla Cassa Forense, agli effetti della corresponsione dell’indennità di cui al comma precedente, la professionista la cui iscrizione all’Albo decorra da data non posteriore al parto o all’aborto o all’ingresso del bambino nella famiglia, nel caso di adozione o di affidamento, prescindendo dal tempo della delibera di iscrizione.
3. La professionista iscritta al registro dei praticanti, ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al primo comma, si considera iscritta alla Cassa dal giorno successivo all’invio della domanda volontaria di iscrizione.
4. Sia nel caso di iscrizione obbligatoria di cui al comma 2 che nel caso di iscrizione volontaria di cui al comma 3, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al presente regolamento, non rileva il periodo di eventuale retrodatazione di cui all’art. 3 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
Art. 18 Termini e modalità per l’invio delle domande
1. La domanda per ottenere l’indennità va inviata a mezzo dell’apposita procedura telematica a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.
2. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico la domanda deve essere presentata, sempre per via telematica, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’aborto.
3. Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia.
Art. 19 Indennità di paternità
1. L’indennità di paternità, in unica soluzione, spetta al padre in possesso dei requisiti di iscrizione alla Cassa Forense di cui all’articolo 17 come segue:
a) viene riconosciuta in misura pari a cinque mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;
b) nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato e copre rispettivamente i cinque e i tre mesi successivi all’evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;
c) nel caso in cui la madre non abbia diritto alla indennità di maternità e copre i tre mesi successivi all’evento.
2. I termini e le modalità per la proposizione delle domande sono quelli previsti dall’art. 18, commi 1 e 3.
Art. 20 Finanziamento specifico
1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede secondo quanto disposto dagli artt. 78 e 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche, ad eccezione di quelli derivanti dalla lettera c) dell’art. 19 per i quali si provvede secondo quanto disposto dall’art. 16 del presente Regolamento.
TITOLO VIII
PROCEDIMENTO
Art. 21 Domanda
1. Le domande previste nel presente regolamento e la relativa documentazione sono inviate dagli interessati alla Cassa con modalità telematica.
2. Le modalità alternative di acquisizione delle domande e della documentazione previste nel presente regolamento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
a) l’oggetto del procedimento;
b) l’unità organizzativa e il responsabile del procedimento;
c) la data di ricezione dell’istanza e quella di apertura dell’istruttoria;
d) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
e) l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
3. I soggetti interessati possono prendere visione degli atti e possono presentare memorie e documenti che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare se pertinenti all’oggetto della domanda.
Art. 23 Termine per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento deve essere concluso entro ottanta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. In ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
3. Ove la Cassa rilevi la mancanza o l’incompletezza o l’irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni prodotte, l’interessato, a pena di inammissibilità, dovrà provvedere all’integrazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di regolarizzazione o integrazione richiesta. L’inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione o integrazione determina l’irricevibilità della domanda.
4. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso della Cassa o non direttamente acquisibili presso le pubbliche amministrazioni.
5. Il termine resta altresì sospeso per la durata dell’accertamento medico ove previsto.
6. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l’interessato può rivolgersi al dirigente preposto all’Ufficio affinché entro trenta giorni adotti il provvedimento di competenza.
Art. 24 Reclamo
1. Il provvedimento finale della Giunta Esecutiva deve essere congruamente motivato e deve indicare il termine per il reclamo.
2. Il reclamo, diretto al Consiglio di Amministrazione, deve essere proposto entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide nei successivi centocinquanta giorni.
4. Ai sensi dell’art. 443 c.p.c., la domanda giudiziale non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento oppure sia decorso il termine fissato per il suo compimento oppure siano decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il reclamo.
Art. 25 Controlli
Il richiedente la prestazione autorizza la Cassa a effettuare i controlli, in conformità al relativo regolamento, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sulle autocertificazioni.
TITOLO IX
NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 26 Modifica dei requisiti reddituali
Il Comitato dei Delegati può modificare i requisiti reddituali indicati nel presente regolamento con delibera da sottoporre ad approvazione ministeriale, ai sensi dell’art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/1994.
Art. 27 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo all’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti e si applica a tutte le domande presentate dopo tale data, anche se riferite a eventi anteriori.
2. Alla medesima data sono abrogati il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con nota Ministeriale del 25 settembre 2015, in G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015, nonché il “Regolamento per l’indennità di maternità”, in esecuzione della Legge 11 dicembre 1990, n. 379, approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 19/20 aprile 1991.
3. In deroga a quanto previsto nel primo comma, l’art. 16 del presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione Ministeriale. Nel caso in cui, a tale data, il bilancio di previsione per l’anno successivo sia stato già approvato, la nuova ripartizione dell’Assistenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, in sede di prima applicazione, formerà oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre con il limite delle somme complessivamente stanziate dal Comitato dei Delegati in sede di bilancio di previsione.
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